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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17326/2026

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ola Staniscia unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5724/2024 depositatail 16/09/2024;Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 1/04/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento deidanni derivanti a dei locali adibiti ad autorimessa di loro proprietà,nello stabile sito in Roma, alla via Dezza n. 11, dalle infiltrazioniprovenienti dal terrazzo soprastante a detti locali e di proprietà delconvenuto.2.

Il Tribunale, espletata consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza n.17943/2019, esclusa l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1126 cod.civ. (“Lastrici solari di uso esclusivo”) o dell’art. 1125 cod. civ.(“Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai”)richiamati dalla parte convenuta, in accoglimento della domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riconosceva [OSCURATO:PERSONA] delle infiltrazioni lamentate in citazione e, per l’effetto,lo condannava a eseguire le opere necessarie a ripristinare i localisottostanti, per un costo stimato dal consulente tecnico di ufficio paria euro 10.300,00 e a risarcire i danni subiti dall’usufruttuario GiovanniSignorini in virtù del minor valore locativo del cespite, comequantificati dal consulente di ufficio nella somma di euro 371,50 perogni mese dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, finoall’effettivo ripristino dei locali sottostanti.Il convenuto era condannato anche alla rifusione delle spese di lite,liquidate nella misura di euro 200,00 per spese ed euro 2.800,00 percompensi, oltre oneri, esclusa la precedente fase del giudiziocautelare azionato dai Signorini.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e la Corte d’appello di Roma, nelricostituito contraddittorio con i Signorini, accoglieva in partel’impugnazione e ritenuto applicabile l’art. 1125 cod. civ., in viaanalogica e non contestate le risultanze della consulenza tecnica dir.g. n. 5869/2025ad. 1/04/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026ufficio, riduceva al 50% gli importi risarcitori sia per le spese dirimessione in pristino che per il canone, con compensazione dellespese del primo e del secondo grado del giudizio.4.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6.

I ricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].7.

Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione con termine di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un motivo unico si lamenta violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. conriguardo agli artt. 112 cod. proc. civ.; agli artt. 2051, 2055 e 2043cod. civ.2.

Il motivo, o meglio le censure, contestano l’applicazione alla fattispecieconcreta della disciplina di cui all’art. 1125 cod. civ. sulla base diun’asserita formazione del giudicato sulla consulenza tecnica diufficio, fraintendendo, in tal modo, quanto affermato dalla Corted’appello in ordine alla mancata contestazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA],della consulenza tecnica di ufficio.3.

Il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile, in quanto redatto conla tecnica del copia incolla, ovvero mediante la riproduzione di attidelle fasi di merito, segnatamente della sentenza d’appello ma, ed èquel che più incide sul complessivo giudizio di inammissibilità, pure diinteri passaggi, densi di numeri e calcoli della consulenza tecnica diufficio espletata in primo grado.

Ciò comporta non solo la noncomprensibilità delle censure, ma soprattutto che le stesse sianoconnotate da manifesta fattualità, ossia chiedono il riesame dir.g. n. 5869/2025ad. 1/04/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026circostanze di fatto, il che è, notoriamente, precluso in sede dilegittimità.4.

Il motivo è, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma,n. 6 cod. proc. civ., applicabile nella formulazione di cui all’art. 3,comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, poiché il ricorso è statoproposto dopo il 1/01/2023, che prescrive che il ricorso devecontenere, per ciascun motivo, la specifica indicazione «degli attiprocessuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui qualiil motivo si fonda, e l’illustrazione del contenuto rilevante deglistessi.».

Ancora nel recente passato, e con riferimento alla previgenteformulazione dell’art. 366, n. 3 cod. proc. civ., questa Corte (Cass.30/11/2023 n. 33353) aveva affermato che il ricorso per cassazioneredatto mediante la giustapposizione di una serie di documentiintegralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio diautosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e dellerelative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguisticoorganizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi eperiodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contestodell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensionedel testo, non può essere demandato all’interprete di ricercare glielementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del casoricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamenteaffermata dalla parte.

La diversa e più recente formulazione dell’art.366, n. 3 cod. proc. civ. comporta la necessità di una valutazioneancora più stringente dei requisiti di contenuto -forma del ricorso.Nell’atto all’esame la pur non esigua lunghezza delle censure, in unacon la pedissequa riproduzione di interi passaggi della consulenzatecnica di ufficio del primo grado di giudizio, oltre che della sentenzad’appello, non consente di ritenere rispettati i detti requisiti dicarattere marcatamente contenutistico, pur se di rilevanzaapparentemente solo formale e sempre che tale totale carenza dir.g. n. 5869/2025ad. 1/04/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026chiarezza non ridondi pure in violazione del n. 3 del medesimo art.366 cod. proc. civ.

La riproduzione della consulenza tecnica di ufficio,inoltre, non appare funzionale a una migliore esplicazione dellecensure in diritto.

È carente, inoltre, un’idonea specificazione di dovee quando le censure siano state sottoposte alla Corte d’appello.5.

Ulteriore e indipendente ragione di inammissibilità del ricorso si ravvisa,poi, nell’eterogeneità delle censure, accomunate in un unico motivo einestricabilmente confuse, nonostante la necessità di individuarechiaramente, in uno alla norma di cui si adduce la violazione o falsaapplicazione, le ragioni a sostegno della doglianza.

Tale eterogeneità,interagendo con la carente tecnica di impostazione e redazione delricorso, rende viepiù generiche e, pertanto, non esaminabili ledoglianze ivi addotte.6.

In ultimo, non giova alla difesa dei ricorrenti il deposito della memoria,questioni o anche semplici prospettazioni che non siano stateavanzate con i motivi di ricorso, come affermato da tempo da questaCorte (Cass. 22/04/2016 n. 3471): nel giudizio di legittimità non èconsentito, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ. e conquelle omologhe di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., specificare odintegrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni ededurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi,altrimenti, il diritto di difesa della controparte.7.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.8.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti in solido e, tenutoconto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.9.

