CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17989/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTODott.ssa [OSCURATO:PERSONA] V IZ I D EG L I A V V IS I DIACCERTAMENTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 24411/2019ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24411/2019 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, e Agenzia delle Entrate - Riscossione,con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato diGestione pro tempore, entrambe rappresentate e difesedall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, oveper legge domiciliate ([OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA]aria Romano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonino Russo, nella qualità di eredi legittimi del defuntoAndrea Russo, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Esposito, con studio in Sarno (SA), ove elettivamentedomiciliati (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegatoalla memoria di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTI[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 19maggio 2019, n. 3969/9/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione hanno proposto ricorso congiunto per la cassazionedella sentenza depositata dal Commissione tributaria regionaleper la Campania – sezione staccata di Salerno il 19 maggio2019, n. 3969/9/2019, che, in controversia avente ad oggettol’impugnazione del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti di AndreaRusso su iniziativa di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (poi, “[OSCURATO:SOCIETA].”), per conto dell’Agenzia delleEntrate, per tributi di varia natura, nella misura complessiva di€ 128.084,44, in dipendenza della cartella di pagamento n.10020160015847879/000 e degli avvisi di accertamentodefinitivi (in quanto non impugnati) nn. TF9010906884/2015 eTEXTEXM0000497, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Russo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenziadelle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 14 marzo2018, n. 1033/11/2018, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali;2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha riformato ladecisione di prime cure - che aveva respinto il ricorso originariodel contribuente – sul rilievo che l’agente della riscossione nonpotesse avvalersi di un difensore del libero foro nei giudiziNumero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/2026tributari e che gli avvisi di accertamento e la cartella dipagamento non risultassero notificati al contribuente.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. Medio tempore, il ricorrente è deceduto. Indi, MariaRomano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AntoninoRusso, nella qualità di eredi legittimi del de cuius (secondo lerisultanze della prodotta situazione di famiglia), hannodepositato procura speciale per la prosecuzione delprocedimento a mezzo di nuovo difensore.5. In prossimità dell’adunanza camerale, gli eredi legittimi delcontribuente hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sei motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,e 4-novies della legge 28 giugno 2019, n. 58, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per esserestato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che lacostituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossionea mezzo di difensore del libero foro fosse illegittima, essendoindispensabile la rappresentanza processuale della difesaerariale.2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Secondo l’art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è autorizzata «adavvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensidell’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridichesulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato esull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regiodecreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi diNumero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/2026conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso entepuò altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti neglipresente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delleprevisioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essererappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, dapropri dipendenti delegati, che possono stare in giudiziopersonalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questionidi massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocaturadello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente latrattazione della causa», fermo restando che: «Per il patrociniodavanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsil’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546 (...)».Quest’ultima disposizione prevede che «L'ufficio dell'Agenziadelle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cuial decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agentedella riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta ingiudizio direttamente o mediante la struttura territorialesovraordinata».2.3 Su tale premessa, questa Corte ha affermato, per un verso,che l’estinzione ope legis delle società del “gruppo Equitalia” aisensi dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nondetermina l’interruzione del processo, trattandosi di una formadi successione nel diritto controverso, né la necessità dicostituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione: ne deriva che il nuovo ente, ove si limiti asubentrare negli effetti del rapporto processuale pendente almomento della sua istituzione, senza formale costituzione inNumero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/2026giudizio, può validamente avvalersi dell’attività difensivaespletata dall’avvocato del libero foro già designato dallasocietà del “gruppo Equitalia” secondo la disciplina previgente;ove, invece, si costituisca formalmente in giudizio in un nuovoprocesso come in uno già pendente alla data della propriaistituzione, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura delloStato, a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghile fonti del potere di rappresentanza ed assistenzadell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono esserecongiuntamente individuate sia in un atto organizzativogenerale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso adavvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, dasottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioniche, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo aisensi dell’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Cass., Sez.5^, 9 novembre 2018, n. 28741; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio2019, n. 1992; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547);per altro verso, che, per effetto del principio della cosiddettaperpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art.85 cod. proc. civ.), l’estinzione dell’agente della riscossione delgruppo Equitalia e l’automatico subentro delsuccessore Agenzia delle Entrate - Riscossione, dispostidall’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nonprivano il procuratore della società estinta, che sia giàritualmente costituito nel processo anteriormente alla datadella predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, dellacapacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado digiudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5^, 3 febbraio2022, n. 3312).Numero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/20262.4 Ad ogni modo, anche a seguito del Protocollo d’intesa tral’Avvocatura Generale dello Stato e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione del 5 luglio 2017 (il cui punto 3.4.2 stabilisce che:«L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propridipendenti o di avvocati del libero foro (...) nelle controversierelative a: (...) - liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]»), nullaesclude che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione possaformalmente costituirsi nel corso del giudizio tributario dinanzialle commissioni tributarie provinciali o regionali a mezzo delmedesimo difensore del libero foro che aveva assistito fino adallora l’estinta società del “gruppo Equitalia”.2.5 Difatti, è ormai pacifico che, in tema di difesa erappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate el’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvalgonodell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzionicon quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto,quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre1933, n. 1611, oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura delloStato; ne consegue che non è richiesta l’adozione di appositadelibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio amezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione nonriserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nelcontenzioso tributario, per il quale la convenzione esime lepredette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudiziinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, prevedendolaespressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto alquale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto,indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad unlegale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità (daultime: Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2024, n. 28199; Cass.,Sez. Trib., 17 novembre 2025, n. 30352; Cass., Sez. Trib., 29Numero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/2026aprile 2026, n. 11848; Cass., Sez. Trib., 25 maggio 2026, n.16122).2.6 L'orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore confermadall’art. 4-nonies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recantenorme di interpretazione autentica in materia di difesa ingiudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; detta norma hafornito, invero, un'interpretazione autentica dell’art. 1, comma8, del citato d.l. 28 giugno 2019, n. 58, recante norme inmateria di soppressione di Equitalia e di patrociniodell'Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapportofra l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Avvocatura delloStato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista unaconvenzione fra tali due enti (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 27ottobre 2021, n. 30252).2.7 Per cui, nella specie, essendo incontroverso tra le parti ilconferimento della procura ad litem al difensore del libero foroda parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, se ne puòconcludere che quest’ultima si era regolarmente costituita nelgiudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale per laCampania.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere statoomesso dal giudice di appello di consentire la sanatoria deldifetto di rappresentanza processuale mediante l’assegnazionedi un termine per la costituzione in giudizio dell’Agenzia delleEntrate – Riscossione a mezzo della difesa erariale.3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primomotivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.Numero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/20264. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., peressere stato ritenuto dal giudice di appello che la cartella dipagamento n. 10020160015847879/000 per crediti derivantida tributi locali non fosse stata notificata, senza tener contodegli adempimenti risultanti dalla documentazione prodottadall’agente della riscossione per il perfezionamento dellanotifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. in assenzadel destinatario, con particolare riguardo al deposito dell’attopresso la casa comunale, all’affissione di avviso di tale depositoalla porta dell’abitazione del destinatario ed all’invio aldestinatario della raccomandata informativa con avviso diricevimento.4.1 Il predetto motivo è fondato.4.2 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinatoun esito diverso della controversia); ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoNumero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/2026che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di persé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3,27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018,n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass.,Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827;Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n.17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass.,Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n.13573; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2026, n. 16618).L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., comeriformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente la omessa valutazione di deduzionidifensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass.,Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn.21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346;Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^,29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questionio argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n.22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez.Numero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/20265^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).4.3 Nella specie, i “fatti” trascurati dal giudice di appello – che,a tale riguardo, si è limitato ad affermare (punto C dellamotivazione della sentenza impugnata) che: «C) relativamentealla cartella esattoriale n. 10020160015847879/000 recantecrediti per tributi locali non risulta notificata» - attengonoall’espletamento in concreto delle formalità previste dall’art.140 cod. proc. civ. per la notifica della cartella di pagamentoin assenza del destinatario, che si desumono dalladocumentazione prodotta dall’agente della riscossione nelgiudizio di secondo grado (come se ne è dato attonell’esposizione delle vicende processuali nella narrativa dellasentenza impugnata: «Relativamente alle cartelle dipagamento [l’agente della riscossione] producedocumentazione della regolare notificazione»).4.4 Per cui, è evidente la loro “decisività”, dal momento che laprova della regolare notificazione della cartella di pagamentoal destinatario comporterebbe un diverso esito dellacontroversia almeno con riguardo al credito per l’IMU relativaall’anno 2012 e il TARES relativo all’anno 2013.4.5 Né rileva che i fatti controversi riguardino le modalità delprocedimento notificatorio, trattandosi, comunque, dicircostanze extraprocessuali, che attengono alla conoscibilitàper il contribuente degli atti impositivi o esattivi (per fattispecieaffine: Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2026, n. 16618).5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata ritenuta dal giudice di appellol’inammissibilità del ricorso originario del contribuente nellaNumero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/2026parte concernente la denunzia di vizi riguardanti gli avvisi diaccertamento in quanto la notifica dei medesimi era stataseguita dalla notifica dell’intimazione di pagamento n.10020179013721085000, che era stata già impugnata dinanzial giudice tributario.5.1 Il predetto motivo è fondato.5.2 Invero, si è detto che l’affermazione del principio secondocui il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale lamancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,adottati precedentemente all'atto notificato, ne consentel'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, sel’intimazione di pagamento non viene impugnata (facendovalere la sua sola nullità per mancata notifica degli attipresupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende adessa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativocredito si consolida e non possono essere fatte valere vicendeestintive anteriori alla sua notifica (da ultime: Cass., Sez. Trib.,22 aprile 2024, n. 10736; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n.22108; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2026, n. 5097; Cass., Sez.Trib., 20 maggio 2026, n. 15343).5.3 Ne consegue che, nella fisiologica progressione dellasequenza procedimentale degli atti impositivi e/o esattivi, i viziriguardanti i prodromici avvisi di accertamento che siassumono non essere stati notificati dovevano essere fattivalere (e, nella specie, erano stati fatti valere) dal contribuentein sede di impugnazione della successiva intimazione dipagamento, in quanto atto immediatamente successivo nellasequenza procedimentale, essendone pacifico il ricevimentodella corrispondente notifica da parte del contribuente.Numero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/20266. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 148 cod. proc. civ. e 60 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dalgiudice di appello che la notifica dell’avviso di accertamento n.TF9010906881 fosse invalida per omessa indicazione dell’attonotificato nella relata di notifica e per carenza di collegamentomateriale mediante timbro di congiunzione.7. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 148 cod. proc. civ. e 60 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di appello che la notifica dell’avviso diaccertamento n. TEXTEXM000497 fosse invalida per mancataindividuazione dell’atto notificato.8. I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del quarto motivo, risultandone superfluo edultroneo lo scrutinio.9. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo, del terzo motivo edel quarto motivo, nonché l’assorbimento dei restanti motivi, ilricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolticon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania (ai sensi dell’art. 1, comma 1,lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, il terzo motivo ed il quartomotivo; dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia laNumero registro generale 24411/2019Numero sezionale 4594/2026Numero di raccolta generale 17989/2026Data pubblicazione 04/06/2026causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]