Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 312/1999
ECLI:IT:COST:1999:312
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Veneto
ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, in relazione
alla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali del 18 aprile 1997, n. 6 (pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 1997, n. 124), avente a oggetto "Attuazione
delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei
mercati agricoli nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE n.
2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti
di applicazione della Commissione", per violazione dell'art. 71,
lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 2, 12 e 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400; degli artt. 4 e 5 della legge 9
marzo 1989, n. 86; dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143; degli artt. 97 e 118 della Costituzione; nonché del
principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.
Nel dare attuazione alle norme comunitarie sulla nuova
organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, la
circolare in questione avrebbe demandato a livello regionale il
riconoscimento delle organizzazioni di produttori e la vigilanza
sulle stesse, nonché la disciplina sugli interventi di mercato e
sulle modalità di controllo. Trattandosi, tuttavia, di materia di
competenza statale (in base all'art. 71, lettera b), del d.P.R. n.
616 del 1977 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 143
del 1997), si sarebbe in presenza di una delega di funzioni
amministrative alle regioni che sarebbe dovuta avvenire con legge, e
non con circolare, secondo il disposto dell'art. 118, secondo comma,
della Costituzione.
La circolare si presenterebbe poi come un vero e proprio
"regolamento di indirizzo e coordinamento" e, come tale, avrebbe
dovuto rispettare la normativa che disciplina gli atti di natura
regolamentare e il recepimento degli atti comunitari (artt. 2 e 17
della legge n. 400 del 1988; art. 5, comma 2, della legge n. 86 del
1989), che assumerebbero pertanto il carattere di norme interposte
nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale. La circolare, al
contrario, non costituisce una figura autonoma e determinata di atto
amministrativo, ma un mezzo di comunicazione o notificazione di un
atto a carattere normativo o, comunque, generale. La circolare in
questione, anziché limitarsi a coordinare l'attività degli uffici,
appare volta a regolare nel dettaglio il mercato nel settore degli
ortofrutticoli.
Sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione tra lo
Stato e le regioni, non essendo stata la circolare preceduta da una
previa intesa, anche alla luce dell'art. 2 del decreto legislativo n.
143 del 1997: in particolare, il raccordo avrebbe dovuto realizzarsi
in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, ai sensi dell'art.
12 della legge n. 400 del 1998.
[OSCURATO:PERSONA] solleva conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali del 18 aprile 1997, n. 6 (Attuazione
delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei
mercati agricoli nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE n.
2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti
di applicazione della Commissione), per violazione dell'art. 71,
lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 2, 12 e 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400; degli artt. 4 e 5 della legge 9
marzo 1989, n. 86; dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143; degli artt. 97 e 118 della Costituzione; nonché del
principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni.
Nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge 24 aprile
1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 1995-1997), il cui art. 40, dando attuazione ai
regolamenti CE n. 2200/1996 e n. 2201/1996 del Consiglio del 28
ottobre 1996, stabilisce che: a) il Ministero per le politiche
agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento
dell'attuazione dei regolamenti in questione e responsabile
dell'attività di controllo; b) le modalità dei controlli da
effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono
definite con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; c) il riconoscimento delle
organizzazioni dei produttori è operato dalle regioni o dalle
province autonome.
Essendo tale disposizione venuta a sostituire la normativa oggetto
del presente conflitto e non risultando che la circolare impugnata
abbia prodotto effetti, deve constatarsi la cessazione della materia
del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti dello
Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella