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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32489/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 4597/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso hiedendo l'inammissibilità del ricorso; VP.A lA udita, iVrdifensorx avv pigarelli che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I difensori avv.ti Spigarelli e Capri, muniti di procura speciale, nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 4597/2023, con la quale la IV sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi P) e Q), perché estinti per prescrizione, ed ha rideterminato la pena in complessivi anni dieci e mesi tre di reclusione e rigetto nel resto il ricorso.

2. A sostegno dell'impugnazione, i difensori deducono, l'errore di fatto della sentenza della Corte di cassazione per l'omesso esame di uno specifico motivo di ricorso.

Secondo i ricorrenti sussisterebbe l'errore percettivo denunciato in quanto la Corte di cassazione avrebbe omesso la disamina critica di specifici elementi di censura che erano stati devoluti nel quinto motivo di ricorso, profili di censura di rilievo decisivo rispetto alla tenuta logica della stessa motivazione del giudice di legittimità.

Segnatamente, la Corte di cassazione avrebbe omesso di rispondere sulla censura che si appuntava sul tema ch prova dell'esistenza di consolidati rapporti tra il Mancuso e il Signoretta e Pavia, elemento decisivo per la tenuta logica della motivazione in relazione al capo I), quale partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con il ruolo di capo cordata dei fornitori del clan Mole, avvalendosi dell'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, avrebbe omesso di rispondere alla doglianza difensiva che si appuntava sul travisamento per omissione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di non essersi mai rifornito di droga dal Mancuso.

Infine, la corte di cassazione sarebbe incorsa nell'errata lettura degli atti processuali in relazione al contenuto della conversazione ambientale del 12/01/2012 in cui il capo indiscusso del sodalizio criminoso aveva detto "questo non c'entra niente", da riferirsi, secondo la decisione impugnata, ad altro "Mancuso", per come risultante da pag. 82 della sentenza di primo grado, là dove nel riferimento a pag. 82 rivelerebbe l'errore percettivo in cui sono incorsi i giudici di legittimità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Rileva la Corte che il proposto ricorso straordinario è ammissibile in quanto presentato nel termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza oggetto del ricorso stesso, fissato dal comma secondo dell'art. 625 bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della corte di cassazione e da difensore munito di procura speciale. 2 - Non ricorre tuttavia, l'errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., che dà luogo alla rescissione della sentenza di legittimità impugnata.

Va, in primo luogo, perimetrato il vizio denunciato con il ricorso straordinario tenuto conto l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, Rv. 259821, Pezzino), ovvero nella mancata risposta ai motivi proposti, situazione cui appartiene la deduzione del vizio denunciato nel caso in esame.

In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione, non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01).

In tale ultima ipotesi, si è ulteriormente precisato che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015.

Manfredi, Rv. 263113 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731, Pecoriello).

Tale onere, per essere assolto, richiede il confronto specifico tra gli elementi complessivamente considerati per la decisione di condanna cosicché che l'omessa valutazione della censura, che si solleva con il ricorso straordinario, sia in rapporto di interferenza decisiva con la decisione diversa si da condurre ad una incontrovertibilmente diversa decisione.

Così chiarite le coordinate interpretative, non si è in alcun modo dimostrata la decisività delle doglianze che si assumono non vagliate, non avendo dimostrato il ricorrente che l'omessa valutazione del quinto motivo di ricorso, nei termini sopra indicati, sia frutto di un errore percettivo che ha, poi, determinato la decisione assunta dalla Corte di cassazione di conferma della responsabilità per il (solo) capo I).

Non è sufficiente, in altri termini, declamare la decisività dell'omissione del quinto motivo senza confronto con l'apparato argomentativo, basato su un panorama probatorio risultante dalle conformi sentenze merito, in virtù del richiamo operato dalla Corte di cassazione, si da ritenere che l'omessa valutazione del motivo potesse condurre ad una diversa decisione.

In ogni caso, la dedotta omissione è soltanto apparente.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che la sentenza della Corte di cassazione ha richiamato e fatto applicazione del principio a tenore del quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Per effetto dell'integrazione delle motivazioni operata dalla sentenza di cui si chiede la rescissione, l'errore percettivo denunciato è solo apparente là dove il profilo dell'omessa risposta sull'esistenza dei rapporti tra il Mancuso e il Signoretta e Pavia non si confronta neppure con la ratio decidendi secondo cui il Signoretta era la longa manus del Mancuso (cfr. pag. 111, 159) sicchè deve ritenersi implicitamente disattesa; allo stesso modo con riguardo alla omessa valutazioni delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Furfaro le cui dichiarazioni, seppur ritenute utilizzabili, non sono state poste a fondamento della responsabilità (cfr. pag. 88, 109, 155, 157, 159).

Infine, è manifestamente infondato il terzo profilo di omessa valutazione posto che si sostanzia nella deduzione di un errore di valutazione (intercettazione ambientale del 12/01/2012) e non certo di un errore di fatto. 3- Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 coci.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 4597/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso hiedendo l'inammissibilità del ricorso; VP.A lA udita, iVrdifensorx avv pigarelli che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori avv.ti Spigarelli e Capri, muniti di procura speciale, nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 4597/2023, con la quale la IV sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi P) e Q), perché estinti per prescrizione, ed ha rideterminato la pena in complessivi anni dieci e mesi tre di reclusione e rigetto nel resto il ricorso. 2. A sostegno dell'impugnazione, i difensori deducono, l'errore di fatto della sentenza della Corte di cassazione per l'omesso esame di uno specifico motivo di ricorso. Secondo i ricorrenti sussisterebbe l'errore percettivo denunciato in quanto la Corte di cassazione avrebbe omesso la disamina critica di specifici elementi di censura che erano stati devoluti nel quinto motivo di ricorso, profili di censura di rilievo decisivo rispetto alla tenuta logica della stessa motivazione del giudice di legittimità. Segnatamente, la Corte di cassazione avrebbe omesso di rispondere sulla censura che si appuntava sul tema ch prova dell'esistenza di consolidati rapporti tra il Mancuso e il Signoretta e Pavia, elemento decisivo per la tenuta logica della motivazione in relazione al capo I), quale partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con il ruolo di capo cordata dei fornitori del clan Mole, avvalendosi dell'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, avrebbe omesso di rispondere alla doglianza difensiva che si appuntava sul travisamento per omissione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di non essersi mai rifornito di droga dal Mancuso. Infine, la corte di cassazione sarebbe incorsa nell'errata lettura degli atti processuali in relazione al contenuto della conversazione ambientale del 12/01/2012 in cui il capo indiscusso del sodalizio criminoso aveva detto "questo non c'entra niente", da riferirsi, secondo la decisione impugnata, ad altro "Mancuso", per come risultante da pag. 82 della sentenza di primo grado, là dove nel riferimento a pag. 82 rivelerebbe l'errore percettivo in cui sono incorsi i giudici di legittimità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Rileva la Corte che il proposto ricorso straordinario è ammissibile in quanto presentato nel termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza oggetto del ricorso stesso, fissato dal comma secondo dell'art. 625 bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della corte di cassazione e da difensore munito di procura speciale. 2 - Non ricorre tuttavia, l'errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., che dà luogo alla rescissione della sentenza di legittimità impugnata. Va, in primo luogo, perimetrato il vizio denunciato con il ricorso straordinario tenuto conto l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, Rv. 259821, Pezzino), ovvero nella mancata risposta ai motivi proposti, situazione cui appartiene la deduzione del vizio denunciato nel caso in esame. In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione, non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01). In tale ultima ipotesi, si è ulteriormente precisato che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015. Manfredi, Rv. 263113 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731, Pecoriello). Tale onere, per essere assolto, richiede il confronto specifico tra gli elementi complessivamente considerati per la decisione di condanna cosicché che l'omessa valutazione della censura, che si solleva con il ricorso straordinario, sia in rapporto di interferenza decisiva con la decisione diversa si da condurre ad una incontrovertibilmente diversa decisione. Così chiarite le coordinate interpretative, non si è in alcun modo dimostrata la decisività delle doglianze che si assumono non vagliate, non avendo dimostrato il ricorrente che l'omessa valutazione del quinto motivo di ricorso, nei termini sopra indicati, sia frutto di un errore percettivo che ha, poi, determinato la decisione assunta dalla Corte di cassazione di conferma della responsabilità per il (solo) capo I). Non è sufficiente, in altri termini, declamare la decisività dell'omissione del quinto motivo senza confronto con l'apparato argomentativo, basato su un panorama probatorio risultante dalle conformi sentenze merito, in virtù del richiamo operato dalla Corte di cassazione, si da ritenere che l'omessa valutazione del motivo potesse condurre ad una diversa decisione. In ogni caso, la dedotta omissione è soltanto apparente. Deve, in primo luogo, rilevarsi che la sentenza della Corte di cassazione ha richiamato e fatto applicazione del principio a tenore del quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Per effetto dell'integrazione delle motivazioni operata dalla sentenza di cui si chiede la rescissione, l'errore percettivo denunciato è solo apparente là dove il profilo dell'omessa risposta sull'esistenza dei rapporti tra il Mancuso e il Signoretta e Pavia non si confronta neppure con la ratio decidendi secondo cui il Signoretta era la longa manus del Mancuso (cfr. pag. 111, 159) sicchè deve ritenersi implicitamente disattesa; allo stesso modo con riguardo alla omessa valutazioni delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Furfaro le cui dichiarazioni, seppur ritenute utilizzabili, non sono state poste a fondamento della responsabilità (cfr. pag. 88, 109, 155, 157, 159). Infine, è manifestamente infondato il terzo profilo di omessa valutazione posto che si sostanzia nella deduzione di un errore di valutazione (intercettazione ambientale del 12/01/2012) e non certo di un errore di fatto. 3- Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 coci.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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