CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5433/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 123,presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13 novembre 2023, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 3870/ 11/ 2019 , depositata il 25 giugno 2019 ; [OSCURATO:PERSONA] 2010-2011-2012- 2013-2015-2015. R.G. N.5433/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 28 novembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso delle maggiori ritenute operate dall’INPS sulla pensione complementare erogata dallo stesso istituto per gli anni dal 2010 al 2015, in applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza in oggetto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 18991/18/2017 lo accoglieva, ordinando il chiesto rimborso. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3870/11/2019, pronunciata il 22 maggio 2019 e depositata insegreteria il 25 giugno 2019, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del combinato R.G. N.5433/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] disposto dell’art. 19, commi 1 e 3, lett. g), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che erroneamente la C.T.R. non aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado, non essendo configurabile, nel caso di specie, un’ipotesi di silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto l’istanza amministrativa presentata dal contribuente in realtà non conteneva una specifica istanza di rimborso, trattandosi semplicemente di una istanza di rilascio di certificazione rivolta all’INPS con la quale si attestasse il nuovo importo imponibile della propria pensione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all’art. 260, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, la ricorrente che la corte territoriale non aveva tenuto conto della limitazione posta dall’art. 23, comma 5, cit., quanto all’efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare posta dal medesimo decreto, posto che i montanti previdenziali in relazione ai quali veniva a determinarsi il trattamento pensionistico accessori erano maturati, nella specie, in una fase di gran lunga antecedente alla data del 1° gennaio 2007. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. R.G. N.5433/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Osserva l’Agenzia che, trattandosi di ex-dipendente dell’INPS, l’applicazione della nuova normativa fiscale era esclusa, in base al citato comma 6 dell’art. 23 del d.lgs. n. 252/2005, era esclusa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 2. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo il contribuente rinunciato al rimborso, come da comunicazione in data 9 novembre 2023. Trattandosi di rinuncia all’azione, in quanto attiene al diritto sostanziale fatto valere dal contribuente-ricorrente in primo grado, consegue la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio senza la necessità di accettazione (Cass. 9 giugno 2014, n. 12953), con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Cassa senza rinvio