CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 45380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del della Corte di appello drferl__Lgia__\_N,L-7"7--'() visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi debricora; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 nonché in relazione alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. denegate dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici e sulla base di una puntuale descrizione dei fatti accertati, e, in particolare evidenziando il negativo giudizio sulla personalità per effetto dei precedenti e la impossibilità di ritenere il fatto sussumibile in una fattispecie di particolare tenuità in ragione della concreta modalità del fatto ( la detenzione dell'eroina in un bar); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere rel tore [OSCURATO:PERSONA]