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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 36313/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4010/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 925 /202 0 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 18 giugno2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto n. 2098del 2010, il Tribunale di Palermo ingiunse all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia il pagamento in favore della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di euro 707.108,86, a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate nel corso degli anni 2003 e 2004, oltre interessi di mora al saggio previsto dal d.lgs.9 ottobre 2002, n. 231.

Nello spiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso il provvedimento monitorio (e richiederne la revoca), l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia chiamò in causa l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e ne domandò, in via gradata all’accoglimento dell’opposizione, la condanna ad essere manlevato da ogni somma oggetto di eventuale condanna.

2. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale revocò il decreto.

3. L’appello interposto dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è stato disatteso dalla decisione in epigrafe indicata.

4. Ricorre per cassazione la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., articolando quattro motivi; resistono, con separati controricorsi, l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.1353, 1358 e 1359 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta la riconduzione del rapporto intercorso tra le parti al paradigma del contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa.

Assume che «il controllo sull’effettività ed appropriatezza delle prestazioni fatturate»(cioè «sull’effettiva sussistenza dell’obbligazione di pagamento») «non è affatto un elemento accidentale del contratto, bensì un momento del tutto fisiologico ed interno allo svolgimento ed all’adempimento delle prestazioni reciproche previste dal sinallagma».

Ad ogni buon conto –prosegue il ricorrente –seppure si ravvisasse una condizione potestativa semplice, essa sarebbe da considerare avverata, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ., a seguito del contegno in mala fede tenuto d a lla controparte, consistito, segnatamente, nell’avere resoimpossibile l’apertura del procedimento di controllo in contraddittorio previsto dalla norma.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La assimilazione dell’accordo contenuto nei verbali delle conferenze di servizio svolte tra le parti ad un negozio sottoposto a condizione - consistente ne ll’esito positivo dei controlli di natura tecnica affidati all’Azienza sanitaria provinciale e subordinante l’erogazione dei corrispettivi delle prestazioni - rappresenta il precipitato giuridico di un’attività esegetica svolta dal giudice territoriale, informata alla valorizzazione del tenore letterale della convenzione stipulata.

La censura qui in vaglio non deduce, in maniera puntuale (e quindi idonea ad attivare il dovere di delibazione del giudice di legittimità), r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’inosservanza delle regole ermeneutiche praticate, limitandosi a sostenere, del tutto genericamente, la irragionevolezza e il vizio di violazione di legge dell’argomentazione svolta nella gravata pronuncia.

Per altro verso, la tesi in scrutinio appare altresì priva di concludenza e definitivitàai fini della invocata cassazione.

L’impugnante omette infatti di chiarire come e perché sussumereil controllo sull’effettività e sull’appropriatezza delle prestazioni nell’alveo degli essentialia (e non già degli accidentalia ) negotii (nella logica secondo cui, come pure si legge in ricorso , « è del tutto ovvio che la Regione, prima di pagare i corrispettivi richiesti dalla casa di cura debba verificare che essi siano realmente dovuti») potrebbeincidere, nel caso concreto, sulla debenza delle somme oggetto dell’ingiunzione, posto che non è messo così in discussione il risultato negativo del controllo accertato come provato dal giudice di merito.

2. Con il secondo mezzo, per violazione di plurime norme di diritto, si contesta la natura transattiva attribuita dal giudice territoriale ai verbali delle conferenze di servizio, compiuta –a dire del ricorrente – in spregio ai canoni ermeneutica negoziale, in specie dei criteri della interpretazione letterale e complessiva, secondo buona fede e volta all’equo contemperamento degli interessi delle parti; si deduce, inoltre, l’assenza di qualsivoglia concessione ad opera della Regione.

2.1. La doglianza è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, Cass. 17/11/2022, n. 33972; Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465).

Nella vicenda, il percorso euristico sviluppato dalla Corte d’appello palermitana si presenta per nulla implausibile, siccome la natura transattiva ascritta all’accordo concluso dalle parte trae alimento dalla finalità (comune alle parti) di dirimere (e non ulteriormente proseguire) il contenzioso instaurato in sede giurisdizionale amministrativacirca la inclusione delle prestazioni ambulatoriali erogate dalla casa di cura nel regime di preaccreditamento regionale, finalità nella quale non appare illogico o irrazionale riscontrare la causa del negozio disciplinato dall’art. 1965 del codice civile.

Non può dunque essere esaminata la doglianza del ricorrente: essa si concreta (e, ad un tempo, si esaurisce) nella mera contrapposizione di una differente lettura dell’accordo in discorso, tutta orientata nel senso di espungere da esso una volontà transattiva della struttura sanitaria, al fondo basata sul rilievo della non convenienza per la ricorrente di una pattuizione nei termini stabiliti.

3. Il terzo motivo denuncia errata applicazione del principio di non contestazione in ordine alla relazione dell’[OSCURATO:PERSONA]: detta relazione – si sostiene – esponeva soltanto dati numerici e ipotetiche valutazioni di ordine generale, senza aver riferimento a precisi ed individuati fatti storici.

3.1. Il motivo è inammissibile, per duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi giustificante la gravata pronuncia. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice territoriale non fonda la propria decisione sul principio di non contestazione, nemmeno per implicito evocato: attribuisce infatti alla relazione de quavalenza asseverativa dei fatti in essa documentati (ovvero la non riferibilità delle prestazioni specialistiche ambulatoriali a patologie neoplastiche conclamate), sol per completezza suffragando l’idoneità del documento quale fonte di prova con il comportamento processuale della qui ricorrente, cioè a dire la mancata proposizione di specifiche censure atti a confutare i rilievi operati nella relazione.

Ancora, ed in secondo luogo, il motivo muove, in premessa, da un contenuto astratto e generale della relazione: ma tale contenuto omette di trascrivere o riportare –sia pure nei passaggi essenziali e di interesse –nel ricorso introduttivo, in chiara trasgressione del requisito -prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.- della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda.

Peraltro, è doveroso rilevare –ciò a finale confutazione dell’assunto dell’impugnante – come il giudice territoriale abbia riferito la non contestazione ai fatti oggetto del documento-relazione, sottoponendo comunque quest’ultimi ad ulteriore ed autonoma valutazione.

4. Con il quarto motivo, ancora per violazione di norme di legge, parte ricorrente censura il mancato riconoscimento degli interessi al saggio previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002.

Si prospetta, al riguardo, la non necessità di una stipulazione del contratto in forma scritta,sostenendo che occorr a aver riguardo, in una prospettiva orientata al diritto unionale, al concetto di transazione commerciale, applicabile anche alle prestazioni di servizi di assistenza sanitaria erogate a fronte di una remunerazione posta a carico del servizio sanitario regionale.

4.1. Il motivo è infondato. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] – pur diffusa – dissertazione condotta dal ricorrente ripropone argomenti già più volte esaminati (e confutati) da questa Corte, la quale - con orientamento consolidato cui si intende dare continuità - ha affermato che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l’ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l’ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (così, tra le tante, Cass. 09/11/2020, n. 24985; Cass, 02/07/2019, n. 17665; Cass. 11/10/2016, n. 20391).

Conforme a diritto è dunque la negata spettanza degli interessi al suddetto saggio, in ragione dell’operato accertamento della mancata stipulazione, in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 231 del 2002, di una convenzione scritta regolante le prestazioni rese dalla struttura privata negli anni 2003 e 2004. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

6. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

7. Atteso il rigetto del ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna parte ricorrente, Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., alla refusione in favore delle parti controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia in euro 13.500 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo in euro 13.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4010/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 925 /202 0 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 18 giugno2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto n. 2098del 2010, il Tribunale di Palermo ingiunse all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia il pagamento in favore della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di euro 707.108,86, a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate nel corso degli anni 2003 e 2004, oltre interessi di mora al saggio previsto dal d.lgs.9 ottobre 2002, n. 231. Nello spiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso il provvedimento monitorio (e richiederne la revoca), l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia chiamò in causa l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e ne domandò, in via gradata all’accoglimento dell’opposizione, la condanna ad essere manlevato da ogni somma oggetto di eventuale condanna. 2. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale revocò il decreto. 3. L’appello interposto dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è stato disatteso dalla decisione in epigrafe indicata. 4. Ricorre per cassazione la Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., articolando quattro motivi; resistono, con separati controricorsi, l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.1353, 1358 e 1359 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta la riconduzione del rapporto intercorso tra le parti al paradigma del contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa. Assume che «il controllo sull’effettività ed appropriatezza delle prestazioni fatturate»(cioè «sull’effettiva sussistenza dell’obbligazione di pagamento») «non è affatto un elemento accidentale del contratto, bensì un momento del tutto fisiologico ed interno allo svolgimento ed all’adempimento delle prestazioni reciproche previste dal sinallagma». Ad ogni buon conto –prosegue il ricorrente –seppure si ravvisasse una condizione potestativa semplice, essa sarebbe da considerare avverata, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ., a seguito del contegno in mala fede tenuto d a lla controparte, consistito, segnatamente, nell’avere resoimpossibile l’apertura del procedimento di controllo in contraddittorio previsto dalla norma. 1.1. Il motivo è inammissibile. La assimilazione dell’accordo contenuto nei verbali delle conferenze di servizio svolte tra le parti ad un negozio sottoposto a condizione - consistente ne ll’esito positivo dei controlli di natura tecnica affidati all’Azienza sanitaria provinciale e subordinante l’erogazione dei corrispettivi delle prestazioni - rappresenta il precipitato giuridico di un’attività esegetica svolta dal giudice territoriale, informata alla valorizzazione del tenore letterale della convenzione stipulata. La censura qui in vaglio non deduce, in maniera puntuale (e quindi idonea ad attivare il dovere di delibazione del giudice di legittimità), r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’inosservanza delle regole ermeneutiche praticate, limitandosi a sostenere, del tutto genericamente, la irragionevolezza e il vizio di violazione di legge dell’argomentazione svolta nella gravata pronuncia. Per altro verso, la tesi in scrutinio appare altresì priva di concludenza e definitivitàai fini della invocata cassazione. L’impugnante omette infatti di chiarire come e perché sussumereil controllo sull’effettività e sull’appropriatezza delle prestazioni nell’alveo degli essentialia (e non già degli accidentalia ) negotii (nella logica secondo cui, come pure si legge in ricorso , « è del tutto ovvio che la Regione, prima di pagare i corrispettivi richiesti dalla casa di cura debba verificare che essi siano realmente dovuti») potrebbeincidere, nel caso concreto, sulla debenza delle somme oggetto dell’ingiunzione, posto che non è messo così in discussione il risultato negativo del controllo accertato come provato dal giudice di merito. 2. Con il secondo mezzo, per violazione di plurime norme di diritto, si contesta la natura transattiva attribuita dal giudice territoriale ai verbali delle conferenze di servizio, compiuta –a dire del ricorrente – in spregio ai canoni ermeneutica negoziale, in specie dei criteri della interpretazione letterale e complessiva, secondo buona fede e volta all’equo contemperamento degli interessi delle parti; si deduce, inoltre, l’assenza di qualsivoglia concessione ad opera della Regione. 2.1. La doglianza è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, Cass. 17/11/2022, n. 33972; Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465). Nella vicenda, il percorso euristico sviluppato dalla Corte d’appello palermitana si presenta per nulla implausibile, siccome la natura transattiva ascritta all’accordo concluso dalle parte trae alimento dalla finalità (comune alle parti) di dirimere (e non ulteriormente proseguire) il contenzioso instaurato in sede giurisdizionale amministrativacirca la inclusione delle prestazioni ambulatoriali erogate dalla casa di cura nel regime di preaccreditamento regionale, finalità nella quale non appare illogico o irrazionale riscontrare la causa del negozio disciplinato dall’art. 1965 del codice civile. Non può dunque essere esaminata la doglianza del ricorrente: essa si concreta (e, ad un tempo, si esaurisce) nella mera contrapposizione di una differente lettura dell’accordo in discorso, tutta orientata nel senso di espungere da esso una volontà transattiva della struttura sanitaria, al fondo basata sul rilievo della non convenienza per la ricorrente di una pattuizione nei termini stabiliti. 3. Il terzo motivo denuncia errata applicazione del principio di non contestazione in ordine alla relazione dell’[OSCURATO:PERSONA]: detta relazione – si sostiene – esponeva soltanto dati numerici e ipotetiche valutazioni di ordine generale, senza aver riferimento a precisi ed individuati fatti storici. 3.1. Il motivo è inammissibile, per duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi giustificante la gravata pronuncia. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice territoriale non fonda la propria decisione sul principio di non contestazione, nemmeno per implicito evocato: attribuisce infatti alla relazione de quavalenza asseverativa dei fatti in essa documentati (ovvero la non riferibilità delle prestazioni specialistiche ambulatoriali a patologie neoplastiche conclamate), sol per completezza suffragando l’idoneità del documento quale fonte di prova con il comportamento processuale della qui ricorrente, cioè a dire la mancata proposizione di specifiche censure atti a confutare i rilievi operati nella relazione. Ancora, ed in secondo luogo, il motivo muove, in premessa, da un contenuto astratto e generale della relazione: ma tale contenuto omette di trascrivere o riportare –sia pure nei passaggi essenziali e di interesse –nel ricorso introduttivo, in chiara trasgressione del requisito -prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.- della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda. Peraltro, è doveroso rilevare –ciò a finale confutazione dell’assunto dell’impugnante – come il giudice territoriale abbia riferito la non contestazione ai fatti oggetto del documento-relazione, sottoponendo comunque quest’ultimi ad ulteriore ed autonoma valutazione. 4. Con il quarto motivo, ancora per violazione di norme di legge, parte ricorrente censura il mancato riconoscimento degli interessi al saggio previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002. Si prospetta, al riguardo, la non necessità di una stipulazione del contratto in forma scritta,sostenendo che occorr a aver riguardo, in una prospettiva orientata al diritto unionale, al concetto di transazione commerciale, applicabile anche alle prestazioni di servizi di assistenza sanitaria erogate a fronte di una remunerazione posta a carico del servizio sanitario regionale. 4.1. Il motivo è infondato. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] – pur diffusa – dissertazione condotta dal ricorrente ripropone argomenti già più volte esaminati (e confutati) da questa Corte, la quale - con orientamento consolidato cui si intende dare continuità - ha affermato che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l’ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l’ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (così, tra le tante, Cass. 09/11/2020, n. 24985; Cass, 02/07/2019, n. 17665; Cass. 11/10/2016, n. 20391). Conforme a diritto è dunque la negata spettanza degli interessi al suddetto saggio, in ragione dell’operato accertamento della mancata stipulazione, in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 231 del 2002, di una convenzione scritta regolante le prestazioni rese dalla struttura privata negli anni 2003 e 2004. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile. 6. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 7. Atteso il rigetto del ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. r.g. n. 4010/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna parte ricorrente, Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., alla refusione in favore delle parti controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia in euro 13.500 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo in euro 13.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ult
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