CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che hachiesto la conferma della sentenza impugnata e depositato comparsaconclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Siragusa, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e depositatocomparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeAdragna, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni dei difensori della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso echiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 24 giugno 2025 con cui la Corte di Appello di Palermo,ha confermato la sentenza emessa, in data 01 marzo 2022, con la quale il giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, l’ha condannata alla pena dianni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione alreato di concorso in estorsione. La Corte di appello, riteneva confermare laricostruzione del primo giudice secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità diconciliatore sindacale, attraverso la predisposizione e sottoscrizione di diversiverbali di transazione tra lavoratori e datori di lavoro, avrebbe contribuito aportare a termine l’estorsione dei secondi nei riguardi dei primi, i quali venivanocostretti a rinunciare a loro legittime pretese in relazione ad attività già prestate,dietro la minaccia larvata del licenziamento e della mancata riassunzione.2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degliartt. 110 e 629 cod. pen., travisamento della prova, nonché carenza e manifestaillogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della propriaresponsabilità a titolo di concorso.2.1. Secondo la prospettazione difensiva, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasta del tuttoestranea alle condotte estorsive contestate, non rivestendo la qualifica di datricedi lavoro delle persone offese. In particolare, si sottolinea come la ricorrente nonabbia imposto ai lavoratori l’accettazione di trattamenti retributivi inadeguatiovvero la sottoscrizione di buste paga non corrispondenti all’attivitàeffettivamente prestata.Da ciò la difesa fa discendere che la rilevanza penale dell’accettazione in sede diconciliazione di accordi transattivi con conseguente rinuncia dei lavoratori allespettanze maturate e ai diritti acquisiti –unico momento in cui la ricorrente haavuto un ruolo attivo–, avrebbe potuto assumere rilievo penale solo ove fossestata previamente dimostrata, mediante un apparato motivazionale logico epuntuale, la conoscenza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], delle vicende inerenti ai singolirapporti di lavoro.Tale dimostrazione, ad avviso della difesa, risulterebbe del tutto assente. I giudicidi merito, infatti, non avrebbero individuato né esplicitato gli elementi logico-probatori idonei a fondare il convincimento circa la consapevolezza, da parte dellaBivona, delle condizioni inique accettate dai lavoratori, così da consentire allaricorrente una effettiva valutazione della natura svantaggiosa delle conciliazioniper questi ultimi.2.2. La motivazione impugnata sarebbe, altresì, apodittica nella parte in cui igiudici di appello affermano che, dalla lettura delle intercettazioni telefoniche eambientali in atti, emergerebbe la piena consapevolezza dell’esistenza di unsistema strutturato, adottato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., volto a comprimerein modo significativo i diritti retributivi e contributivi dei lavoratori. Nel corpo dellasentenza, in particolare, non risulterebbe indicata alcuna specifica captazioneidonea a dimostrare la conoscenza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di tale dinamicaestorsiva.La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine al profilo centrale dellavicenda, rappresentato dalla conoscenza, da parte della ricorrente, del fatto chein sede conciliativa venivano riconosciute ai lavoratori somme inferiori a quelledovute. I giudici di appello, infatti, non avrebbero chiarito come la [OSCURATO:PERSONA] potesseessere consapevole di tale compressione dei diritti dei dipendenti, circostanza lacui dimostrazione risulterebbe imprescindibile per affermare la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di estorsione.2.3. La difesa censura, altresì, l’affermazione contenuta a pagina 7 dellasentenza, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata a conoscenza “che quanto riportatonei verbali fosse a dir poco artefatto”, ritenendola del tutto apodittica. Taleconclusione sarebbe stata desunta dai giudici di merito dalle dichiarazioni resedalle persone offese, le quali avrebbero riferito che non corrispondeva al veroquanto indicato nei verbali sottoscritti in ordine alla pregressa attivazione divertenze finalizzate al pagamento di differenze retributive per il maggior lavorosvolto; tuttavia, la decisione impugnata non indicherebbe gli elementi idonei adimostrare che la ricorrente fosse a conoscenza di tale circostanza.La Corte distrettuale, inoltre, avrebbe del tutto omesso di esaminare ledichiarazioni testimoniali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della società Arcipelagos.p.a., la quale ha riferito che le bozze degli accordi conciliativi venivano da leipredisposte a seguito della comunicazione, da parte del datore di lavoro,dell’avvenuto raggiungimento di un accordo con il lavoratore, e che solo in unmomento successivo tali