CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 35120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19968/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIA, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso cui è elettivamente domiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati. -resistenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3572/2023 depositata il 18/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di seguito, per brevità, [OSCURATO:SOCIETA], in amministrazione straordinaria, proponeva dinanzi al Tribunale di Roma domanda di indennizzo nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché le Amministrazioni venissero condannate al pagamento in favore di parte attrice della somma dovuta ai sensi dell’articolo 7 della convenzione sottoscritta in data 17 ottobre 1991, in particolare chiedendo “per tutti i motivi esposti e dedotti nell’atto di citazione introduttivo del presente processo, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ex articolo 7 della Convenzione sottoscritta in data 17 ottobre 1991, da ultimo prorogata ex articolo 1, comma 5 bisdel decreto - legge 125/2010, delle perdite subite di importo complessivo pari ad € 8.061.144,00 oltre alle commissioni corrisposte al broker ([OSCURATO:SOCIETA].) per un importo complessivo di euro 2.650, nonché agli oneri finanziari nella misura dell’articolo 7 d) della convenzione, in corrispondenza dell’anticipata radiazione della nave veloce Guizzo. Per l’effetto condannare in solido, Ministero delle infrastrutture, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in amministrazione straordinaria delle somme come sopra determinate quantificate, oltre agli interessi legali al maggior danno dalla messa in mora il saldo ovvero delle maggiori o minori somme risultate di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. 1.1. A fondamento della domanda, l’attrice sosteneva di aver svolto servizi di collegamento marittimo per il trasporto merci e di persone, in esecuzione della Convenzione del 17.10.1991 sottoscritta con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], sino alla data del 31 luglio 2012, data nella quale veniva ceduto il complesso aziendale della società preposto allo svolgimento delle attività di trasporto nautico. Ai sensi della citata Convenzione, essa [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligata a svolgere servizi di trasporto indicati nei cosiddetti piani quinquennali, da presentare al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] non oltre il terzo trimestre dell’anno precedente l’inizio del quinquennio. A titolo di corrispettivo per lo svolgimento di questo servizio la Convenzione obbligava le Amministrazioni convenut e a corrispondere una “sovvenzione annua di equilibrio”, necessaria allo scopo di assicurare il mantenimento delle linee e le relative frequenze, livelli ritenuti essenziali ad assicurare i trasporti necessari in relazione alle tratte di collegamento con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria. Questa somma veniva determinata con decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] per ciascun anno, sulla base di una richiesta presentata dalla società entro il mese di febbraio del medesimo anno, che riceveva il concerto dei Ministeri del Tesoro e delle [OSCURATO:PERSONA] secondo i criteri riportati nei successivi articoli 4 e 5. La medesima convenzione, inoltre, autorizzava le amministrazioni ad individuare “eventuali modifiche dell’assetto” dei servizi che comportavano l’”anticipata radiazione” , da intendersi come anticipata dismissione del servizio, di una nave e una rigorosa procedura di regolazione delle perdite“derivanti alla società dalla eventuale vendita della nave”. 1.2. Nell’anno 2006 era stato modificato il piano quinquennale in ragione della soppressione del collegamento Mazara del Vallo-Pantelleria, linea sulla quale era stato programmato l’impiego della nave veloce “Guizzo”. Non potendosi procedere al suo utilizzo, la società attrice era stata costretta a procedere alla sua anticipata radiazione. Con successivo provvedimento adottato nella data del 26 novembre 2010, il Ministero autorizzava la società attrice a procedere alla vendita di quest’imbarcazione, vendita che si perfezionava al prezzo di euro 265.000 in data 12 luglio 2011. Applicando i criteri indicati dall’articolo 7 della Convenzione la [OSCURATO:SOCIETA] aveva quindi ricevuto una ingente perdita patrimoniale e, non avendo ricevuto soddisfazione compensativa, in data 1° giugno 2011 provvedeva ad intimare al Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diesprimere valutazione di congruità del prezzo, ed agli altri di adottare, entro trenta giorni, il decreto di regolazione della relativa perdita. In assenza di riscontro, la società aveva, quindi, chiesto al Tribunale la condanna dei Ministeri convenuti alla corresponsione di una somma di importo pari ad euro 8.061.144, cui andavano aggiunte le commissioni corrisposte al broker che aveva contribuito all’individuazione del compratore, pari ad euro 2.650,00, nonché agli oneri finanziari nella misura di cui all’articolo 7, lettera d) , della Convenzione dalla data di cessazione del servizio sino al saldo. 1.3. Si costituivano, resistendo, le Amministrazioni convenute, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, in quanto la società attrice non era titolare della situazione giuridica sostanziale oggetto del rapporto dedotto in giudizio. Rilevavano, poi , come nessuna situazione creditoria fosse maturata in capo all’attrice, posto che il diritto al ripianamento delle perdite subite, di cui all’azionato articolo 7, non era applicabile al caso di specie in ragione dell’emanazione del D.L. 125/2010, convertito con modificazioni nella legge 1 ottobre 2010/163, che , all’articolo 1 , comma 5 bis , aveva prorogato le convenzioni vigenti, ma “limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale”; in tal modo esclude ndo la vigenza delle clausole della convenzione concernenti il diritto alla regolazione delle perdite. Inoltre, il credito vantato dalla parte attrice non risultava liquido, certo edesigibile, dal momento che ai sensi dell’articolo 7 della citata convenzione l’anticipata radiazione di una nave dal servizio prevedeva una regolazione delle perdite subite dalla società a fronte della vendita della nave che si concludeva solo al compimento di un iter procedimentale, nel caso di specie non completato. Non era stato, infatti, mai emesso il provvedimento di carattere decisorio necessario in tal senso al riconoscimento delle perdite subite e della somma necessaria all’indennizzo. Doveva distinguersi la sovvenzione annua, da quella destinata a compensare la regolazione delle perdite, senza possibilità di operare confusioni in tal senso. 2. Con sentenza n. 8452/2017 del 28 aprile 2017 il Tribunale di Roma rigettava la domanda attrice compensando integralmente tra le parti le spese di lite. 3. Averso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria. 4. Si costituivano, resistendo al gravame, i Ministeri tutti appellati. 5. Con sentenza n. 3572/2023 del 18 maggio 2023 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello. 6. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno depositato atto di costituzione. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, come pure l’Avvocatura dello Stato, la quale ha anche insistito per la trattazione congiunta del presente ricorso con altro, pendente dinanzi a questa Corte, iscritto al registro generale al n. 8842/2024 R.G., avente pure ad oggetto la domanda di indennizzo per la radiazione di navi adibite al trasporto di merci e persone sulla base di rapporto di concessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 bis, lett. d, del d.l. 5 agosto 2010 n. 125, convertito in legge 1° ottobre 2010, n. 163, in relazione all’articolo 7 della convenzione stipulata tra le parti in data 17 ottobre 1991 per aver ritenuto che la proroga di tale clausola fosse esclusa da detta disposizione normativa (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Sotto altro concorrente profilo, motivazione apparente e nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.)”. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. con riferimento all’interpretazione dell’art. 7 della convenzione stipulata tra le parti in data 17 ottobre 1991 per errata individuazione del momento in cui è sorto in favore di [OSCURATO:SOCIETA] il diritto alla regolazione delle perdite a seguito di anticipata radiazione della nave veloce Guizzo”. 3. Rileva,in via preliminare , il Collegio che il ricorso verte in tema di concessione-contratto, avente ad oggetto il trasporto pubblico marittimo sulle tratte di collegamento con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, ed in particolare in tema di interpretazione della clausola che — in caso di soppressione di alcune tratte e di conseguente anticipata radiazione di una nave dal servizio— prevede, a seguito di procedimento amministrativo e nel coinvolgimento del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la regolazione delle perdite subite dalla società proprietaria della nave. Il ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo e deve contestualmente segnalarsi alla Prima Presidente l’opportunità di assegnare il presente ricorso alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente in materia di controversie con la [OSCURATO:PERSONA] (cod. 100). P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria di trasmette re il presente provvedimento alla Prima Presidente, affinché valutil’opportunità di assegnare il prese