CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale venivano condannati per il reato di cui all'art. 73 comma l DPR 309/1990. Tramite medesimo difensore, entrambi i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 dell'art. 73 del citato DPR, non avendo il giudice tenuto in conto le caratteristiche della condotta e la quantità di stupefacente rinvenuto, da considerarsi modica. Con riferimento alla sola Gallucci, si dolgono del mancato riconoscimento quantomeno della circostanza attenuate di cui all'art. 114 cod. pen.„ se non persino del mancato riconoscimento della non punibilità, posto che la condotta ad ella attribuibile è semplicemente quella di essere presente al momento della cessione, a bordo dell'autovettura. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e seguenti della sentenza gravata, laddove ha fatto riferimento alle intercettazioni e servizi di ocp nonché dal sequestro della sostanza, elementi da cui emerge lo svolgimento di attività di cessione di stupefacente in modo non occasionale, del resto come ammesso dallo stesso Panico. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al ruolo della Gallucci, che ha svolto un ruolo attivo durante le cessioni, effettuate con auto a lei intestata e persino con a bordo insieme ai figli durante le cessioni, si da assicurare una sorta di copertura dell'attività illecita. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3 000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere esten