CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47190/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 610 e 339 cod. pen.; Considerato che il primo motivo, di tenore generico, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del delitto poiché gli imputati non avrebbero costretto la vittima a fare qualcosa, è manifestamente infondato, atteso che l'utilizzo della bomboletta spray è stato volto proprio, come congruamente argomentato dalla decisione impugnata (pag. 4-5), a far sì che la persona offesa si allontanasse dal luogo nel quale si trovava; Ritenuto, rispetto al secondo motivo, che lo stesso è anch'esso manifestamente infondato, trattandosi di reato procedibile d'ufficio a fronte della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 610 cod. pen.; Considerato, con riferimento al terzo motivo, che anche le relative doglianze si presentano manifestamente infondate, poiché, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (ex plurimis, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 - 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così