CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 23188/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 6066del ruolo generale dell ' anno 2019 , proposto da Comune di Verona ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Caineri (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57R08 L781S p.e.c. giovanni.caineri@ordineavvo - cativrpec.it) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64H65 G702S p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) dell'[OSCURATO:PERSONA] (tele[OSCURATO:TELEFONO] LJ ), con domicilio in Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione(già [OSCURATO:PERSONA]- cramati s.r.l.), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- nuleio, n. 66, in persona del suo amministratore unico e legale rap- presentante pro tempore signor [OSCURATO:PERSONA], rappresenta- ta e difesa, giusta procura speciale per atto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 97967 dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 82T03 G224B P.E.C.: luca.dona@ordineavvoca tipa - dova.it fax n. 0498210794) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 82R04 H823H P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL] fax n. 0498210794) del Foro di Padova e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] PEC: andreabattaglia@ordineavvocati - roma.org fax n. 0687122317) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo avvocato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41/43. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di Verona (c.f. e p. iva 006548 10233), in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], dirigente provinciale, a ciò legittimato con de- creto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Verona 12 novembre 2018 n. 25, rappresentata e difesa - anche in via disgiunta, in forza della deliberazione del medesimo Presidente 14 marzo 2019 n. 23 e del- la determinazione dirigenziale 19 marzo 2019 n. 978 e giusta pro- cura speciale in calce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 56E21 L781I p.e.c. avvgiancarlobiancardi@ordineav- vocativrpec.it, iscritto dal 26 marzo 2004 all'albo speciale dei pa- trocinanti m Cassazione), rinunciante al mandato, e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] bella Sorio (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 73S45 8296W p.e.c. avvisabellasorio@ ordineavvocativrpec.it, iscritta dall'11 aprile 2014 all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione), entrambi dell'avvocatura provincia- le, con domicilio eletto in Verona, via Franceschine 10 (sede della resistente [OSCURATO:PERSONA] provinciale), dichiarando di voler rice- vere comunicazioni e notifiche inerenti questo giudizio agli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL] e avvisabellaso- [OSCURATO:EMAIL] o al n. di tele[OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n° 2960 depo- sitata il 31 ottobre 2018; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del So- stituto Procuratore generale, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Verona otteneva a titolo gratuito dal Comune della stessa città la concessione di occupazione di un'area per l'ere- zione di ponteggi, funzionali all'esecuzione di lavori edili poi svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'occupazione il Comune annullò d'ufficio la concessione, sul rilievo che, mentre sussisteva il requisito della natura di ente pubblico del soggetto richiedente, non sussisteva l'altro requisito ri- chiesto dall'art. 49 del d.lgs. 15 novembre 1993 n° 507, vale a dire le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica dell'occupazione. 2.- [OSCURATO:PERSONA] impugnò davanti al [OSCURATO:PERSONA] la revoca della concessione, nonché le conseguenti ingiunzioni di pagamento, ed il Tar, con sentenza n° 1246/2006, accolse in parte la domanda, an- nullando le intimazioni per il periodo successivo all'annullamento d'ufficio del provvedimento concessorio. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza n° 4912/2016, dichiarò il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa. 3.- Il Comune ingiunse, quindi, alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Sacramati, ai sensi del r.d. n° 639/1910, il pagamento del Canone di concessione spazi ed aree pubbliche per tutto il periodo temporale dell'occupa- zione e gli intimati proposero opposizione davanti al Tribunale di Verona. All'esito della lite, il Tribunale dichiarava non dovuto il Canone per l'occupazione anteriore all'annullamento dell'autorizzazione. Quanto al periodo successivo, osservava che i lavori edili erano di natura privatistica, con la conseguenza che non spettava alcuna esenzione dal pagamento del Cosap. 4.