CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roNumero registro generale 7377/2022Numero sezionale 9058/2025Numero di raccolta generale 8706/2026Data pubblicazione 08/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente e ricorrente incidentale -proposto avverso la sentenza n. 912/2021, emessa dalla Commissionetributaria regionale del Piemonte, depositata il 9 novembre 2021;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. Con separati ricorsi, poi riuniti dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Verbania, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e i suoidue soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono gliavvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva deter-minato, rispettivamente, maggiori imponibili della società ai fini Ires eIrap per gli anni d’imposta 2010 e 2011, nonché, per i medesimi anni,un maggior reddito di partecipazione in capo ai soci. Il recupero a tas-sazione era stato giustificato dall’Ufficio in ragione dell’indebita dedu-zione, ai fini delle imposte dirette, di costi ritenuti non inerenti.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse i ricorsi riuniti.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, investita dell’ap-pello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame, evidenziando, insintesi, la genericità delle fatture emesse dalla ditta subappaltatrice diMario Lenzi e, quindi, la mancanza di elementi che consentissero dicorrelare i costi relativi a quelle fatture all’attività di impresa della so-cietà contribuente.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ulteriormenteillustrato da memoria, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con con-troricorso.Numero registro generale 7377/2022Numero sezionale 9058/2025Numero di raccolta generale 8706/2026Data pubblicazione 08/04/20265. Nel corso del giudizio di legittimità la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Andrini ha chiesto che nei suoi confronti fosse dichiarata l’estinzionedel giudizio ai sensi dell’art. 5, comma 12, legge n. 130 del 2022,avente ella aderito alla definizione agevolata prevista dall’ottavocomma del medesimo articolo.6. Con decreto dell’8 settembre 2025 la Presidente titolare di questaSezione ha dichiarato estinto il giudizio.7. Con successiva istanza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], premesso dinon aver aderito alla predetta definizione agevolata e di aver interessealla prosecuzione e alla decisione della causa, hanno chiesto la fissa-zione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.Considerato che:1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degliartt. 75 del DPR 917/86, dell’art. 109, co. 1 e 5 del TUIR, degli artt. 5e 11 bis del D.Lgs. 446/97, dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, dell’art. 8 D.L. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012 edell’art. 2697 c.c.». Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata ha er-roneamente ritenuto sussistere una violazione dell’art. 21 d.P.R. n. 633del 1972 a causa della mancanza nelle fatture contestate di “riferimentimisurabili” necessari per correlare il costo sostenuto all’attività d’im-presa, quando invece nessuna norma prevede che le prestazioni ese-guite debbano essere misurabili in ore di lavoro o in metri quadrati,essendo peraltro ben possibile una determinazione del corrispettivo “acorpo”. Al contrario, nelle fatture per cui è controversia era stato chia-ramente indicato il tipo di servizio prestato dal subappaltatore (con lediciture “prestazione di manodopera” o “movimentazione ponteggi”) especificamente individuato il luogo di svolgimento delle prestazioni. Ag-giungono, i ricorrenti, che i costi in questione erano senz’altro inerentiNumero registro generale 7377/2022Numero sezionale 9058/2025Numero di raccolta generale 8706/2026Data pubblicazione 08/04/2026ai sensi dell’art. 109, comma 5, Tuir, trattandosi di esborsi relativi acontratti di subappalto, quindi strettamente necessari alla produzionedel reddito dell’impresa, il cui oggetto sociale è costituito dal montaggioe noleggio di ponteggi e strutture a tubo e giunto, nonché da lavori diimbiancatura. Con il medesimo motivo si evidenzia, infine, come siairrilevante il fatto, pure evidenziato dalla sentenza impugnata, che lefatture emesse dalla ditta subappaltatrice si riferissero ad operazionisoggettivamente inesistenti, non influendo tale circostanza sulla dedu-cibilità dei relativi costi, purché, come nella specie, effettivamente so-stenuti.2. Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.2.1. È stato osservato che quella di inerenza è una nozione pre-giuri-dica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità ne-cessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produ-zione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che, sul pianodei costi e delle spese, appartiene alla sfera dell’impresa, in quantosostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modoindiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto ciò che sipuò ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ov-vero del socio o del terzo.Sul piano fiscale l’inerenza di un onere o di un costo all’impresa, con-cretandosi in una componente negativa del reddito, si traduce, attra-verso il meccanismo delle deduzioni, in un risparmio di imposta, giac-ché esso viene ad abbattere il reddito imponibile netto, in misura cor-rispondente all’entità della spesa o del costo deducibili. È allora age-volmente comprensibile la ragione per cui, in applicazione del principiodesumibile dalla norma di cui all’art. 2697 c.c., l’onere della prova circal’esistenza dei fatti che danno vita ad oneri e/o a costi deducibili, non-ché in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professio-nale o d’impresa svolta, ex art. 109, co. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, cadaNumero registro generale 7377/2022Numero sezionale 9058/2025Numero di raccolta generale 8706/2026Data pubblicazione 08/04/2026in via di principio, secondo il costante insegnamento di questa Corte, acarico del contribuente che intenda avvalersene (cfr. Cass. n.11205/2007; Cass. n. 3305/2009; Cass. n. 18930/2011; più di recenteCass. n. 1239/2025).È stato tuttavia precisato che laddove si tratti di spese strettamentenecessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamentericonducibili alla sfera imprenditoriale (ad esempio, i costi per l’acquistodi materie prime, o di macchinari o strumenti indispensabili a produrrecerti beni, o di manufatti necessari per la loro custodia) che, in quantotali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all’attività di impresa, èl’amministrazione a dover provare l’inesistenza, nel caso specifico, delpredetto nesso di inerenza (Cass. n. 6548/2012). La giurisprudenza hacosì distinto tra beni «normalmente necessari e strumentali» e beni«non necessari e strumentali», concludendo nel ritenere a carico delcontribuente l’onere della prova dell’inerenza solo in questa secondaevenienza» (così la già citata Cass. n. 6548/2012). In buona sostanza,si è ritenuto di porre l’onere della prova a carico del contribuente sololaddove la strumentalità della spesa all’attività di impresa non risulti dichiara evidenza in considerazione della sua stessa natura.Nella successiva evoluzione del pensiero giurisprudenziale si è poi pun-tualizzato che, anche nel caso di spese per beni normalmente necessarie strumentali, non si assiste ad una modifica dei criteri di ripartizione,ma, più propriamente, ad una semplificazione dell’onere del contri-buente. È sempre quest’ultimo il soggetto su cui ricade l’onere proba-torio dell’inerenza, ma tale onere può ritenersi soddisfatto ove si dimo-stri che la spesa attenga a beni o servizi riferibili, secondo un criteriodi normalità, all’attività d’impresa (Cass. n. 18094/2018). Qualora siprovi tale circostanza, può presuntivamente ritenersi sussistente l’ine-renza della spesa affrontata.Numero registro generale 7377/2022Numero sezionale 9058/2025Numero di raccolta generale 8706/2026Data pubblicazione 08/04/2026Resta pur sempre salva la possibilità dell’amministrazione finanziariadi dare la prova contraria: invero l’Ufficio, ove ritenga gli elementi de-dotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero ri-scontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o larilevanza di quelli allegati a fondamento dell’imputazione del costo alladeterminazione del reddito, può contestare la valutazione di inerenza.In questo caso sarà allora l’amministrazione a dover provare o la ca-renza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, dunque, la loroinsufficienza a giustificare una positiva valutazione di inerenza, o l’esi-stenza di ulteriori elementi tali da far ritenere – di per sé od in combi-nazione con quelli portati dal contribuente – che il costo non sia, inrealtà, correlato all’attività d’impresa.2.2. Sotto altro profilo questa Corte ha altresì affermato che il principiodell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’im-presa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’eserciziodell’attività imprenditoriale, esclusa ogni valutazione in termini di utilità(anche solo potenziale o indiretta) o congruità «perché il giudizio sull'i-nerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo» (Cass. n.450/2018; Cass. n. 3170/2018; Cass. n. 3747/2025). In altri termini,il costo attiene o non attiene all’attività d'impresa a prescindere dallasua entità.2.3. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli ele-menti istruttori non permettessero di individuare con esattezza la con-sistenza delle prestazioni cui si riferivano le fatture contestate dall’Uf-ficio, ciò che, in via conseguenziale, precludeva anche di verificare lacorrelazione dei relativi costi con l’attività di impresa della società con-tribuente. In particolare, la CTR ha sottolineato come non fosse possi-bile comprendere quali fossero state le prestazioni eseguite «in as-senza di riferimenti misurabili», riferimenti da considerarsi invece ne-cessari anche «al fine di garantire al committente l’affidabilità di quantoNumero registro generale 7377/2022Numero sezionale 9058/2025Numero di raccolta generale 8706/2026Data pubblicazione 08/04/2026stimato». In definitiva, la pronuncia ha sostenuto, come illustrato an-che dall’Agenzia fiscale a pag. 9 del controricorso, che i contratti e lefatture versati in atti non consentissero di effettuare la verifica circa lemodalità di determinazione del costo delle prestazioni fatturate dall’im-presa fornitrice, verifica ritenuta indispensabile ai fini del riconosci-mento della deducibilità.2.4. In tal modo, però, la sentenza d’appello si è posta duplicementein contrasto con i principi giurisprudenziali sopra ricordati.Da un lato, essa ha omesso di valutare la tipologia di prestazioni ac-quisite con i contratti di appalto stipulati dalla società contribuente conla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], prestazioni che, come si desumedalle incontroverse indicazioni contenute nelle fatture, consistevanonella fornitura di manodopera e nella movimentazione di ponteggi. Talevalutazione era invece necessaria al fine di stabilire se le dette presta-zioni fossero o meno normalmente necessarie e strumentali all’attivitàdi impresa svolta dalla società contribuente e, di conseguenza, al finedi modulare in concreto, secondo le coordinate dianzi indicate, la ripar-tizione e il contenuto degli oneri probatori delle parti. In altri termini,la sentenza della CTR ha ritenuto non assolto l’onere probatorio a caricodella contribuente, senza accertare se nella specie ci si trovasse omeno di fronte a spese fisiologicamente riconducibili all’attività d’im-presa, situazione in cui, per la giurisprudenza di questa Corte, o nonv’è alcun onere probatorio a carico del contribuente (Cass. n.6548/2012; Cass. n. 21131/2018) oppure tale onere risulta semplifi-cato (Cass. n. 18904/2018).Dall’altro lato, nel sostenere che l’assenza di “riferimenti misurabili”compromettesse la verifica dell’affidabilità del prezzo pattuito, la sen-tenza ha in buona sostanza valorizzato il concetto di congruità dellaspesa, il quale, come si è visto, è tendenzialmente estraneo al giudizioNumero registro generale 7377/2022Numero sezionale 9058/2025Numero di raccolta generale 8706/2026Data pubblicazione 08/04/2026di inerenza (salvo nel caso, qui comunque non ricorrente, in cui si di-mostri la manifesta sproporzione tra l’importo sborsato e il vantaggioconseguito, sproporzione che allora può assurgere ad indice rivelatoredell’assenza di correlazione tra l’esborso e l’attività d’impresa).2.5. La pronuncia gravata è erronea anche nella parte in cui, a raffor-zamento della conclusione dell’indeducibilità dei contestati costi, fa levasul carattere soggettivamente inesistente delle operazioni economicheoggetto di verifica, realizzate con una ditta priva di qualsivoglia strut-tura organizzativa e/o operativa.Per dimostrare l’erroneità della statuizione è sufficiente richiamare ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui in tema di impo-ste sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993– nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del2012, applicabile, in virtù del disposto del terzo comma del medesimoarticolo, anche ad atti, fatti o attività posti in essere prima della suaentrata in vigore – l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi adoperazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ipotesi in cui siaconsapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, invirtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza,competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre èesclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesi-stenti (Cass. n. 8480/2022).2.6. Ad una nuova valutazione della vicenda, che tenga conto dei prin-cipi in tema di inerenza quali sopra chiariti, dovrà allora provvedere lafase di rinvio.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimentodegli altri due, con i quali la ricorrente ha dedotto, da un lato, il man-cato esame della documentazione integrativa alle fatture emesse daisubappaltatori, dall’altro, l’erronea percezione delle risultanze proba-torie offerte nei gradi di merito.Numero registro generale 7377/2022Numero sezionale 9058/2025Numero di raccolta generale 8706/2026Data pubblicazione 08/04/20264. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui inmotivazione, in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e la sen-tenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale pro-cederà a un nuovo esame della controversia nonché alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo diricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di se-condo grado del Piemonte, in diversa composizione.Il Presidente