intese venivano formalizzate mediante conciliazione.In tale prospettiva, i giudici di appello avrebbero dovuto chiarire per quali ragionila ricorrente, la quale si limitava a ricevere le bozze predisposte dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto ritenere che le stesse non trovassero fondamento intale previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti.2.4. Secondo la difesa, i giudici di appello sarebbero incorsi in travisamento dellaprova nella parte in cui, alle pagine 5 e 6 della motivazione, hanno riportato ilcontenuto di una conversazione intercettata intercorsa con la [OSCURATO:PERSONA] in data 2maggio 2019, traendone la prova dell’esistenza di un sistema illecito, adottato inmodo sistematico e reiterato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]Tale conclusione sarebbe erronea, in quanto la conversazione in esameriguardava una diversa realtà societaria, denominata [OSCURATO:SOCIETA], gestita dasoggetti diversi dagli imputati, come peraltro espressamente indicato alle pagine23 e 24 dell’ordinanza cautelare.2.5. Ulteriore travisamento della prova -già puntualmente segnalato con l’atto diappello- sarebbe ravvisabile nel reiterato richiamo, da parte della Corteterritoriale, alla frase «il lavoratore firma perché sa che continua il lavoro conl’azienda e quindi non ha il coraggio di fargli causa. Il fottuto è il lavoratore»,ritenuta dimostrativa della sussistenza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], dell’elementosoggettivo del delitto di estorsione.La difesa ha evidenziato che tale espressione non sarebbe stata pronunciata dallaricorrente bensì da altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], nel corso di unaconversazione con una persona indicata come [OSCURATO:PERSONA]. Tale affermazionetroverebbe, peraltro, riscontro in quanto riportato a pagina 29 della sentenza diprimo grado, ove il dialogo in questione è ricondotto al colloquio tra la giàmenzionata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione della frase proprio aquest’ultima.2.6. La difesa deduce, altresì, che il giudice di appello non avrebbe fornitoadeguata risposta ai rilievi formulati nell’atto di impugnazione in ordine allanecessaria individuazione del contributo agevolativo attribuibile alla [OSCURATO:PERSONA],contributo che non risulterebbe in alcun modo individuato nella motivazione.Peraltro, la Corte territoriale non avrebbe confutato lo specifico motivo di appellocon cui si evidenziava che il metus dei lavoratori, secondo la stessaprospettazione accusatoria, sarebbe derivato esclusivamente dalla situazione delmercato del lavoro favorevole ai datori di lavoro, le cui pretese illegittimesarebbero state accettate proprio in ragione di tale contesto.2.7. Infine, la motivazione sarebbe meramente apparente anche nella parte incui si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe personalmente percepito la somma di 120euro per ciascuna conciliazione, sulla base di quanto emerso dalle conversazioniintercettate.I giudici di appello non si sarebbero confrontati con le deduzioni difensivecontenute nei motivi di gravame, nei quali si evidenziava che destinataria di talisomme non era la persona fisica che partecipava alla conciliazione bensìl’organizzazione sindacale, la quale rilasciava regolari ricevute.A fronte di tale specifica censura, la Corte distrettuale si sarebbe limitata adaffermare che non sarebbe stato dimostrato che le somme versate per leconciliazioni appartenessero all’organizzazione sindacale. Tale argomentazioneintegrerebbe, secondo la difesa, un’indebita inversione dell’onere della provapoiché la percezione delle somme da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenutasussistente unicamente in ragione della mancata dimostrazione contraria daparte della difesa.Inoltre, le espressioni intercettate, per la loro genericità, non consentirebbero diindividuare con certezza il destinatario delle somme, anche considerando che laBivona utilizzava la forma verbale plurale «facciamo una botta di soldi», locuzioneche, sul piano logico, parrebbe riferirsi all’intera organizzazione piuttosto che aun singolo soggetto.3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazionedell’art. 629 cod. pen. nonché carenza di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.3.1. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine agli elementi logico-probatori dai quali desumere che i responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA]abbiano minacciato i lavoratori, in forma esplicita o implicita, di licenziamento incaso di mancata accettazione delle condizioni prospettate loro.La difesa osserva che la minaccia implicita non può essere confusa, comeavvenuto nel caso di specie, con il mero stato di soggezione derivante dallascarsità di occasioni lavorative, evidenziando come i fattori socioeconomiciesterni e le eventuali percezioni soggettive delle persone offese, in assenza diprospettazioni minatorie, non siano elementi idonei a integrare l’elementomateriale del delitto di estorsione.3.2. La difesa rappresenta, inoltre, che l’unica condotta alla quale la ricorrenteha preso parte – consistente nella predisposizione e sottoscrizione dei verbali diconciliazione – si è collocata temporalmente in epoca successiva alla cessazionedei rapporti di lavoro, intervenuta a seguito delle dimissioni dei dipendenti.Tale sequenza cronologica imporrebbe di escludere che alla base dellasottoscrizione dei verbali conciliativi vi fosse una minaccia, anche solo implicita,di licenziamento, posto che i lavoratori avevano già interrotto il rapporto di lavoromediante dimissioni.I giudici di appello, peraltro, non si sarebbero confrontati con una specificacontraddizione dedotta nei motivi di gravame, avendo omesso di considerare chele stesse persone offese avevano dichiarato di aver sottoscritto le conciliazionisenza comprenderne il contenuto e, quindi, non per effetto di costrizione ointimidazione riconducibili alle condotte degli imputati, come peraltro riportatoanche alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata.Tale dato si porrebbe in evidente contrasto interno con l’ulteriore affermazionecontenuta nella decisione, secondo cui i dipendenti sarebbero stati indotti asottoscrivere i verbali di conciliazione per il timore di ritorsioni contrattuali e diperdere il posto di lavoro (pag. 7 della sentenza di appello). Secondo la difesa,tale divergenza argomentativa non sarebbe stata in alcun modo affrontata nérisolta dai giudici di merito con conseguente carenza motivazionale.3.3. Infine, la difesa deduce che l’eventuale prospettazione della mancatariassunzione dei lavoratori, in caso di rifiuto di sottoscrivere i verbali diconciliazione, non integrerebbe una condotta idonea a configurare il delitto diestorsione. Secondo la prospettazione difensiva, difetterebbe, in tale ipotesi, ilpresupposto stesso della coercizione, non potendo ravvisarsi una compressionedi una posizione giuridica tutelata in capo ai lavoratori (i quali non erano titolaridi alcun diritto alla riassunzione) ma soltanto la rappresentazione della mancataacquisizione di un’utilità futura ed eventuale.4. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e carenza dimotivazione con riferimento alla condanna per le condotte estorsiveasseritamente commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaGabriele.La difesa lamenta l’assoluta carenza di motivazione in relazione allo specificorilievo con cui la difesa aveva evidenziato come la ricorrente si fosse occupataesclusivamente delle conciliazioni sottoscritte il 27 luglio 2019. Da tale premessasi faceva, quindi, discendere l’estraneità della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle vicendeconcernenti la posizione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaGabriele, atteso che i contratti di lavoro relativi a detti lavoratori erano staticeduti alla ditta [OSCURATO:PERSONA] in data 27 febbraio 2019.La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con tale circostanza decisivanon esplicitando le ragioni per le quali le condotte relative ai menzionati lavoratorisiano state comunque ricondotte alla responsabilità della ricorrente.5. Il quarto motivo, deduce violazione di legge e carenza di motivazione conriguardo alla disposta confisca.Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che lesomme corrisposte in occasione delle conciliazioni siano state percepite dallaricorrente in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare che tali importisiano stati effettivamente percepiti dalla stessa, piuttosto che dall’organizzazionesindacale di cui la [OSCURATO:PERSONA] era esponente.6. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in data 31 marzo 2026, hadepositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto laconferma della sentenza impugnata.7. Il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 01aprile 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale hachiesto la conferma della sentenza impugnata.8. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in data 2 aprile 2026, hadepositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto laconferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.1.1. Il primo motivo di impugnazione deve essere accolto. La Corte territoriale haritenuto dimostrata la piena consapevolezza, in capo alla ricorrente, della naturaestorsiva della complessiva gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dell’uso distorto dell’istituto della conciliazione inquanto strumentalizzato al fine di “mettere una pietra tombale” su ogni possibilepretesa futura dei lavoratori.Tale conclusione è stata, tuttavia, fondata su un percorso argomentativo che silimita a valorizzare, in termini generali, alcuni elementi ritenuti sintomatici qualila riconducibilità dell’iniziativa conciliativa al datore di lavoro, la predisposizionedei verbali di conciliazione da parte del legale della ditta, la non veridicità delledichiarazioni ivi contenute nonché il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno aipropri doveri di sindacalista, omettendo di garantire che ciascun lavoratore fosseposto nella condizione di acquisire piena consapevolezza del contenuto effettivodelle dichiarazioni negoziali sottoscritte.Sennonché, una simile ricostruzione, pur richiamando i predetti indici fattuali, nonrisulta adeguatamente sviluppata sul piano logico-giuridico, difettando di unapuntuale verifica in ordine alla concreta incidenza di tali elementi sullarappresentazione soggettiva della ricorrente e sulla sua effettiva partecipazioneconsapevole al meccanismo estorsivo contestato. Appare, infatti, evidente lavalenza solo possibilistica di tali elementi logico-fattuali, elementi che nonevolvono verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado dicredibilità razionale nel senso della colpevolezza -al di là di ogni ragionevoledubbio- dell'imputata in ordine al contestato reato di estorsione.Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, unamotivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendioprobatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalladifesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base deglielementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residueipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.1.2. In particolare, la motivazione si appalesa carente sotto il profilo dellacompletezza e della coerenza logico-argomentativa, risolvendosi in affermazioni dicarattere apodittico con riguardo alla ritenuta consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA],della natura iniqua delle condizioni retributive accettate dai lavoratori, dellapregressa prospettazione di minacce di licenziamento da parte dei datori di lavoro,del carattere meramente strumentale delle lettere di dimissioni sottoscritte daidipendenti nonché della non veridicità delle dichiarazioni contenute nei verbali diconciliazione trasmessi dal legale della società [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA].Invero, tale consapevolezza, in difetto di un adeguato supporto indiziariodesumibile dalle dichiarazioni delle persone offese, è stata ricavata dai giudici dimerito esclusivamente dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nel corsodelle indagini.Tuttavia, proprio in relazione a tali captazioni, la difesa ha puntualmenteevidenziato come, in almeno due snodi decisivi, il contenuto delle stesse sia statooggetto di travisamento, con conseguente incidenza sulla tenuta complessiva delragionamento probatorio.1.3. Deve, in primo luogo, evidenziarsi come la frase «il lavoratore firma perchésa che continua il lavoro con l’azienda e quindi non ha il coraggio di fargli causa.Il fottuto è il lavoratore», alla quale i giudici di appello hanno attribuito rilievodeterminante ai fini della dimostrazione della sussistenza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA],dell’elemento soggettivo del delitto di estorsione, sia stata in realtà pronunciatada [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione con una persona indicata comeSimona e non dall’odierna ricorrente, come invece erroneamente riportato apagina 9 della sentenza impugnata.Tale erronea attribuzione soggettiva del contenuto dell’intercettazione integra untravisamento della prova, in quanto incide direttamente su uno degli elementiritenuti decisivi per affermare la consapevolezza dell’imputata circa la naturaillecita delle condotte contestate.Pertanto, i giudici di appello hanno omesso di fornire adeguata e puntualeconfutazione in ordine alla deduzione formulata con l’atto di appello con cuiveniva evidenziata la riconducibilità della predetta frase a [OSCURATO:PERSONA].Va, in proposito, ribadito che rientrano nella nozione di mancanza di motivazionee motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi incui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar contodell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppurerichiamare i passaggi della sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n.43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922 – 01; negli stessi termini Sez. 3, n.20193 del 10/04/2025, Flachi, non massimata).Deve essere ribadito, con riguardo a tali difetti motivazionali, che il principiodell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento delfatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alleconfutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese,sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenzaapparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito,Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15).1.4. Parimenti decisivo risulta un ulteriore errore percettivo in cui è incorsa laCorte territoriale, la quale ha fondato il giudizio di consapevolezza della Bivonain ordine all’esistenza di un sistema illecito, operante in modo sistematiconell’ambito della società [OSCURATO:SOCIETA]., sul contenuto della conversazioneintercorsa tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], intercettata in data 2 maggio 2019,senza considerare che tale interlocuzione si riferiva a una diversa realtàsocietaria, denominata [OSCURATO:SOCIETA], gestita da soggetti diversi dagli odierniimputati, come peraltro già evidenziato dal giudice cautelare.1.5. I suddetti travisamenti, incidendo su elementi probatori posti a fondamentodella decisione impugnata, assumono carattere decisivo e non contestabile,determinando una compromissione della tenuta logica dell’apparatomotivazionale. Ne deriva che la motivazione si presenta manifestamente illogicae irragionevole nella parte in cui recepisce e valorizza tali dati probatori in mododistorto, traendone conclusioni non coerenti con il reale contenuto degli atti.1.6. Deve, quindi, ribadirsi la carenza dell’apparato motivazionale in ordine allaverifica della sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per la configurabilitàdel reato di cui all’art. 629 cod. pen..Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata si presentainadeguata, in quanto non sviluppa un percorso argomentativo puntuale ecoerente idoneo a dimostrare la piena consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], dellanatura estorsiva delle condotte contestate ai correi sotto il profilo dellaconoscenza da parte della stessa che la transazione sottoscritta dai lavoratori erafrutto della minaccia agli stessi precedentemente rivolta di perdere la posizionelavorativa. In sede di rinvio occorrerà pertanto illustrare gli elementi fattuali daiquali desumere la consapevolezza di tale elemento essenziale della condotta perpotere qualificare i fatti ex artt. 110 e 629 cod. pen..1.7 Va precisato sul punto che la citata omissione assume particolare rilievo allaluce del ruolo particolare attribuito alla ricorrente nella consumazione del delittodi concorso in estorsione; invero, avuto riguardo alla natura dell’attività svoltadall’imputata, la condizione della stessa va qualificata quale concorrentemateriale mediante l’esecuzione di una condotta atipica, ossia nonimmediatamente riconducibile agli schemi ordinari della fattispecie incriminatrice.E’ evidente infatti che la [OSCURATO:PERSONA], secondo la stessa ricostruzione accusatoriarecepita dalle sentenze di merito, in quanto non autrice diretta della minaccia dilicenziamento, che si assume espressa da altri coautori, ha svolto nellaconsumazione del reato una condotta che pur essendo una delle concausedell’evento, non ha natura tipica perché priva della compartecipazione alla faseintimidatoria ed a quella della percezione dell’ingiusto profitto.In presenza di una simile modalità partecipativa, l’accertamento dell’elementosoggettivo richiede una motivazione particolarmente rigorosa, che dia conto, inmodo specifico e individualizzato, della rappresentazione e della volontà delconcorrente in ordine alla realizzazione del fatto illecito, non potendo tale profiloessere desunto in via automatica dalla mera partecipazione materiale allavicenda.Con un intervento risalente nel tempo sul tema dell’elemento soggettivo nelconcorso nel reato, ma che occorre richiamare, questa Corte di cassazione haaffermato che l'elemento soggettivo nella partecipazione criminosa consiste nellacoscienza di concorrere con altri alla perpetrazione del crimine: ciò comporta laconsapevolezza delle condotte che gli altri concorrenti hanno posto in essere oporranno in essere. È, pertanto, indispensabile una coincidenza di volontà deisingoli concorrenti e che i comportamenti di partecipazione siano finalizzatiall'evento nel senso che i compartecipi abbiano precisa scienza del reato o deireati che intendono commettere (Sez. 1, n. 2656 del 09/02/1987, Graziani, Rv.175260 - 01); la soluzione, che non vuole richiamare la natura necessaria delprevio concerto ma richiede comunque una consapevolezza in capo alconcorrente delle precise condotte altrui, è stata ribadita da altro interventosecondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se nonoccorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno,dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con laconsapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune.Inoltre, nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminosoda altri intrapreso, è necessaria una più attenta motivazione del giudice di meritoin ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentranteconoscesse quanto già realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancorada realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno (Sez. 6, n. 25705 del21/03/2003, Salamone, Rv. 225935 - 01). L’affermazione risulta poi ribadita, purcon riferimento ad un caso di concorso morale, da quella pronuncia secondo cuiin tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causaledel concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate edelitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento delproposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione oapprovazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime ilgiudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una realepartecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sottoquale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con ledella condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., conl'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà(Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01).1.8 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a tale principio di diritto secondo cui laconfigurabilità di un contributo causale del concorrente attraverso modalitàesonera il giudice di merito dall’obbligo di fornire una motivazione puntuale erigorosa in ordine alla prova dell’effettiva consapevolezza dell’agente delleprecedenti attività intimidatorie portate a termine dai coautori nel fatto, deldanno ingiusto subito da ciascuna delle vittime e del correlativo ingiusto profitto.Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha assolto a tale onere argomentativo,omettendo di esplicitare gli elementi dai quali inferire, al di là di ogni ragionevoledubbio, la consapevole adesione della [OSCURATO:PERSONA] al programma criminoso e la suavolontà di contribuire alla realizzazione dello specifico evento tipico del reato diestorsione con conseguente vizio della motivazione sul punto. I rilevatitravisamenti e le lacune della ricostruzione operata dai giudici di meritoimpongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine diconsentire un nuovo e più approfondito esame del compendio probatorio.Il giudice del rinvio, nell’esercizio dei poteri propri del giudizio di merito eprovvedendo a colmare le evidenziate carenze motivazionali, dovrà procedere auna valutazione puntuale, analitica e individualizzata delle risultanze istruttorie,volta ad accertare, in particolare, l’effettivo grado di consapevolezza della Bivonain ordine alla natura illecita delle condizioni retributive accettate da ciascunlavoratore, alla pregressa prospettazione di minacce di licenziamento da partedei datori di lavoro, al carattere meramente strumentale delle lettere di dimissionisottoscritte dai dipendenti nonché alla non veridicità delle dichiarazioni riportatenei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dalla ricorrente.2. Svolta questa analisi va poi evidenziato come l’esame del ricorso imponga unapprofondimento circa la concreta possibilità che il concorrente materiale atipicosia chiamato a rispondere di un titolo di reato diverso rispetto a quello consumatodai coautori che nel caso dell’estorsione abbiano posto in essere la condottaintimidatoria; ed infatti, va evidenziato come, aderendo a molteplici sollecitazionidottrinali, la giurisprudenza ha ammesso che nell’ipotesi di concorso di personenel reato, è possibile che l’autore della condotta tipica agisca con la volontà direalizzare una determinata fattispecie criminosa - nel caso di specie il delitto diestorsione - mentre il soggetto che presta un contributo causale atipico sidetermini ad agire con la diversa finalità di concorrere alla realizzazione di undifferente illecito penale. Il massimo consesso di legittimità ha recentementeammesso il concorso nel medesimo fatto a diverso titolo stabilendo il principio didiritto secondo cui, nell’ipotesi in cui il medesimo fatto storico sia contestato auna pluralità di imputati, non ne consegue, quale effetto necessario edautomatico, l’univocità della relativa qualificazione giuridica nei confronti di tuttii concorrenti, ben potendo il giudice pervenire a una differenziazione del titolo direato ascritto ai singoli compartecipi (cfr. Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01).Tale esito interpretativo trova fondamento nell’esigenza di procedere a unavalutazione complessiva ed integrata della vicenda concreta, che tenga conto, inmodo puntuale e analitico, delle specifiche modalità esecutive delle condotte, delcontributo causale effettivamente apportato da ciascun agente alla realizzazionedell’evento, e, soprattutto, dell’elemento soggettivo che connota l’azione diciascuno di essi.In questa prospettiva, deve ritenersi legittima l’attribuzione di qualificazionigiuridiche differenziate allorché emerga che le condotte dei singoli concorrenti,pur convergendo nella realizzazione di un medesimo fatto storico, sicaratterizzino per un diverso grado di offensività e di rimproverabilità, avutoriguardo sia al profilo oggettivo, in termini di incidenza causale e modalitàdell’azione, sia al profilo soggettivo, con riferimento all’intensità del dolo o alladiversa configurabilità dell’elemento psicologico. Proprio in relazione al differenteprofilo psicologico altra pronuncia di legittimità a sezioni semplici ha ugualmenteammesso tale esito della differente qualificazione richiamando la disciplinadettata dagli artt. 47 e 48 cod. pen.; in particolare in un caso di contestataestorsione in concorso si è affermato come:” ai sensi della disciplina dettata dagliartt. 47 e 48 cod.pen. ove il terzo esecutore materiale abbia posto in esserel'azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtàdeterminata dall'inganno perpetrato dal creditore o dal titolare del diritto, delreato più grave, l'estorsione, risponde l'istigatore autore dell'inganno (ex art. 48cod.pen.) e del fatto meno grave, l'esercizio arbitrario, risponde l'esecutoremateriale ai sensi del secondo comma dell'art. 47 cod.pen.” (Sez. 2, n. 46097del 25/10/2023, Tresa + 1, non massimata).Ne consegue che l’unitarietà del fatto storico non preclude, di per sé, unadiversificazione del trattamento giuridico dei concorrenti ove tale differenziazionerisulti coerente con la concreta articolazione delle rispettive condotte, con ildifferente disvalore che le stesse esprimono e, soprattutto con la diversità deldolo di ciascuno.Pertanto, ai fini dell’affermazione della responsabilità concorsuale, si impone unaccertamento puntuale in ordine alla effettiva rappresentazione e volontà delconcorrente atipico, dovendosi verificare se egli abbia consapevolmente aderitoal programma criminoso nei termini in cui esso si è concretamente realizzatoovvero se il suo contributo si sia inserito in una diversa prospettiva soggettiva,non coincidente con quella dell’autore principale ed integrante, pertanto, unadiversa e meno grave ipotesi di reato.2.1 Nel caso oggetto di scrutinio occorre accertare se, con riferimento a ciascunverbale di conciliazione sottoscritto, la ricorrente abbia consapevolmenteaccettato il rischio di concorrere, mediante la propria attività, alla realizzazionedel delitto di cui all’art. 629 cod. pen., ovvero se la sua condotta si sia inserita inun diverso contesto, eventualmente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 640cod. pen..Invero, allo stato degli atti, tale ulteriore qualificazione giuridica del fatto sipresenta come ragionevolmente prospettabile alla luce delle deposizioni resedalle persone offese, espressamente richiamate a pagina 6 della sentenzaimpugnata nella quale viene riportata una dichiarazione secondo la quale lasottoscrizione dei verbali di conciliazione era avvenuta senza averecomprensione del loro contenuto (“Io e i miei colleghi non riuscimmo a capirenulla di quanto detto in quanto si parlava di articoli di legge per meincomprensibili”) così prospettando in concreto un elemento indicativo diprecedenti artifici piuttosto che di svolgimento di metodo intimidatorio larvato.Tali elementi logico-probatori, ove adeguatamente riscontrati, potrebberoincidere in modo significativo sulla qualificazione giuridica dei fatti e sullaconfigurazione dell’elemento soggettivo, rendendo necessario unapprofondimento in sede di rinvio mediante una compiuta e analitica valutazionedelle risultanze probatorie.3. Il secondo motivo con cui la ricorrente deduce l’inidoneità delle condottecontestate a integrare l’elemento materiale del reato di estorsione, deve essereaccolto per le ragioni che seguono.3.1. Va preliminarmente ribadito che la corretta qualificazione giuridica del fattorientra tra i poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione, anchenell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto dal solo imputato purché la questione,anche se rilevata d’ufficio, risulti strettamente connessa a un capo o a un puntodella decisione impugnata devoluto alla cognizione del giudice di legittimità.In tale prospettiva, questa Corte ha chiarito che il potere di attribuire al fattocontestato e accertato la sua esatta qualificazione giuridica costituisce espressionediretta della funzione giurisdizionale, rappresentando un profilo intrinseco eimprescindibile del sistema processuale (Sez. 6, n. 11055 del 30/01/2008,Raffaelli, Rv. 239424-01; Sez. 2, n. 39841 del 22/05/2009, Castellano, Rv.245236–01; Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013, Racic, Rv. 258538—01; da ultimoSez. 5, n. 32155 del 2024 04/06/2024, Senese, non massimata e Sez. 4, n. 25729dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non massimata).In tale ambito, il principio iura novit curia si configura quale regola generaledell’ordinamento processuale in quanto diretta espressione del principio di legalitàe della funzione stessa della giurisdizione. Ne consegue che rientra tra i compitiindefettibili del giudice verificare la riconducibilità della fattispecie concreta allacorrispondente previsione normativa astratta, assicurando la necessariacorrispondenza tra il fatto accertato e il modello legale di riferimento.Alla luce di tali coordinate, il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l’esercizio del potere diprincipio di legalità, deve trovare applicazione in ogni fase del processo e,pertanto, può e deve essere esercitato dal giudice di legittimità.3.2. Ciò posto, deve rilevarsi come la motivazione di entrambe le decisioni dimerito risulti carente con riguardo alla corretta qualificazione giuridica dellecondotte contestate nel capo di imputazione, con particolare riferimento alla loroidoneità a integrare l’elemento materiale del reato di estorsione piuttosto chequello di truffa.La Corte territoriale, mediante un apparato argomentativo eccessivamentesintetico e connotato da marcata genericità -di fatto riproduttivo delleconsiderazioni svolte dal giudice di primo grado- si è limitata ad affermare che leconversazioni intercettate e le dichiarazioni rese dai lavoratori dimostrerebberol’esistenza di un generale sistema organizzato volto a comprimere i dirittiretributivi e contributivi dei dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]Secondo tale ricostruzione, i lavoratori, versando in una condizione di soggezionederivante dalle difficoltà di reperire un’occupazione e mossi dal concreto timore diperdere il posto ovvero di non essere riassunti, avrebbero accettato trattamentieconomici inferiori a quelli spettanti, presentato lettere di dimissioni e sottoscrittoverbali di conciliazione recanti rinuncia alle proprie legittime spettanze in quantofatti oggetto di “minaccia larvata di licenziamento”.Tale percorso motivazionale si presenta meramente assertivo e, dunque, soloapparente, in quanto i giudici di merito, limitandosi a una valutazione complessivae indifferenziata delle vicende esaminate, non hanno proceduto a una puntualeanalisi delle singole posizioni dei lavoratori coinvolti essendo necessario verificareper ciascuna delle persone offese indicate nell’imputazione la condizione che lispinse a sottoscrivere il verbale alla presenza della conciliatrice [OSCURATO:PERSONA].3.3. Deve, infatti, evidenziarsi la contraddittorietà intrinseca della motivazioneimpugnata nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver dato atto che tutti ilavoratori escussi avevano dichiarato di non aver compreso il significato degliaccordi conclusi con i responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA]., hannosuccessivamente affermato che i medesimi sarebbero stati indotti a sottoscriverelettere di dimissioni e verbali di conciliazione per il timore di perdere il posto dilavoro, senza tuttavia indicare in modo specifico gli elementi probatori idonei asostenere tale conclusione con riferimento alla posizione di ciascuna personaoffesa.Ne deriva l’inidoneità della motivazione a chiarire se ciascuna persona offesa abbiaaderito alle pretese dei datori di lavoro per effetto di una condizione di timorelegata al contesto occupazionale - circostanza che, in linea di principio,escluderebbe la rilevanza penale della condotta in quanto frutto di unaconsapevole ed autonoma rinuncia parziale ai propri diritti retributivi eprevidenziali - ovvero a seguito di condotte intimidatorie riconducibili agli imputaticon conseguente configurabilità del delitto di estorsione, oppure, ancora, peressere stati indotti in errore circa la natura e gli effetti degli atti sottoscritti inragione di comportamenti ambigui ed ingannevoli posti in essere dai datori dilavoro e dai rappresentanti sindacali coinvolti nella vicenda, con possibileintegrazione del diverso delitto di truffa.3.4. Ancora, deve essere evidenziato come la motivazione sia carente in ordineall’esatta individuazione del momento temporale in cui i datori di lavoro avrebbero,in relazione ad ogni singolo lavoratore, prospettato le “minacce larvate” dilicenziamento poste a fondamento della sussistenza dell’elemento materiale delreato di estorsione.In proposito, la difesa ha correttamente fatto riferimento al consolidato eprevalente indirizzo ermeneutico secondo cui non è configurabile il reato diestorsione allorché, nel momento genetico del rapporto lavorativo, il datore dilavoro prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte dellaretribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo uningiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'operasottopagate, non ricorre la prova che l'ottenimento di un impiego rechi un dannoai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Sez. 2, n.21789 del 04/10/2018, Roscino, Rv. 275783–01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021,[OSCURATO:PERSONA]. 282903–01; Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024, Ferrara, Rv. 285934-01).Laddove, invece, il rapporto di lavoro sia già in atto va ricondotta nel paradigmadell'estorsione la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore dilavoro attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell'accordo trale parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettandol'interruzione del rapporto di lavoro attraverso il licenziamento del dipendente. Intal caso, non si è, infatti, al cospetto della prospettazione dell'esercizio di unafacoltà o di un diritto spettante al soggetto agente bensì di un modus operandi cheintegra gli estremi della minaccia contra ius, facendosi ricorso al licenziamento percoartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti,tra le parti.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso di operare il necessarioaccertamento, per ciascuno dei lavoratori, diretto a verificare se le minacce messein atto fossero dirette all'instaurazione del rapporto di lavoro a determinatecondizioni (o alla riassunzione a seguito della presentazione di lettera di dimissioni)ovvero se, in presenza di un rapporto già avviato, fossero rivolte alla rinuncia allecondizioni contrattuali convenute o ad altri diritti spettanti ai singoli lavoratori. Sulpunto la motivazione appare nel suo complesso carente, la ricorrenza di una delledue alternative andrà, pertanto, chiarita nella sede di rinvio previo dettagliatoesame e valutazione delle risultanze probatorie.4. Anche il terzo motivo è fondato.La sentenza impugnata si rivela carente sotto il profilo motivazionale in relazioneallo specifico motivo di gravame con cui l’appellante aveva dedotto, in modopuntuale, la sua estraneità rispetto alle vicende inerenti alla posizione lavorativadi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, era statoevidenziato che i contratti di lavoro dei menzionati soggetti erano stati ceduti alladitta [OSCURATO:PERSONA] in data 27 febbraio 2019, ossia in epoca anteriore didiversi mesi rispetto al coinvolgimento della ricorrente nella predisposizione deiverbali di conciliazione sottoscritti dai dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]A fronte di tale specifica deduzione difensiva, il provvedimento impugnato noncontiene una disamina né esplicita né implicita della questione prospettata,omettendo di confrontarsi con un profilo decisivo ai fini della valutazione dellaresponsabilità ascritta alla ricorrente. Né, d’altra parte, le ragioni del rigettopossono essere desunte, neppure in via indiretta, dal complessivo iterargomentativo posto a fondamento della decisione di condanna della [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, configurabilequale carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia.5. In conclusione l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comportal’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di Appello di Palermo, che si pronuncerà sulle criticitàesaminate dal [OSCURATO:PERSONA], in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma conaltrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporrel'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.6. Il quarto motivo resta assorbito non residuando spazi per un autonomo scrutiniodelle doglianze prospettate in tema di confisca. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Appello di Palermo.Così deciso il 10 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]