Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16482/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i, che haindicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 6884, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, il 7.10.2024 epubblicata il 13.11.2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10784/2025Numero sezionale 4363/2026Numero di raccolta generale 16482/2026Data pubblicazione 27/05/2026la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] domandava il rimborso ai fini Irpef della somma di €2.866,00, invocando di avere diritto a detrazione per aver sostenuto inproprio le spese per la ristrutturazione edilizia dell’appartamento dellamoglie, nella misura indicata e con riferimento all’anno 2018.L’Amministrazione finanziaria opponeva il diniego parziale.2.

Il contribuente impugnava l’atto di diniego parziale innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Latina, insistendo nella domandarestitutoria.

La CTP rigettava il ricorso, osservando che la documentazionerelativa agli oneri sostenuti risultava tutta intestata alla moglie, e non alricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, insistendonel richiedere il riconoscimento del beneficio fiscale perché le spese diristrutturazione le aveva sostenute in proprio.

Il giudice del gravameosservava che il rimborso avrebbe potuto competere al contribuente,tuttavia, avendo egli ridotto l’importo richiesto ad Euro 1.652,00 in sede diappello, l’accoglimento della domanda avrebbe dovuto essere disposto inrelazione ad un importo diverso da quello originariamente domandato,conseguendone la lesione del diritto di difesa dell’Amministrazionefinanziaria.

In conseguenza rigettava l’impugnativa.4.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a due motivi diimpugnazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.Il ricorrente ha pure depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente contesta la nullità della impugnatasentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della sua motivazioneNumero registro generale 10784/2025Numero sezionale 4363/2026Numero di raccolta generale 16482/2026Data pubblicazione 27/05/2026meramente apparente.

Osserva che il giudice dell’appello neppureprospetta in che cosa consisterebbe la lesione del diritto di difesadell’Agenzia delle Entrate, che pure afferma essere intervenuta, inconseguenza della riduzione dell’importo richiesto in restituzione.1.1.

Il mezzo d’impugnazione rivela limiti nella formulazione tecnica,perché commistiona profili di contestazione incompatibili (violazione dilegge e vizio di motivazione) per invocare una censurata nullità dellasentenza impugnata in conseguenza dell’apparenza della sua motivazione.Tuttavia la critica è chiaramente espressa e risulta agevolmentecomprensibile, ed il motivo di ricorso risulta perciò scrutinabile.1.2.

La [OSCURATO:PERSONA], premesso che il contribuente, pur non essendo ilproprietario dell’immobile, potrebbe ugualmente aver diritto al rimborso,scrive che “Tuttavia, nel caso in esame, la deduzione fiscale è statacomunque richiesta per un importo eccedente quanto effettivamentespettante … L’accoglimento dell’appello andrebbe pertanto disposto per unimporto diverso rispetto a quello che ha formato oggetto del primogiudizio, con conseguente vulnus del diritto di difesa dell’Ufficio che,secondo quanto riferito dall’appellante e non contestato, avrebbe peraltrogià rimborsato una parte della detrazione spettante e non più revocabile”(sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

III), e basta.1.3.

La valutazione espressa dalla Corte di giustizia tributaria regionalerisulta effettivamente apodittica.

Sostiene il giudice dell’appello che lariduzione della pretesa restitutoria operata dal contribuente in sede digravame avrebbe leso il diritto di difesa dell’Amministrazione finanziaria,ma non dice in qual modo.Invero questa Corte regolatrice ha recentemente ribadito che in temadi domanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano ladisponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualoral'Amministrazione finanziaria si avveda che è corretta e da accogliere unacontestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deveNumero registro generale 10784/2025Numero sezionale 4363/2026Numero di raccolta generale 16482/2026Data pubblicazione 27/05/2026rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso daitermini di decadenza, ma ha il potere-dovere di semplicemente ridurre ladomanda, rinunciando ad una parte di essa.

Nel caso di specie, laCassazione ha escluso che la riduzione della pretesa tributaria nel corsodel giudizio d'appello, con il riconoscimento parziale dell'agevolazionefiscale oggetto del precedente totale diniego impugnato dal contribuente,costituisse una domanda nuova vietata dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, Cass. sez.

V, 29.6.2025, n. 17454 (conf.

Cass. 29.12.2020,n. 29732).

Il principio, ripetutamente espresso con riferimento allariduzione della pretesa da parte dell’Amministrazione finanziaria, risultaestensibile all’ipotesi in cui la riduzione dell’importo richiesto sia operatadal contribuente, attore anche in senso sostanziale in una controversia incui domanda il rimborso di un tributo versato.1.3.1.

Può allora indicarsi il principio di diritto secondo cui “In tema didomanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano ladisponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualora ilcontribuente, attore anche in senso sostanziale in controversia in cuidomanda il rimborso di un tributo versato, riduca l’ammontaredell’importo richiesto in restituzione, anche in sede di appello, rinunciandopertanto ad una parte della somma originariamente richiesta, questalegittima opzione non importa l’inammissibile introduzione di unadomanda nuova in sede di appello, vietata dall'art. 57, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992”.1.4.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciòessere accolto.2.

Il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., mediante il quale il ricorrente hacontestato la violazione dell’art. 102, secondo comma, c.p.c., per avere ilgiudice del gravame ritenuto che costituisse un’inammissibile modificadella domanda l’indicata riduzione dell’importo richiesto che non solo èNumero registro generale 10784/2025Numero sezionale 4363/2026Numero di raccolta generale 16482/2026Data pubblicazione 27/05/2026sempre consentita, ma peraltro risolve, in realtà, in una rettificafavorevole all’Amministrazione finanziaria, rimane assorbito.3.

