CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza in data 1 aprile 2022/la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup presso il Tribunale di Trani, all'esito di rito abbreviato in data 21.3.2018 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A) e B) (il primo) ed E) (il secondo), previa riqualificazione degli stessi ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, condannandoli alla pena di giustizia, previa esclusione della recidiva contestata al [OSCURATO:PERSONA], con le già riconosciute attenuanti generiche (equivalenti alla recidiva quanto al Carlone) ( ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2000,00 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno di reclusione ed Euro 1000,00 di multa. 2. Il presente procedimento penale trae origine dall'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e dal conseguente esame del traffico telefonico dell'utenza a lui in uso da cui emergevano contatti con gli odierni imputati. Ne conseguiva l'attività di captazione telefonica sulle utenze in uso agli stessi nonché l'intercettazione ambientale sull'auto del [OSCURATO:PERSONA] che consentiva di ricostruire la reiterata attività di cessione al dettaglio di stupefacenti dai medesimi posta in essere in [OSCURATO:PERSONA] tra l'aprile ed il maggio 2016. 3. Avverso la sentenza d'appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Carlone, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti. 3.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ( la violazione dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen. per non essere stata dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui ai RIT 273/16, 303/16 e 304/16 in quanto le relative operazioni erano state espletate presso la sala di ascolto della [OSCURATO:PERSONA] di Andria. Si assume che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto sufficiente la valutazione di indisponibilità della sala d'ascolto della Procura con una nota risalente al 2009 estendendola peraltro anche alla possibilità di registrazione. 3.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso con cui deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. Si assume che la sentenza impugnata non ha valutato la eventuale sussistenza di condizioni per il proscioglimento dell'imputato.4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della rocura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 5, n. 49040 del 23/06/2017, Rv. 271852). Nella specie la Corte territoriale, pronunciandosi sull'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha fatto riferimento alla nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani del 24.7.2009 che attestava l'inagibilità della struttura "per un tempo non ancora ben definito". Quanto alle eccezionali ragioni di urgenza, le stesse sono state individuate nella possibilità che i destinatari delle attività di captazione potessero modificare le utenze utilizzate per la commissione dei fatti di reato con il conseguente pericolo di inquinamento e di reiterazione dei reati. Del pari la Corte territoriale ha esplicitato che l'inidoneità degli impianti della Procura si riferisce non soltanto alle operazioni di ascolto ma a qualsiasi operazione inerente alle intercettazioni, compresa la registrazione. 2. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile. Ed invero, in tema di concordato in appello, cui l'odierno imputato ha prestato il consenso, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, àltresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 dep. 2020, Rv. 278170). 3. In conclusione entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno