CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha confermato la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 81, cpv., 612 e 582, comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha addotto l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., per avere la Corte territoriale tenuto esclusivamente conto delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, senza confrontarle con le dichiarazioni di altri testimoni - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), ma si limita a perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni già disattese dalla Corte di merito, che ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto coerenti le dichiarazioni della persona offesa. La Corte territoriale ha fornito specifica motivazione in merito alla ritenuta attendibilità della persona offesa ( le cui dichiarazioni risultano in molte parti riscontrate da altre fonti di prova), e alla inverosimiglianza della versione difensiva che mira a ricondurre l'aggressione in danno della persona offesa a un mero incidente; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rCosì deciso il 25 giugno 2024. Il Consigliere estensore ! [OSCURATO:PERSONA] !monte