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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02974/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO Etat() avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata relazione al reato di cui agli artt. 624 bis commi 1 e 2, 625, n. 2) cod. pen., nonché dei reati di cui all'art. 614, comma 3, 612 commi 2 e 3, 582 e 585 e 605 cod. pen. e di quello previsto dall'art. 4

I. 110/1975 per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un passaporto e di una carta di identità della persona offesa, nella cui abitazione di introduceva contro il volere dell'avente diritto, minacciandola e ferendola con un coltello ed impedendole di uscire dall'abitazione Formula un unico motivo con cui si duole del vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen..

Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen., non essendo consentito censurare il vizio di motivazione. • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO Etat() avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata relazione al reato di cui agli artt. 624 bis commi 1 e 2, 625, n. 2) cod. pen., nonché dei reati di cui all'art. 614, comma 3, 612 commi 2 e 3, 582 e 585 e 605 cod. pen. e di quello previsto dall'art. 4 I. 110/1975 per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un passaporto e di una carta di identità della persona offesa, nella cui abitazione di introduceva contro il volere dell'avente diritto, minacciandola e ferendola con un coltello ed impedendole di uscire dall'abitazione Formula un unico motivo con cui si duole del vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen., non essendo consentito censurare il vizio di motivazione. • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6/10/20
Sentenza Cassazione n. 02974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris