CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 27509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2645/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso lo studio di quest’ultima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 634/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Nel 2009 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare che i loro fondi non erano gravati di alcuna servitù a favore dei fondi dei convenuti, né di transito (per essersi estinta per prescrizione quella a suo tempo costituita), né di altro tipo. I convenuti, costituendosi, resistettero alla negatoria servitutis proposta dagli attori e, comunque, spiegarono a propria volta domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passo coattiva. Il Tribunale di Pordenone, accertata l'estinzione, per intervenuta prescrizione, della servitù costituita contrattualmente sui fondi degli attori a favore dei fondi dei convenuti, accolse la domanda di costituzione di servitù coattiva solo in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], rigettando la riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte d'appello di Trieste, adita dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ne ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado. In particolare, la corte distrettuale ha disatteso le censure mosse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. all’accertamento operato dal primo giudice in ordina all’intervenuta prescrizione della servitù di passo costituita per contratto ed ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., il motivo di appello avverso la statuizione di rigetto della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. di costituzione di servitù coattiva; ad avviso della corte triestina, infatti, l’appellante non aveva censurato entrambe le rationes decidendidi tale rigetto. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste, censurando la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo al rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva; il ricorso per cassazione si fonda su un solo motivo, relativo ai vizi di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'articolo 342 c.p.c., e di omessa o insufficiente motivazione su questione decisiva. I sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Chiaradia, Ferracin, [OSCURATO:PERSONA] e Cagnoli hanno resistito con controricorso, mentre le sig.re Piffaretti e Gabriella, Vittorina e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 31 maggio 2022. Preliminarmente il Collegio deve rilevare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c.. Nel ricorso, infatti, si dà espressamente atto (pag. 6, rigo 10) che l’impugnata sentenza è stata notificata in data 16 novembre 2016. La copia autentica della sentenza impugnata prodotta dalla società ricorrente all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso, tuttavia, non contiene la relazione di notificazione (cfr. l’attestazione di Cancelleria redatta il 31.5.2022, a richiesta del Collegio riunito in camera di consiglio). Né alcuna copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione risulta comunque depositata nel fascicolo del ricorrente né in quello dei controricorrenti (sulla rilevanza dell’eventuale deposito di copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione nel fascicolo del controricorrente, cfr. Cass. Sez. U. 10648/17). A nulla rileva, infine, la mancata deduzione dell’improcedibilità da parte dei controricorrenti poiché «Il ricorso per cassazione […] è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - n ei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente» (Cass. 3466/20). Il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.000, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis