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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49708/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle violazioni accertate da due sentenze rispettivamente emesse: - 1) in data 24 ottobre 2017 dalla Corte di appello di Napoli (reati di associazione mafiosa, associazione dedita al narcotraffico e più reati di detenzione spaccio di stupefacenti); - 2) in data 21.1.2019 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (reati di porto illegale dia armi da fuoco e lesioni personali).

A ragione osserva che le condotte illecite non rappresentano l'espressione di un medesimo disegno criminoso ma di determinazioni autonome, tenuto conto della distanza di nove anni intercorrente tra la consumazione dei reati associativi e degli altri reati oggetto della sentenza sub 1) e la consumazione dei reati giudicati dalla sentenza sub 2).

Peraltro questi ultimi, come si evince dall'accertamento in sede di cognizione, sono il frutto di una scelta estemporanea posto che il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], con l'esplosione di colpi di pistola, era avvenuto in esito ad un litigio occorso durante una cerimonia.

2. Ricorre per cassazione Mansi, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen.

Lamenta che il giudice dell'esecuzione, pur in presenza di tutti gli indici rivelatori dell'unitarietà del disegno criminoso, abbia escluso l'applicazione della disciplina della continuazione con argomentazioni illogiche.

Sostiene che, una volta eliminata l'ininterrotta detenzione che aveva sofferto dal febbraio 2006 al settembre 2017, sussiste contiguità temporale tra e violazioni di cui è stata chiesta l'unificazione e che l'associazione mafiosa, come accertata dalla sentenza sub 1), è idonea a fungere da collante per tutti i reati.

Solo grazie all'appartenenza a tale tipo di sodalizio, che dispone degli uomini e dei mezzi necessari per esercitare un penetrante controllo del territorio a cominciare dalle armi, egli, infatti, ha potuto commettere i reati accertati con la sentenza sub 2).

D'altra parte, in occasione dell'episodio accertato con la sentenza sub 2), aveva pronunziato frasi minacciose evocative del prestigio criminale del gruppo in cui militava ed aveva goduto, nella fase esecutiva, della collaborazione di altri affiliati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque perché sollecita valutazioni estranee al giudizio di legittimità.

1. L'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso.

Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).

Occorre per il riconoscimento della continuazione, quindi, «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che i fatti siano riferibili ad un «medesimo» (dunque originario) disegno criminoso.

Siffatta unicità di disegno implica che l'agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Deve, dunque, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo.

Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi».

2. Coerentemente con i principi sin qui esposti, il giudice dell'esecuzione per escludere il medesimo disegno criminoso ha apprezzato, senza incorrere nelle denunziate illogicità e con argomentazioni ancorate ad elementi fattuali che non possono essere rivisitati in questa sede, il dato, pacificamente evincibile dalle sentenze poste in esecuzione, della consumazione da parte di Mansi di una serie di reati ad intervalli dì tempo rilevantissimo e, soprattutto, della reiterazione delle diverse condotte criminose, tra loro prive di significativi elementi di collegamento, diversi dalla parziale omogeneità dei beni giuridici lesi, anche dopo la carcerazione e l'integrale espiazione della pena inflittagli per i reati precedentemente commessi e lo ha considerato ostativo alla sussistenza di uno specifico ed unitario programma delinquenziale, sia pure inizialmente delineato nelle sue linee essenziali ed eseguito nel tempo, ma sintomatico dell'esecuzione di distonici processi ideativi.

3. Il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento dei medesimi elementi fattuali, richiamando i principi giurisprudenziali espressi anche di recente da questa Corte sulla rilevanza da attribuire ai fini del riconoscimento della continuazione ai periodi di detenzione in carcere sofferti tra la consumazione dei reati.

Il Tribunale non si è discostato da tali condivisibili principi (da ultimo Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842) Infatti, lungi dal considerare la detenzione in carcere di per sé idonea da sola ad escludere l'identità del disegno criminoso, l'ha presa in esame e l'ha valutata, alla luce della durata prolungata della privazione della libertà personale patita dal condannato e dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza sub 1) in epoca precedente alla consumazione dei reati giudicati con la pronuncia sub 2), idonea a rafforzare il giudizio sulla insussistenza di una preordinazione di fondo tra le singole violazioni, giudizio già ricavato dagli altri elementi sintomatici ed in particolare dalla diversità del contesto spazio temporale di consumazione dei reati, dalle diverse modalità esecutive, dall'estemporaneità della determinazione criminosa sottesa ai reati di cui alla sentenza sub 2) e dal rilevante intervallo temporale tra le condotte.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle violazioni accertate da due sentenze rispettivamente emesse: - 1) in data 24 ottobre 2017 dalla Corte di appello di Napoli (reati di associazione mafiosa, associazione dedita al narcotraffico e più reati di detenzione spaccio di stupefacenti); - 2) in data 21.1.2019 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (reati di porto illegale dia armi da fuoco e lesioni personali). A ragione osserva che le condotte illecite non rappresentano l'espressione di un medesimo disegno criminoso ma di determinazioni autonome, tenuto conto della distanza di nove anni intercorrente tra la consumazione dei reati associativi e degli altri reati oggetto della sentenza sub 1) e la consumazione dei reati giudicati dalla sentenza sub 2). Peraltro questi ultimi, come si evince dall'accertamento in sede di cognizione, sono il frutto di una scelta estemporanea posto che il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], con l'esplosione di colpi di pistola, era avvenuto in esito ad un litigio occorso durante una cerimonia. 2. Ricorre per cassazione Mansi, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. Lamenta che il giudice dell'esecuzione, pur in presenza di tutti gli indici rivelatori dell'unitarietà del disegno criminoso, abbia escluso l'applicazione della disciplina della continuazione con argomentazioni illogiche. Sostiene che, una volta eliminata l'ininterrotta detenzione che aveva sofferto dal febbraio 2006 al settembre 2017, sussiste contiguità temporale tra e violazioni di cui è stata chiesta l'unificazione e che l'associazione mafiosa, come accertata dalla sentenza sub 1), è idonea a fungere da collante per tutti i reati. Solo grazie all'appartenenza a tale tipo di sodalizio, che dispone degli uomini e dei mezzi necessari per esercitare un penetrante controllo del territorio a cominciare dalle armi, egli, infatti, ha potuto commettere i reati accertati con la sentenza sub 2). D'altra parte, in occasione dell'episodio accertato con la sentenza sub 2), aveva pronunziato frasi minacciose evocative del prestigio criminale del gruppo in cui militava ed aveva goduto, nella fase esecutiva, della collaborazione di altri affiliati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque perché sollecita valutazioni estranee al giudizio di legittimità. 1. L'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Occorre per il riconoscimento della continuazione, quindi, «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che i fatti siano riferibili ad un «medesimo» (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno implica che l'agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, dunque, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». 2. Coerentemente con i principi sin qui esposti, il giudice dell'esecuzione per escludere il medesimo disegno criminoso ha apprezzato, senza incorrere nelle denunziate illogicità e con argomentazioni ancorate ad elementi fattuali che non possono essere rivisitati in questa sede, il dato, pacificamente evincibile dalle sentenze poste in esecuzione, della consumazione da parte di Mansi di una serie di reati ad intervalli dì tempo rilevantissimo e, soprattutto, della reiterazione delle diverse condotte criminose, tra loro prive di significativi elementi di collegamento, diversi dalla parziale omogeneità dei beni giuridici lesi, anche dopo la carcerazione e l'integrale espiazione della pena inflittagli per i reati precedentemente commessi e lo ha considerato ostativo alla sussistenza di uno specifico ed unitario programma delinquenziale, sia pure inizialmente delineato nelle sue linee essenziali ed eseguito nel tempo, ma sintomatico dell'esecuzione di distonici processi ideativi. 3. Il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento dei medesimi elementi fattuali, richiamando i principi giurisprudenziali espressi anche di recente da questa Corte sulla rilevanza da attribuire ai fini del riconoscimento della continuazione ai periodi di detenzione in carcere sofferti tra la consumazione dei reati. Il Tribunale non si è discostato da tali condivisibili principi (da ultimo Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842) Infatti, lungi dal considerare la detenzione in carcere di per sé idonea da sola ad escludere l'identità del disegno criminoso, l'ha presa in esame e l'ha valutata, alla luce della durata prolungata della privazione della libertà personale patita dal condannato e dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza sub 1) in epoca precedente alla consumazione dei reati giudicati con la pronuncia sub 2), idonea a rafforzare il giudizio sulla insussistenza di una preordinazione di fondo tra le singole violazioni, giudizio già ricavato dagli altri elementi sintomatici ed in particolare dalla diversità del contesto spazio temporale di consumazione dei reati, dalle diverse modalità esecutive, dall'estemporaneità della determinazione criminosa sottesa ai reati di cui alla sentenza sub 2) e dal rilevante intervallo temporale tra le condotte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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