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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05610/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SABR.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita di entrambi i ricorsi, con le statuizioni di cui all'art.616 c.p.p.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. 7L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per il resto, ne ha confermato la declaratoria di responsabilità in ordine ai reati in materia di traffico illecito di stupefacenti loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'Arrichiello, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello fornito risposta al motivo di gravame con il quale era stata eccepita l'inutilizzabilità dell'attività di localizzazione del segnale del telefono cellulare dei soggetti coinvolti ovvero dei dispositivi di captazione installati sulle auto degli stessi, nonostante tale attività di indagine non sia mai stata formalmente acquisita al fascicolo del dibattimento, in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen.

In particolare, i testi di P.G. escussi mai avevano testimoniato in proposito e tali atti non era stati acquisiti, salvo il consenso prestato dalle parti all'acquisizione dei cd. brogliacci delle intercettazioni telefoniche.

II) Violazione. di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta consapevolezza del ricorrente di fare parte di una associazione stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

III) Vizio di motivazione, in relazione all'omessa delibazione del quarto motivo di appello, con il quale la difesa aveva puntualizzato una serie di incongruenze relativamente al fatto che lo Sbarra, avente un ruolo di rilievo nel sodalizio criminoso, non si era mai rivolto con toni confidenziali al ricorrente; che [OSCURATO:PERSONA], interlocutore dell'imputato in diverse conversazioni, era stato qualificato dalla sentenza di primo grado quale "gestore di un ristorante in [OSCURATO:PERSONA]", laddove il ristorante in questione si trova, in realtà, in Tufino.

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, con particolare riguardo alla applicata riduzione per l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90

4. È stata depositata memoria scritta dal difensore dell'Arrichiello con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Il primo motivo deduce una generica questione di inutilizzabilità dell'attività di localizzazione del segnale del telefono cellulare dei soggetti coinvolti ovvero dei dispositivi di captazione installati sulle auto degli stessi, senza addurre alcunché a supporto di quanto dedotto.

Del resto, contranamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è pacifico che la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Rv. 283657 — 01).

In ogni caso, il ricorrente sul punto neanche ha offerto una prova di resistenza, vale a dire non ha dimostrato che in difetto degli elementi di localizzazione forniti dal gps la decisione finale avrebbe avuto un esito diverso da quello di condanna, rendendo in tal modo privo di decisività il rilievo.

6.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che esso sviluppa non consentite censure di merito, a fronte di una sentenza che ha congruamente e esaurientemente motivato in relazione alla ritenuta consapevolezza del ricorrente di fare parte di una associazione stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, avuto riguardo ai suoi continui rapporti con esponenti di spicco del sodalizio, alla sua costante disponibilità all'acquisto di sostanze stupefacenti e alla sua continua attività di ricerca di acquirenti da mettere in contatto con lo Sbarra.

6.3. Anche il terzo motivo attiene al merito ed è prospettato in maniera generica.

Del resto, va qui ribadito che il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame, espressamente ed analiticamente, tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo difensore, essendo, invece, sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata, la quale non deve lasciar spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive che, pur non essendo state espressamente valutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese.

Anche in questo caso, inoltre, la censura non appare decisiva, nel senso che non spiega le ragioni per cui una diversa ricostruzione avrebbe indotto il giudicante ad assumere una decisione diversa dalla condanna.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in unico motivo, è inammissibile, in quanto attiene al campo delle valutazioni di merito che involgono la discrezionalità spettante ai giudici dei relativi gradi di giudizio di determinare il trattamento sanzionatorio, come tali insindacabili ove congruamente e logicamente argomentate.

Del resto, è noto che laddove - come nella specie - la pena non si discosti dalla media edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente una valutazione di congruità in relazione al caso concreto, in nessun modo sindacabile nella presente sede di legittimità.

8. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SABR.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita di entrambi i ricorsi, con le statuizioni di cui all'art.616 c.p.p. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. 7L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per il resto, ne ha confermato la declaratoria di responsabilità in ordine ai reati in materia di traffico illecito di stupefacenti loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'Arrichiello, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello fornito risposta al motivo di gravame con il quale era stata eccepita l'inutilizzabilità dell'attività di localizzazione del segnale del telefono cellulare dei soggetti coinvolti ovvero dei dispositivi di captazione installati sulle auto degli stessi, nonostante tale attività di indagine non sia mai stata formalmente acquisita al fascicolo del dibattimento, in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. In particolare, i testi di P.G. escussi mai avevano testimoniato in proposito e tali atti non era stati acquisiti, salvo il consenso prestato dalle parti all'acquisizione dei cd. brogliacci delle intercettazioni telefoniche. II) Violazione. di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta consapevolezza del ricorrente di fare parte di una associazione stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti. III) Vizio di motivazione, in relazione all'omessa delibazione del quarto motivo di appello, con il quale la difesa aveva puntualizzato una serie di incongruenze relativamente al fatto che lo Sbarra, avente un ruolo di rilievo nel sodalizio criminoso, non si era mai rivolto con toni confidenziali al ricorrente; che [OSCURATO:PERSONA], interlocutore dell'imputato in diverse conversazioni, era stato qualificato dalla sentenza di primo grado quale "gestore di un ristorante in [OSCURATO:PERSONA]", laddove il ristorante in questione si trova, in realtà, in Tufino. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, con particolare riguardo alla applicata riduzione per l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 4. È stata depositata memoria scritta dal difensore dell'Arrichiello con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo deduce una generica questione di inutilizzabilità dell'attività di localizzazione del segnale del telefono cellulare dei soggetti coinvolti ovvero dei dispositivi di captazione installati sulle auto degli stessi, senza addurre alcunché a supporto di quanto dedotto. Del resto, contranamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è pacifico che la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Rv. 283657 — 01). In ogni caso, il ricorrente sul punto neanche ha offerto una prova di resistenza, vale a dire non ha dimostrato che in difetto degli elementi di localizzazione forniti dal gps la decisione finale avrebbe avuto un esito diverso da quello di condanna, rendendo in tal modo privo di decisività il rilievo. 6.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che esso sviluppa non consentite censure di merito, a fronte di una sentenza che ha congruamente e esaurientemente motivato in relazione alla ritenuta consapevolezza del ricorrente di fare parte di una associazione stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, avuto riguardo ai suoi continui rapporti con esponenti di spicco del sodalizio, alla sua costante disponibilità all'acquisto di sostanze stupefacenti e alla sua continua attività di ricerca di acquirenti da mettere in contatto con lo Sbarra. 6.3. Anche il terzo motivo attiene al merito ed è prospettato in maniera generica. Del resto, va qui ribadito che il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame, espressamente ed analiticamente, tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo difensore, essendo, invece, sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata, la quale non deve lasciar spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive che, pur non essendo state espressamente valutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese. Anche in questo caso, inoltre, la censura non appare decisiva, nel senso che non spiega le ragioni per cui una diversa ricostruzione avrebbe indotto il giudicante ad assumere una decisione diversa dalla condanna. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in unico motivo, è inammissibile, in quanto attiene al campo delle valutazioni di merito che involgono la discrezionalità spettante ai giudici dei relativi gradi di giudizio di determinare il trattamento sanzionatorio, come tali insindacabili ove congruamente e logicamente argomentate. Del resto, è noto che laddove - come nella specie - la pena non si discosti dalla media edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente una valutazione di congruità in relazione al caso concreto, in nessun modo sindacabile nella presente sede di legittimità. 8. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa d
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