La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 5869/2025ad. 1/04/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ovedovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 1/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5869/2025ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola Staniscia unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5724/2024 depositatail 16/09/2024;Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 1/04/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento deidanni derivanti a dei locali adibiti ad autorimessa di loro proprietà,nello stabile sito in Roma, alla via Dezza n. 11, dalle infiltrazioniprovenienti dal terrazzo soprastante a detti locali e di proprietà delconvenuto.2. Il Tribunale, espletata consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza n.17943/2019, esclusa l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1126 cod.civ. (“Lastrici solari di uso esclusivo”) o dell’art. 1125 cod. civ.(“Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai”)richiamati dalla parte convenuta, in accoglimento della domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riconosceva [OSCURATO:PERSONA] delle infiltrazioni lamentate in citazione e, per l’effetto,lo condannava a eseguire le opere necessarie a ripristinare i localisottostanti, per un costo stimato dal consulente tecnico di ufficio paria euro 10.300,00 e a risarcire i danni subiti dall’usufruttuario GiovanniSignorini in virtù del minor valore locativo del cespite, comequantificati dal consulente di ufficio nella somma di euro 371,50 perogni mese dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, finoall’effettivo ripristino dei locali sottostanti.Il convenuto era condannato anche alla rifusione delle spese di lite,liquidate nella misura di euro 200,00 per spese ed euro 2.800,00 percompensi, oltre oneri, esclusa la precedente fase del giudiziocautelare azionato dai Signorini.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e la Corte d’appello di Roma, nelricostituito contraddittorio con i Signorini, accoglieva in partel’impugnazione e ritenuto applicabile l’art. 1125 cod. civ., in viaanalogica e non contestate le risultanze della consulenza tecnica dir.g. n. 5869/2025ad. 1/04/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026ufficio, riduceva al 50% gli importi risarcitori sia per le spese dirimessione in pristino che per il canone, con compensazione dellespese del primo e del secondo grado del giudizio.4. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].7. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione con termine di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un motivo unico si lamenta violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. conriguardo agli artt. 112 cod. proc. civ.; agli artt. 2051, 2055 e 2043cod. civ.2. Il motivo, o meglio le censure, contestano l’applicazione alla fattispecieconcreta della disciplina di cui all’art. 1125 cod. civ. sulla base diun’asserita formazione del giudicato sulla consulenza tecnica diufficio, fraintendendo, in tal modo, quanto affermato dalla Corted’appello in ordine alla mancata contestazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA],della consulenza tecnica di ufficio.3. Il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile, in quanto redatto conla tecnica del copia incolla, ovvero mediante la riproduzione di attidelle fasi di merito, segnatamente della sentenza d’appello ma, ed èquel che più incide sul complessivo giudizio di inammissibilità, pure diinteri passaggi, densi di numeri e calcoli della consulenza tecnica diufficio espletata in primo grado. Ciò comporta non solo la noncomprensibilità delle censure, ma soprattutto che le stesse sianoconnotate da manifesta fattualità, ossia chiedono il riesame dir.g. n. 5869/2025ad. 1/04/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026circostanze di fatto, il che è, notoriamente, precluso in sede dilegittimità.4. Il motivo è, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma,n. 6 cod. proc. civ., applicabile nella formulazione di cui all’art. 3,comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, poiché il ricorso è statoproposto dopo il 1/01/2023, che prescrive che il ricorso devecontenere, per ciascun motivo, la specifica indicazione «degli attiprocessuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui qualiil motivo si fonda, e l’illustrazione del contenuto rilevante deglistessi.». Ancora nel recente passato, e con riferimento alla previgenteformulazione dell’art. 366, n. 3 cod. proc. civ., questa Corte (Cass.30/11/2023 n. 33353) aveva affermato che il ricorso per cassazioneredatto mediante la giustapposizione di una serie di documentiintegralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio diautosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e dellerelative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguisticoorganizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi eperiodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contestodell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensionedel testo, non può essere demandato all’interprete di ricercare glielementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del casoricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamenteaffermata dalla parte. La diversa e più recente formulazione dell’art.366, n. 3 cod. proc. civ. comporta la necessità di una valutazioneancora più stringente dei requisiti di contenuto -forma del ricorso.Nell’atto all’esame la pur non esigua lunghezza delle censure, in unacon la pedissequa riproduzione di interi passaggi della consulenzatecnica di ufficio del primo grado di giudizio, oltre che della sentenzad’appello, non consente di ritenere rispettati i detti requisiti dicarattere marcatamente contenutistico, pur se di rilevanzaapparentemente solo formale e sempre che tale totale carenza dir.g. n. 5869/2025ad. 1/04/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026chiarezza non ridondi pure in violazione del n. 3 del medesimo art.366 cod. proc. civ. La riproduzione della consulenza tecnica di ufficio,inoltre, non appare funzionale a una migliore esplicazione dellecensure in diritto. È carente, inoltre, un’idonea specificazione di dovee quando le censure siano state sottoposte alla Corte d’appello.5. Ulteriore e indipendente ragione di inammissibilità del ricorso si ravvisa,poi, nell’eterogeneità delle censure, accomunate in un unico motivo einestricabilmente confuse, nonostante la necessità di individuarechiaramente, in uno alla norma di cui si adduce la violazione o falsaapplicazione, le ragioni a sostegno della doglianza. Tale eterogeneità,interagendo con la carente tecnica di impostazione e redazione delricorso, rende viepiù generiche e, pertanto, non esaminabili ledoglianze ivi addotte.6. In ultimo, non giova alla difesa dei ricorrenti il deposito della memoria,questioni o anche semplici prospettazioni che non siano stateavanzate con i motivi di ricorso, come affermato da tempo da questaCorte (Cass. 22/04/2016 n. 3471): nel giudizio di legittimità non èconsentito, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ. e conquelle omologhe di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., specificare odintegrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni ededurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi,altrimenti, il diritto di difesa della controparte.7. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.8. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti in solido e, tenutoconto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.9. La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 5869/2025ad. 1/04/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 5869/2025Numero sezionale 1210/2026Numero di raccolta generale 17326/2026Data pubblicazione 01/06/2026unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ovedovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 1/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5869/2025ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 6 di 6
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