CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 17590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIArdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avverso la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Brescia che aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per i delitti di concorso in omicidio premeditato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e concorso nel tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed altri delitti connessi. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando la violazione dell'ad 3 della Convenzione di Strasburgo. Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è datato 24.5.2021. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de G egorio Dr. Stqfà P(altz*zw DEPOSITATO INCAi ILENA C 4 M 22. oggi, -----------