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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 45610/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TW2BW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Padova, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Padova con altra meno afflittiva, ovvero quella di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Cebanu, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamente valutato i requisiti dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, nonostante l'indagato risulti sottoposto a misura cautelare da diversi mesi.

Non è stata considerata la specifica richiesta di autorizzazione dell'indagato a svolgere regolare e comprovata attività lavorativa presso la società dianzi indicata, respinta solo in considerazione della ritenuta persistenza di esigenze di cautela che costituiscono il presupposto della richiesta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile, perché svolge essenzialmente censure di merito non consentite in questa sede, a fronte di un provvedimento immune da vizi logico- giuridici meritevoli di censura.

Il Tribunale ha respinto l'istanza con motivazione congrua e non manifestamente illogica, valorizzando la ritenuta persistenza del pericolo di recidiva da parte del Cebanu, gravemente indiziato della commissione di furti in maniera seriale e organizzata, non essendo intervenuto nel frattempo alcun elemento nuovo idoneo a modificare la valutazione compiuta in sede di ordinanza genetica.

È stato ritenuto che una misura meno afflittiva non consentirebbe il necessario continuo controllo del prevenuto, e tale circostanza è stata pure valorizzata per negare l'autorizzazione al lavoro, non essendone stato precisato il luogo e le modalità, se non genericamente, il che è stato plausibilmente considerato incompatibile con le esigenze di stretto controllo sottese alla misura in atto.

Al riguardo, si deve osservare come la considerazione delle esigenze lavorative va comunque effettuata in un quadro di compatibilità con quelle cautelari, in ogni caso prevalenti, e sul punto il Tribunale ha offerto un'argomentazione che non può essere ritenuta illogica o non corretta in diritto, avendo evidenziato l'esigenza di mantenere un costante contatto del prevenuto con le forze dell'ordine, in un contesto più facilmente controllabile, quale deterrente alla riscontrata pericolosità sociale del prevenuto.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TW2BW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Padova, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Padova con altra meno afflittiva, ovvero quella di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Cebanu, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale adeguatamente valutato i requisiti dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, nonostante l'indagato risulti sottoposto a misura cautelare da diversi mesi. Non è stata considerata la specifica richiesta di autorizzazione dell'indagato a svolgere regolare e comprovata attività lavorativa presso la società dianzi indicata, respinta solo in considerazione della ritenuta persistenza di esigenze di cautela che costituiscono il presupposto della richiesta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile, perché svolge essenzialmente censure di merito non consentite in questa sede, a fronte di un provvedimento immune da vizi logico- giuridici meritevoli di censura. Il Tribunale ha respinto l'istanza con motivazione congrua e non manifestamente illogica, valorizzando la ritenuta persistenza del pericolo di recidiva da parte del Cebanu, gravemente indiziato della commissione di furti in maniera seriale e organizzata, non essendo intervenuto nel frattempo alcun elemento nuovo idoneo a modificare la valutazione compiuta in sede di ordinanza genetica. È stato ritenuto che una misura meno afflittiva non consentirebbe il necessario continuo controllo del prevenuto, e tale circostanza è stata pure valorizzata per negare l'autorizzazione al lavoro, non essendone stato precisato il luogo e le modalità, se non genericamente, il che è stato plausibilmente considerato incompatibile con le esigenze di stretto controllo sottese alla misura in atto. Al riguardo, si deve osservare come la considerazione delle esigenze lavorative va comunque effettuata in un quadro di compatibilità con quelle cautelari, in ogni caso prevalenti, e sul punto il Tribunale ha offerto un'argomentazione che non può essere ritenuta illogica o non corretta in diritto, avendo evidenziato l'esigenza di mantenere un costante contatto del prevenuto con le forze dell'ordine, in un contesto più facilmente controllabile, quale deterrente alla riscontrata pericolosità sociale del prevenuto. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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