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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 41506/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti> Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella di condanna per il reato di furto di energia elettrica resa dal Tribunale di Asti in primo grado.

La difesa censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge sotto molteplici profili, deducendo che la ricostruzione del fatto operata in sentenza contrasterebbe con le risultanze processuali e che il Giudice di merito sarebbe incorso in una erronea interpretazione delle prove assunte nel corso del giudizio.

Evidenzia in particolare un passaggio motivazionale nel quale la Corte valuta negativamente il fatto che il ricorrente non sia comparso nel corso del giudizio per sostenere la tesi alternativa prospettata dal solo difensore.

Il ricorso è inammissibile.

Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209040; Sez. 3, n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esule dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).ffl Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Tutto ciò premesso, la sentenza di appello, conforme a quella di primo grado, è assistita da conferente apparato argomentativo, nel quale vengono puntualmente richiamati i fatti ed evidenziati gli elementi risultanti a carico dell'imputato.

Il rilievo difensivo circa il significato attribuito in sentenza alla mancanza di spiegazioni provenienti dall'imputato sulla manomissione del contatore non ha carattere decisivo nella motivazione.

La Corte di merito ha invero attribuito rilevanza al fatto che il ricorrente avesse continuato ad esercitare la propria attività lavorativa, nell'autofficina dallo stesso gestita, dopo il distacco dell'energia elettrica, mediante manomissione del contatore.

Tale manomissione, si legge in sentenza, era evidentemente riconducibile all'imputato, che aveva interesse, anche dopo la cessazione del contratto, ad usufruire della prestazione di energia per continuare l'attività lavorativa.

Tali considerazioni, del tutto logiche, non sono validamente avversate nel ricorso, proponendo la difesa doglianze del tutto generiche e non conferenti rispetto ai temi decisivi illustrati dai giudici di merito in motivazione.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti> Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella di condanna per il reato di furto di energia elettrica resa dal Tribunale di Asti in primo grado. La difesa censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge sotto molteplici profili, deducendo che la ricostruzione del fatto operata in sentenza contrasterebbe con le risultanze processuali e che il Giudice di merito sarebbe incorso in una erronea interpretazione delle prove assunte nel corso del giudizio. Evidenzia in particolare un passaggio motivazionale nel quale la Corte valuta negativamente il fatto che il ricorrente non sia comparso nel corso del giudizio per sostenere la tesi alternativa prospettata dal solo difensore. Il ricorso è inammissibile. Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209040; Sez. 3, n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esule dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).ffl Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Tutto ciò premesso, la sentenza di appello, conforme a quella di primo grado, è assistita da conferente apparato argomentativo, nel quale vengono puntualmente richiamati i fatti ed evidenziati gli elementi risultanti a carico dell'imputato. Il rilievo difensivo circa il significato attribuito in sentenza alla mancanza di spiegazioni provenienti dall'imputato sulla manomissione del contatore non ha carattere decisivo nella motivazione. La Corte di merito ha invero attribuito rilevanza al fatto che il ricorrente avesse continuato ad esercitare la propria attività lavorativa, nell'autofficina dallo stesso gestita, dopo il distacco dell'energia elettrica, mediante manomissione del contatore. Tale manomissione, si legge in sentenza, era evidentemente riconducibile all'imputato, che aveva interesse, anche dopo la cessazione del contratto, ad usufruire della prestazione di energia per continuare l'attività lavorativa. Tali considerazioni, del tutto logiche, non sono validamente avversate nel ricorso, proponendo la difesa doglianze del tutto generiche e non conferenti rispetto ai temi decisivi illustrati dai giudici di merito in motivazione. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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