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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17539/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12565/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 6338/2016,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistito a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Pavia che , in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, aveva ridotto l’imponibile recuperato a tassazione, per l’anno 2008, a seguito di indagini ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972.

La C.t.r., in particolare, in accoglimento dell’appello, riteneva legittimo il recupero a tassazione della somma di euro 51.500,00 che la contribuente assumeva di averricevuto da un’amica a titolo di mutuo per aiutarla nell’acquisto di una casa per sua figlia.

2. L’avvocatura erariale ha depositato « memoria con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere », dando attoche parte contribuente ha aderito alla d efinizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d.

Rottazione quater) e chel’ente di riscossione ha confermato che la definizione agevolata presentata a in data 26 giugno 2023 (comunicazione di accoglimento n. 07990202303302559 000) risultava definita con pagamento dell’unica rata di euro 2.319,71 in data 06/11/2023.

Analoga istanza ha depositato la contribuente.

Considerato che:

1. Entrambe le parti hanno dato atto che lacontribuente ha aderito alla c.d. rottamazione quaterdi cui all’art. 1, commi da 231 a 252 legge 29 dicembre 2022, n. 197ed ha provveduto al pagamento integrale, in unica rata, di quanto dovuto.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 L’art. 1, comma 236, legge cit. prevede che

3. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, nonsi ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contributo unificato P.Q.M.

La Corte dichiara estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12565/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 6338/2016,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistito a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Pavia che , in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, aveva ridotto l’imponibile recuperato a tassazione, per l’anno 2008, a seguito di indagini ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972. La C.t.r., in particolare, in accoglimento dell’appello, riteneva legittimo il recupero a tassazione della somma di euro 51.500,00 che la contribuente assumeva di averricevuto da un’amica a titolo di mutuo per aiutarla nell’acquisto di una casa per sua figlia. 2. L’avvocatura erariale ha depositato « memoria con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere », dando attoche parte contribuente ha aderito alla d efinizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. Rottazione quater) e chel’ente di riscossione ha confermato che la definizione agevolata presentata a in data 26 giugno 2023 (comunicazione di accoglimento n. 07990202303302559 000) risultava definita con pagamento dell’unica rata di euro 2.319,71 in data 06/11/2023. Analoga istanza ha depositato la contribuente. Considerato che: 1. Entrambe le parti hanno dato atto che lacontribuente ha aderito alla c.d. rottamazione quaterdi cui all’art. 1, commi da 231 a 252 legge 29 dicembre 2022, n. 197ed ha provveduto al pagamento integrale, in unica rata, di quanto dovuto. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 L’art. 1, comma 236, legge cit. prevede che 3. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, nonsi ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contributo unificato P.Q.M. La Corte dichiara estinto
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