- Proposto appello dalla Sacramati, la Corte di Venezia con la sentenza indicata in intestazione riformò totalmente la prima deci- sione, dichiarando che nulla era dovuto a titolo di Canone. Per quello che qui ancora rileva, osservava la Corte che era appli- cabile nella fattispecie l'esenzione prevista dall'art. 49, lettera a), del d.lgs. 15 novembre 1993 n° 507, a mente del quale il Canone non era dovuto per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Re- gioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi. La locuzione contenuta nell'art. 49, lettera a), per finalità specifi- che di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica era riferibile solo agli enti pubblici e non, dunque, agli altri Enti territoriali, i quali erano ex se esentati dal pagamento del Canone. La tesi del Comune, secondo la quale al Canone previsto dal Rego- lamento comunale emesso ex art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 non sarebbero state applicabili le agevolazioni previste dall'art. 49 in tema di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, stante la diversità ontologica dei due prelievi, non era condivisibile, in considerazione dell'identità del presupposto di fatto che legittima l'imposizione della tassa o del canone, la finalità sosti- tutiva del Cosap rispetto alla Tosap e la riserva di legge ordinaria quanto all'individuazione dei soggetti passivi del Canone (art. 52 della legge 15 dicembre 1997 n° 446). 5.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Comune di Verona, affidando il gravame a due mezzi. [OSCURATO:PERSONA] ed impresa, che concludono per la reiezione dell'impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Col primo motivo il Comune deduce Falsa applicazione dell'art. 49, co. l, lett. a), D. Lgs. 507/1993. Violazione dell'art. 63 D. Lgs. 446/1997. Dalla natura non tributaria del Cosap, che è un canone, derivereb- be l'inapplicabilità della disciplina prevista in tema di Tosap, che è invece una tassa: donde la non invocabilità delle esenzioni previste dall'art. 49 del d.lgs. n° 507/1993. Inoltre, l'art. 63 del d.lgs. n° 446/1997 demanda al Regolamento comunale la disciplina del Cosap, rimettendo ai Comuni la sola pos- sibilità di prevedere speciali agevolazioni, ma non esenzioni, con la conseguenza che il Canone sarebbe dovuto. 7.- Il motivo è inammissibile, in quanto non contrasta adeguata- mente la motivazione posta a fondamento della sentenza della Cor- te d'appello. Quest'ultima, infatti, come già sopra esposto nella precedente par- te narrativa, ha osservato che l'art. 52 del d.lgs. n° 446/1997 ri- mette ai Comuni la facoltà di disciplinare con proprio regolamento le entrate locali, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla in- dividuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Secondo la Corte, dunque, l'individuazione e definizione dei sogget- ti passivi delle entrate predette è rimessa alla legge statale, con la conseguenza che l'art. 49 del d.lgs. n° 507/1993 intitolato Esen- zioni e rimasto pienamente in vigore anche dopo l'emanazione dei regolamenti comunali disciplinati dall'art. 52 e 63 del d.lgs. n° 446/1997 sarebbe applicabile anche al Canone di occupazione, che, nonostante la sua diversità ontologica dalla Tassa, costituisce pur sempre un'entrata connessa al medesimo presupposto di fatto di quest'ultima. La tesi appare corretta e trova conferma proprio nell'art. 63, lettera e), del d.lgs. n° 446/1997, nel quale per l ' appunto viene rimes- so al Regolamento comunale (per i Comuni che hanno optato per il Canone al posto della Tassa) la sola facoltà di prevedere speciali agevolazioni, sul presupposto implicito che l'introduzione di esen- zioni dal Canone spetti, invece, allo Stato con propria norma pri- maria. A fronte di tali snodi logici il ricorrente avrebbe dovuto aggredire la decisione di merito sulla scorta di una motivazione diversa ed ulte- riore rispetto a quella sviluppata dalla Corte, senza limitarsi a ri- proporre questioni giuridiche già risolte dal giudice tenendo ben presente le norme indicate nel mezzo in esame. È, infatti, noto che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'i- nammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assu- mono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argo- mentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo de- terminate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugna- ta debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle ar- gomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dalla ricorrente (ex multis: Cass., sez. I, 25 luglio 2024 n° 20708). Peraltro, giova anche rammentare che questa Corte, sebbene non abbia mai affrontato ex professoil tema posto col mezzo in esame, è sempre partita dal presupposto che le esenzioni previste per la Tassa fossero applicabili anche al Canone (tra le tante: Cass., sez. I, 25 settembre 2024 n° 25614). Da ultimo, il Collegio osserva che, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, la revoca della concessione venne di- sposta dal Comune di Verona sul presupposto della insussistenza delle finalità specifiche previste dalla lettera a) dell'art. 49 del d.lgs. n° 507/1993, dunque sulla base di quella stessa norma che ora il Comune ritiene inapplicabile al Canone. In conclusione, il mezzo va respinto. 8.-Col secondo motivo il ricorrente deduce, in via subordinata, la Violazione e falsa applicazione dell'art. 49, co. 1, lett. a), D.Lgs. 507/1993. La Corte avrebbe mandato esente la [OSCURATO:PERSONA] e l'impresa dal pa- gamento del Canone osservando che l'art. 49, lettera a), del citato d.lgs. esonera ex se lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed i loro consorzi, nonché gli enti religiosi per l'esercizio di culti ammes- si nello Stato, mentre per i soli enti pubblici previsti dall'art. 87, primo comma, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, sa- rebbero richieste, ai fini dell'esonero dal pagamento del Cosap, an- che finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazio- ne, cultura e ricerca scientifica. In sostanza, quest'ultimo inciso sarebbe riferibile solo agli enti pubblici, ma non agli altri enti territoriali. Per contro, secondo l'indirizzo di questa stessa Corte (Cass. n° 7197/2000), solo lo Stato sarebbe esentato dal pagamento della Tassa o del Canone, mentre gli altri Enti (Regioni, Province, Comu- ni) andrebbero esenti dal pagamento del prelievo solo in caso di occupazioni disposte per lo svolgimento di attività comprese nella sfera delle loro rispettive attribuzioni e competenze, quali definite dalla legge, costituzionale od ordinaria, o da fonti subordinate con- formi. 9.-Anche questo mezzo è infondato. Va premesso che i due motivi formulati in ricorso trattano della de- benza del Canone senza distinguere tra appaltatrice e [OSCURATO:PERSONA]. Ora, questa Corte ha più volte specificato (ex multis: Cass., sez. I, 25 luglio 2024 , n° 20708) che l'elemento scriminante, che consen- te di escludere l'assoggettamento al Canone, è l'occupazione dello spazio dell'ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente, il che non sembra essere nella specie, in quanto l'occupa- zione del suolo comunale venne effettuata dall'impresa edile per finalità privatistica (sentenza pagina 10). Tuttavia, il ricorrente non prospetta la violazione dell'art. 49, lette- ra a), sotto tale profilo, ma lo fa deducendo la riferibilità dell'inciso finale della lettera a) (per finalità specifiche di assistenza, previ- denza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica) a tutti i soggetti (diversi dallo Stato) indicati come esenti, ossia alle Regio- ni, alle Province ed ai Comuni: ed è pertanto sotto tale limitato pro- filo (che, in tutta evidenza, riguarda solo la [OSCURATO:PERSONA] e non l'impre- sa) che va esaminata la violazione o la falsa applicazione del detta- to normativo. Così delimitato il perimetro della censura formulata col mezzo in esame, ne deriverebbe secondo la tesi del ricorrente che lo Stato sarebbe sempre esente, mentre gli altri enti territoriali lo sa- rebbero solo per le occupazioni necessarie, o, comunque, oggetti- vamente connesse allo svolgimento di attività comprese nella sfera delle loro rispettive attribuzioni e competenze, quali definite dalla legge, costituzionale o ordinaria, o da fonti subordinate conformi, secondo quanto stabilito da Cass. n. 7197 /2000 , citata nel mezzo. Tale interpretazione, pur fondata sul citato precedente di questa Corte, non può essere condivisa. È noto, infatti, che nell'interpretare la legge (art. 12 disp att. cod. civ.) non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto pa- lese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e che solo quando tale criterio non sia sufficiente e la norma resti ambigua si può ricorrere al criterio sussidiario della intenzio- ne del legislatore (per tutte: Cass., sez. III, 4 ottobre 2018 , n° 24165). Ora, l'interpretazione data all'art. 49 dal precedente di Cass. n. 7197 /2000 non sembra strettamente aderente al testo della legge, nella quale per l ' appunto non è affatto specificato che l ' esen- zione sussiste solo ove l'occupazione delle Regioni, delle Province e dei Comuni sia oggettivamente connessa a loro fini istituzionali previsti dalla legge. Infatti, la norma esordisce asserendo che [s]ono esenti dalla tas- sa: a) le occupazioni effettuate
ecc
e quindi completa la forma verbale passiva (effettuate) mediante tre diversi complementi di causa efficiente, introdotti mediante la ripetizione della preposizio- ne semplice da, esattamente ordinati per gruppi secondo un elen- co non numerato: il primo gruppo è composto dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi; segue un secondo grup- po, formato da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato; e, infine, è indicato un ultimo gruppo, composto da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re- pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assi- stenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifi- ca. È, pertanto, chiaro già dalla stessa sintassi della disposizione nor- mativa che, come l'espressione per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato si riferisce solo ai soggetti del secondo gruppo (gli enti religiosi), così anche l'ulteriore espressione per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica non può che riferirsi al solo terzo gruppo, quello degli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre il primo insieme di soggetti (composto dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti terri- toriali) fa parte a sé. Appare, dunque, preferibile seguire l'altro precedente di questa stessa Corte (Cass., sez. trib., 5 giugno 2013, n° 14140, che ha espressamente disatteso l'indirizzo di Cass. n° 7170/2000), col quale si è data all'art. 49 del d.lgs. n° 507/1993 l'interpretazione che qui si favorisce. Ne deriva, in conclusione, che la [OSCURATO:PERSONA] deve annoverarsi, insie- me allo Stato, alle regioni ed ai comuni, tra gli enti che godono dell'esenzione soggettiva dalla Tosap (e, dunque, oggi dal Cosap), indipendentemente dalla finalità dell'occupazione. 10.-In conclusione, il ricorso va respinto. Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusio- ne delle spese in favore delle controparti, per la cui liquidazione fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 1 milione circa) si ri- manda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente