CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 09030/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta intervenuta prescrizione del rea o è manifestamente infondato posto che a carico dello stesso è stata .,...._ ritenut recidiva reiterata che determina l'aumento del termine prescrizionale ad anni 10 non ancora decorsi; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di truffa in concorso, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui a pag. 11 espone il contenuto della condotta concorsuale posta in essere dal ricorrente sulla base di una ricostruzione che il ricorso contesta con una valutazione alternativa degli elementi di prova, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso risulta anch'esso reiterativo avuto riguardo alle precise osservazioni svolte a pag. 13 della sentenza impugnata ove viene sottolineato il ruolo svolto dallo stesso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18/02/2025 il\ Consigliere E r re [OSCURATO:PERSONA] te ffbeti Lucian I periali