CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo il reatoestinto per difetto della condizione di procedibilità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputata, «alterando la registrazione del misuratore n. 804234997», si sarebbeprocurata «un ingiusto profitto, consistito nella fornitura di energia elettrica, paria 7.255 kw/h, con relativo danno patrimoniale di 1.492,35 euro».I giudici di merito hanno ritenuto applicabile «l’aggravante di aver commessoil fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità» (art. 625, comma1, n. 7, cod. pen.), contestata dal pubblico ministero all’udienza del 10 ottobre2023.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale, in relazione all’art. 625 cod. pen.Il ricorrente contesta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen., sostenendo che non potrebbe ritenersi rilevante lacontestazione suppletiva dell'aggravante, in quanto effettuata dal pubblicoministero dopo la scadenza del termine per sporgere querela, previsto dall'art. 85del d.lgs. n. 150 del 2022.Il giudice di primo grado, pertanto, non essendo stata efficacementecontestata l’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, avrebbe dovutoemettere una sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione diprocedibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato l’unico motivo di ricorso.1.1. Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) èdivenuto punibile a querela della persona offesa. Il “nuovo” comma 3 dell’art. 624,però, prevede la procedibilità d’ufficio nei seguenti casi: se la persona offesa èincapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art.625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede(il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che iltermine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesaha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trovaapplicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.1.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; ilpubblico ministero all’udienza del 10 ottobre 2023 ha contestato l’aggravante diavere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio. Il ricorrente, però,sostiene che non sarebbe rilevante ed efficace la contestazione suppletivadell'aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in quantoeffettuata dal pubblico ministero, dopo la scadenza del termine per sporgerequerela, previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.1.3. Va rilevato che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, sisono formati nella giurisprudenza di questa Corte diversi orientamentiinterpretativi.Secondo un primo orientamento, una volta decorso il termine previsto dalcitato art. 85, il giudice, preso atto della mancata proposizione della querela, ètenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, nonessendo consentita al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517cod. proc. pen., mediante contestazione di un’aggravante che renda perseguibiled’ufficio un reato che risultava privo della necessaria condizione di procedibilità(Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647; Sez. 5, n. 13775 del24/01/2024, Lenares, Rv. 286224; Sez. 5, n. 20093 del 24/01/2024, Battaglia,Rv. 286460).Secondo un diverso orientamento (cui ha aderito la sentenza impugnata),anche quando il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 sia decorsosenza proposizione della querela, sarebbe consentito al pubblico ministero dimodificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione dell’aggravanteprevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., essendo il pubblico ministeroinvestito del potere-dovere di esercitare l’azione penale per un reatoeffettivamente circostanziato (Sez. 4, n. 50258 del 22/11/2023, Gentile, Rv.285471; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, Piscicelli, Rv. 286123; Sez. 5, n. 14890del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 02). In talune pronunce, tuttavia, si èsostenuto che la contestazione suppletiva dell’aggravante sarebbe consentita alpubblico ministero solo entro la prima udienza dibattimentale, successiva allascadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 19209 del11/04/2024, Lombardo, n.m.; Sez. 5, n. 43083 del 30/09/2024, Sciarra, Rv.287243; Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287361).La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre2025, ha rimesso la questione controversa alle Sezioni Unite, formulando ilseguente quesito: «Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta la querela, alpubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7, cod.pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi dellavigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite si sono pronunciate il 26 marzo 2026. Come risultadall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che: «in tema di furto,ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senzache sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».1.4. Applicando al caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite, lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato risultaimprocedibile per mancanza di querela.Come già chiarito, infatti, nel caso di specie, il termine previsto dall’art. 85d.lgs. n. 150 del 2022 è decorso senza che sia stata proposta querela e i giudici dimerito hanno ritenuto rilevante ed efficace l’aggravante contestata dal pubblicoministero solo all’udienza del 10 ottobre 2023, ritenendo conseguentemente ilreato procedibile d’ufficio.Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite, invece, deve ritenersipriva di efficacia la contestazione suppletiva dell’aggravante, atteso che il giudicedi primo grado avrebbe dovuto rilevare immediatamente, ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen., la causa di non procedibilità per mancanza di querela.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio,perché il reato è improcedibile per mancanza di querela. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibileper mancanza di querela.Così deciso, il 31 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]