CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06904/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 7 dicembre 2023 dal Tribunale di Avellino per avere riqualificato il reato di cui al capo 2) della rubrica nella fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, cod. pen. e rideterminato in conseguenza la pena. Ha confermato nel resto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospettante deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una motivazione congrua che, in risposta alle argomentazioni difensive, ha compiutamente illustrato le ragioni della ritenuta responsabilità dell'imputato, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]