Deve pertanto essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Min ordine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primomotivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, sezione staccata di Latina, perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio,provvedendo pure a regolare tra le parti le spese processuali del giudiziodi cassazione.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, che haindicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 6884, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, il 7.10.2024 epubblicata il 13.11.2024;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10784/2025Numero sezionale 4363/2026Numero di raccolta generale 16482/2026Data pubblicazione 27/05/2026la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] domandava il rimborso ai fini Irpef della somma di €2.866,00, invocando di avere diritto a detrazione per aver sostenuto inproprio le spese per la ristrutturazione edilizia dell’appartamento dellamoglie, nella misura indicata e con riferimento all’anno 2018.L’Amministrazione finanziaria opponeva il diniego parziale.2. Il contribuente impugnava l’atto di diniego parziale innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Latina, insistendo nella domandarestitutoria. La CTP rigettava il ricorso, osservando che la documentazionerelativa agli oneri sostenuti risultava tutta intestata alla moglie, e non alricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, insistendonel richiedere il riconoscimento del beneficio fiscale perché le spese diristrutturazione le aveva sostenute in proprio. Il giudice del gravameosservava che il rimborso avrebbe potuto competere al contribuente,tuttavia, avendo egli ridotto l’importo richiesto ad Euro 1.652,00 in sede diappello, l’accoglimento della domanda avrebbe dovuto essere disposto inrelazione ad un importo diverso da quello originariamente domandato,conseguendone la lesione del diritto di difesa dell’Amministrazionefinanziaria. In conseguenza rigettava l’impugnativa.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a due motivi diimpugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.Il ricorrente ha pure depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente contesta la nullità della impugnatasentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della sua motivazioneNumero registro generale 10784/2025Numero sezionale 4363/2026Numero di raccolta generale 16482/2026Data pubblicazione 27/05/2026meramente apparente. Osserva che il giudice dell’appello neppureprospetta in che cosa consisterebbe la lesione del diritto di difesadell’Agenzia delle Entrate, che pure afferma essere intervenuta, inconseguenza della riduzione dell’importo richiesto in restituzione.1.1. Il mezzo d’impugnazione rivela limiti nella formulazione tecnica,perché commistiona profili di contestazione incompatibili (violazione dilegge e vizio di motivazione) per invocare una censurata nullità dellasentenza impugnata in conseguenza dell’apparenza della sua motivazione.Tuttavia la critica è chiaramente espressa e risulta agevolmentecomprensibile, ed il motivo di ricorso risulta perciò scrutinabile.1.2. La [OSCURATO:PERSONA], premesso che il contribuente, pur non essendo ilproprietario dell’immobile, potrebbe ugualmente aver diritto al rimborso,scrive che “Tuttavia, nel caso in esame, la deduzione fiscale è statacomunque richiesta per un importo eccedente quanto effettivamentespettante … L’accoglimento dell’appello andrebbe pertanto disposto per unimporto diverso rispetto a quello che ha formato oggetto del primogiudizio, con conseguente vulnus del diritto di difesa dell’Ufficio che,secondo quanto riferito dall’appellante e non contestato, avrebbe peraltrogià rimborsato una parte della detrazione spettante e non più revocabile”(sent. [OSCURATO:PERSONA], p. III), e basta.1.3. La valutazione espressa dalla Corte di giustizia tributaria regionalerisulta effettivamente apodittica. Sostiene il giudice dell’appello che lariduzione della pretesa restitutoria operata dal contribuente in sede digravame avrebbe leso il diritto di difesa dell’Amministrazione finanziaria,ma non dice in qual modo.Invero questa Corte regolatrice ha recentemente ribadito che in temadi domanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano ladisponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualoral'Amministrazione finanziaria si avveda che è corretta e da accogliere unacontestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deveNumero registro generale 10784/2025Numero sezionale 4363/2026Numero di raccolta generale 16482/2026Data pubblicazione 27/05/2026rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso daitermini di decadenza, ma ha il potere-dovere di semplicemente ridurre ladomanda, rinunciando ad una parte di essa. Nel caso di specie, laCassazione ha escluso che la riduzione della pretesa tributaria nel corsodel giudizio d'appello, con il riconoscimento parziale dell'agevolazionefiscale oggetto del precedente totale diniego impugnato dal contribuente,costituisse una domanda nuova vietata dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, Cass. sez. V, 29.6.2025, n. 17454 (conf. Cass. 29.12.2020,n. 29732). Il principio, ripetutamente espresso con riferimento allariduzione della pretesa da parte dell’Amministrazione finanziaria, risultaestensibile all’ipotesi in cui la riduzione dell’importo richiesto sia operatadal contribuente, attore anche in senso sostanziale in una controversia incui domanda il rimborso di un tributo versato.1.3.1. Può allora indicarsi il principio di diritto secondo cui “In tema didomanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano ladisponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualora ilcontribuente, attore anche in senso sostanziale in controversia in cuidomanda il rimborso di un tributo versato, riduca l’ammontaredell’importo richiesto in restituzione, anche in sede di appello, rinunciandopertanto ad una parte della somma originariamente richiesta, questalegittima opzione non importa l’inammissibile introduzione di unadomanda nuova in sede di appello, vietata dall'art. 57, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992”.1.4. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciòessere accolto.2. Il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., mediante il quale il ricorrente hacontestato la violazione dell’art. 102, secondo comma, c.p.c., per avere ilgiudice del gravame ritenuto che costituisse un’inammissibile modificadella domanda l’indicata riduzione dell’importo richiesto che non solo èNumero registro generale 10784/2025Numero sezionale 4363/2026Numero di raccolta generale 16482/2026Data pubblicazione 27/05/2026sempre consentita, ma peraltro risolve, in realtà, in una rettificafavorevole all’Amministrazione finanziaria, rimane assorbito.3. Deve pertanto essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Min ordine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primomotivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, sezione staccata di Latina, perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio,provvedendo pure a regolare tra le parti le spese processuali del giudiziodi cassazione.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 16482/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris