CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Gip presso il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione del suo credito ipotecario per l'importo di 208.252,17 euro, sulla ritenuta sussistenza dei requisiti di buona fede del terzo creditore ipotecario ai fini del diritto di prelazione nell'ambito della procedura ablativa, quale acquirente del credito ipotecario di pari somma da [OSCURATO:PERSONA], fratello di Constantin e ritenuto l'intestatario formale di rapporti riconducibili al fratello, che era il garante della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., società debitrice principale e prestatrice di fideiussione che ha poi ceduto il credito ipotecario (il quale era stato trascritto prima dell'originaria misura conservativa e ablativa) dopo la trascrizione del sequestro penale alla Società ricorrente. Inizialmente dalla Società ricorrente era stata richiesta la dichiarazione di non opponibilità della confisca di cui alla sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Torino in data 30 luglio 2015, divenuta irrevocabile il 10 aprile 2016, in relazione all'immobile sito a Trofarello (TO), in strada della Riviera n. 2, di cui al foglio 15, pagina 9, nonché l'ammissione del credito vantato al passivo con grado di privilegio. Nella camera di consiglio del 4 novembre 2022, l'istante ha poi insistito per la sola richiesta di ammissione del credito ipotecario con rinuncia alle restanti richieste. La vicenda può essere così riassunta: in data 6 agosto 2018, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha concluso co,n la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la [OSCURATO:PERSONA] t.k [OSCURATO:SOCIETA]. e con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti della legge cd. "sulla cartolarizzazione", in virtù della quale ha acquistato pro soluto un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari da altri rapporti finanziari, vantati verso debitori classificati dalla relativa banca cedente come in sofferenza, sorti tra il 1997 e il 2017. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha così conferito alla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. apposita procura speciale per la gestione e recupero dei crediti acquisiti con tali contratti di cessione, autorizzandola espressamente a intraprendere ogni iniziativa giudiziaria ritenuta necessaria al raggiungimento dello scopo. La cessionaria ha accertato che [OSCURATO:PERSONA], fideiussore della debitrice principale "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., per l'importo di 205.686,66, oltre spese legali liquidate giudizialmente nel decreto ingiuntivo n. 5968 del 2012 per la somma di euro 2565,51, era proprietario di un immobile sito nel Comune di Trofarello, sopra indicato, su cui era stata iscritta ipoteca giudiziaria in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA].) a seguito della concessione del suddetto decreto ingiuntivo (ipoteca iscritta in data 7 giugno 2012). Nello specifico la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con contratto di mutuo sottoscritto in data 5 giugno 2007, aveva conce o un mutuo di 220.000,00 in favore della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." debitrice principale, garantito dalla iscrizione ipotecaria di secondo grado su un immobile (un fabbricato di due piani fuori terra con annesso terreno sopra meglio individuato) e un terreno, entrambi siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (AT), [OSCURATO:PERSONA]Anna. L'ipoteca di primo grado su tali beni era stata iscritta dalla Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. per un altro rapporto di credito acceso in favore della società mutuataria. [OSCURATO:PERSONA] di mutuo veniva garantito altresì dai beni di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], costituitisi fideiussore garante della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l." sino alla concorrenza del credito dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decreto del 3 luglio 2014, il Gip del Tribunale di Torino, nell'ambito di un procedimento penale avviato nel 2013, disponeva il sequestro preventivo a scopo di confisca sull'immobile di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], quale intestatario fittizio del fratello Constantin in relazione al bene confiscato e soggetto % al diritto reale di garanzia. Su tale immobile è quindi stata disposta la confisca divenuta irrevocabile con il passaggio in giudicato della sentenza n. 397 del 2015 della Prima Sezione penale della Corte d'appello di Torino. Il provvedimento qui impugnato ha rigettato la richiesta perché il bene afferente il credito vantato dalla ricorrente, già oggetto di confisca, è stato ritenuto strumentale al compimento delle attività criminali compiute da [OSCURATO:PERSONA] di cui alla sentenza di condanna. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la società interessata [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, tale Società denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti di buona fede del terzo creditore ipotecario, ai fini del suo diritto di prelazione nell'ambito della procedura ablativa. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Torino avrebbe valutato esclusivamente la ritenuta sussistenza di un collegamento tra la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. e le altre società() utilizzate dai correi Parata per lo svolgimento delle loro attività criminali e 5 i ,til \ ' \ coinvolgimento personale dell'[OSCURATO:PERSONA] negli affari del fratello Constantin, senza estendere alcun accertamento sulla sussistenza o meno della buona fede del terzo creditore ipotecario o sull'esistenza o meno di un suo incolpevole affidamento ai fini del riconoscimento del suo diritto di credito nella procedura. In particolare, la società ricorrente sarebbe estranea ai fatti di reato che hanno coinvolto la debitrice principale e il fideiussore. È stata depositata una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale con cui si sono ribadite le ragioni del ricorso. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso risulta essere fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Questa Corte, già chiamata a decidere su analoga questione, ha affermato che «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sè l'ammissibilità della ragione creditoria, nè determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità).» (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Rv. 272978). 3. Dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva la sussistenza del vizio motivazionale denunciato dalla società ricorrente. Sull'affermata strumentalità del bene oggetto di confisca nei confronti dei Parata e del credito ipotecario negato alla Società ricorrente non è possibile comprendere come essa sia effettivamente riferibile in concreto a tali attività criminali di cui non si riportano neanche le imputazioni per esteso ma solo gli articoli di legge (artt. 416 cod. pen. 216 legge fallimentare e 8 d.lgs. n. 74 del 2000) per cui non è possibile comprendere quale sia stato il nesso considerato. Va, altresì, rilevato come non sia stata affatto oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito la buona fede affermata dalla ricorrente al fine di ottenere la soddisfazione del credito vantato. 4. La motivazione va quindi considerata come apparente con l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio al Tribunale di Torino. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo