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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 13151/2023

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2018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e dif es i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 9 - controricorrent i - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - nonché sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n.- ricorrent i incidental i - contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - intimato su ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 43 /201 8 della Corte d ’ appello di Cagliari , depositata il 19 marzo 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha rideterminato nei limiti della prescrizione quinquennale e con l’ausilio della consulenza tecnica d’ufficio le differenze stipendiali dovute ai lavoratori - docenti di scuole pubbliche o lavoratori facenti parte del personale amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola - per effetto dei servizi prestati a tempo determinato, dichiarando il diritto dei medesimi lavoratori, in parzi ale accoglimento dell’appello incidentaledagli stessi proposto , alla considerazione di tutti i servizi resi pre - ruolo anche ai fini della ricostruzione della carriera e condannando il Ministero al risarcimento del danno da illegittimità del termine per alcune posizioni, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da chi era stato stabilizza to ovvero la cui posizione non era risultata accertata;

2. avverso tale pronuncia ha proposto rico rso per cassazione il Ministero affidato ad unico motivo, cui resistono i lavoratori indicati in epigrafe con controricorso(dovendosi tuttavia evidenziare che non è stata rinvenuta agli atti la procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], che va pertanto considerata come intimata), proponendo a loro volta ricorso incidentale articola t o in sei motivi , mentre gli ulteriori lavoratori già appellanti incidentali sono rimasti intimati; 3.i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.Considerato che: 1.c on l’unico motivo d i ricorso principale formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo Q uadro allegat o alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 485, 489, e 569 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in quanto la sentenza impugnata avrebbe confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l’immissione in ruolo con la differente questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore assunto a tempo determinato in virtù dell’anzianità acquisita per effetto dei contratti a termine stipulati, erroneamente individuando il fondamento giuridico della pretesa del lavoratore al riconoscimento dell’integrale servizio svolto pre-ruolo, ai fini dell’anzianità lavorativa, nella clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea, senza attribuire rilievo alla circostanza decisiva dell’avvenuta immissione in ruolo, dovendosi, in esito a tale evento, computarsi l’anzianità in base alla normativa interna vigente in tema di ricostruzione di carriera e avendo, al contrario, la Corte d’appello riconosciuto una disciplina di maggior favore (atteso che per i lavoratori a tempo determinato è sufficiente che abbiano lavorato per centottanta giorni perché l’anno scolastico venga computato per intero come anno di anzianità), sostituendosi di fatto al legislatore;

1.1. preliminarmente, occorre rilevare che non risulta che il Ministero abbia proposto ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui posizion i r isulta no esaminat e nella motivazione ed indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, sicché nei loro confronti si è comunque determinato il passaggio in giudicato dellerelative statuizion i ;1.2. in ogni caso, il motivo, siccome formulato, è in larga misura inammissibile;

1.3. occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. Sez.

L, 28/11/2019, n. 31149 e Cass. Sez.

L, 19/08/2020 , n. 17314,l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, lemaggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richieder e, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a finigiuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; 1.4.si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quantonon coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; 1.5.in particolare, per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio giàindicato dall’art. 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. Sez.

L, 07/11/201 6 n. 22558, richiamata da numerose pronunceconformi), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297 del 1994 p er il personale docente e negli artt. 569 e seguenti delrichiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149 del 2019 cit.per i docenti, e Cass. Sez.

L, 28/11/2019, n. 31150 per gli a.t.a.);

1.6. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare lacompatibilità con il diritto dell’Unione della disciplinacontrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificat o l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislat ore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità maturata , una volta conclusoil contratto a tempo indeterminato;

1.7. la Corte territoriale , pur considerando le caratteristiche specifiche della ricostruzione della carriera, quale determinato istituto del diritto scolastico che si adotta allorché un lavoratore viene assunto in via definitiva e si procede a determinare il suo servizio pre-ruolo ai fini dell’inquadramento nella corretta posizione stipendiale, ha ritenuto che, una volta affermato dal giudice di primo grado il diritto dei ricorrenti alla considerazione integrale dell’anzianità ai fini degli aumenti di stipendio, ne derivi come corollario che pure la ricostruzione della carriera di cui agli artt. 485- 489 (per i docenti) e 569-570 (per gli a.t.a.) del d.lgs. n. 297 del 1994 debba esser fatta considerando tutta l’anzianità già maturata all’atto dell’immissione in ruolo, e non solo una parte, come invece previsto dalle norme citate;

1.8. rispetto a tale affermazione, in sé non corretta, avuto riguardo all’interpretazione resa da questa Corte (in particolare, Cass. Sez.

L, nn. 31149 e 31150 del 2019, citt., e successive conformi), le censure sviluppate nel motivo, prima che infondate, quanto alla generica affermazione di compatibilità euro-unitaria della normativa interna vigente in tema di ricostruzione di carriera, sono inammissibil i in quanto, in violazione d el principio di specificità, non consentono di discernere le posizi oni dei lavoratori, neppure sotto il profilo della qualifica e del servizio svolto (di docente ovvero di a.t.a.) al fine di verificare la fattispecie concreta dedotta in giudizio, secondo i principi di diritto enunciati in proposito da questa Corte nei precedenti dianzi richiamati; 2.con il primo motivo del ricorso incidentale i lavoratori denuncia no la violazione e falsa applicazione della clausola 5 punto 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CEe degli artt. 5 e 6 impegno 4 e art. 24 della [OSCURATO:PERSONA] europea, eccependosi in via subordinata l’incostituzionalità degli artt. 1, 95, 131, 132 della l. n. 107 del 2015, per il mancato riconoscimento del danno ai lavoratori stabilizzati;

2.1. il motivo è infondato, come da consolidato indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass. Sez.

L, 12/02/2020, n. 3472), secondo cui «Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto», indirizzo dal quale non vi sono motivi per discostarsi, considerato che in tale decisione si afferma espressamente che «l’immissione in ruolo avvenuta in virtù del sistema di avanzamento reso possibile dalle previdenti regole sul reclutamento e anche dai piani straordinari ordinari di assunzione previsti dalle leggi dall’art. 1 c. 605 lett. c della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, rispetta i principi di equivalenza e di effettività perché il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque ottenuto per il (tardivo) funzionamento del sistema di reiterazione assunzioni il medesimo “bene della vita”per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio (sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016, p. n. 85) e perché ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quest’ultima» (Cass. Sez.

L, n. 3472 del 2020, cit. par. 55);

2.2. l’ampia motivazione riportata nel precedente citato, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consente di disattendere anche la sollecitazione a disporre il rinvio della questione alla Corte di giustizia UE, considerato che questa Corte si è già espressa nel senso della conformità dell’opzione ermeneutica qui condivisa alla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato nonché sull’esclusione dei denunciati profili di incostituzionalità, senza che siano state prospettate argomentazioni che inducano a rivedere il predetto convincimento;3. con il secondo motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., sotto il profilo della omessa pronuncia o motivazione apparente, per il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale e del danno ulteriore per tutti i lavoratori, anche quelli stabilizzati;

3.1. il motivo, nei limiti di ammissibilità della censura, ristretti alla omessa pronuncia o motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,risultando inammissibile nel resto per la preclusione derivante dalla cd.

“doppia conforme”, è infondato, avendo la Corte d’appello disatteso la domanda sulla base di succinta (ma non apparente) motivazione di condivisione dell’assunto del primo giudice, che aveva ritenuto (non già la domanda bensì) la relativa allegazione generica;

4. con il terzo motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 112 e 132 n.4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in subordine omessa e/o manifestamente illogica motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per i lavoratori per i quali la Corte d’appello ha respinto la domanda risarcitoria in quanto non era risultata chiarita la posizione lavorativa, sul rilievo che tale comportamento avrebbe impedito di stabilire se rient ra ssero o meno fra i lavoratori aventi diritto al riconoscimento economico, situazione che attinge ormai la posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che [OSCURATO:PERSONA] era stata stabilizzata ai sensi della l. n. 197 del 2015 in data 1 settembre 2015, con decorrenza economica 21 novembre 2015;4.1. il motivo è fondato, in quanto la Corte d’appello, sul mero rilievo che non risultava accertata la posizione dei lavoratori in questione (vale a dire se fossero o menostabilizzati), ha disatteso la domanda intesa al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine sostanzialmente senza motivare in proposito; la sentenza va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame delle posizioni dei lavoratori menzionati, che, secondo quanto si assume nel ricorso incidentale senza contestazione da parte del Ministero, non risultano ancora stabilizzati;

5. con il quarto motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345, 112 e 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., sotto diversi profili e segnatamente: a) in ordine alla decisione sulla ricostruzione della carriera ai fini contributivi e previdenziali, ritenuta inammissibile in quanto erroneamente considerata domanda nuova, non proposta in primo grado, ove sarebbe stata avanzata solo la ricostruzione della carriera, contrariamente a quanto desumibile dall’atto introduttivo; b) per non aver condannato il Ministero ai maggiori importi riconosciuti dal CTU nominato in appello, in quanto era stato erroneamente ritenuto ostativo il divieto di reformatio in peius per non esse re stata proposta impugnazione sul punto, contrariamente a quanto desumibile dall’atto di appello;

5.1. il motivo, inteso a censurare due distinte statuizioni, non è fondato;

5.2. infatti, quanto alla domanda relativa alla ricostruzione della carriera anche ai fini contributivi e previdenziali, rispetto alla quale i lavoratori avevano proposto appello incidentale sul rilievo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di provvedere, la Corte territoriale ha ritenuto la domanda nuova «perché nelle conclusioni formulate in primo grado i ricorrenti non hanno chiesto che la nuova ricostruzione della carriera sia valida anche ai fini previdenziali; la relativa specificazione è stata aggiunta solo nelle conclusioni formulate in questo giudizio di appello»; tale circostanza è stata sostanzialmente ammessa nello stesso ricorso incidentale (p. 68), ove si afferma che nelle conclusioni rassegnate in primo grado si era chiesta genericamente la ricostruzione della carriera, sostenendosi tuttavia che la specificazione anche ai fini pensionistici era desumibile dal corpo dell’atto e dalla richiesta di CTU, argomentazioni che non valgono tuttavia a confutare la correttezza della valutazione resa sul punto dalla Corte di merito;

5.3. parimenti infondata è la censura relativa al mancato riconoscimento dei maggiori importi indicati dal CTU nominato in appello, considerato che dai motivi di impugnazione proposti dai lavoratori, per come riportati nel ricorso e per quanto desumibile dagli atti, la cui disamina risulta ammissibile in relazione al vizio censurato, emerge che l’assunto degli appellanti incidentali era inteso ad escludere completamente l’incidenza della prescrizione («senza tener conto di alcuna prescrizione dei diritti »), sicché non era stataavanzata alcuna specifica censura intesa al riconoscimento di maggior somme, ad esempio , per effetto di una più completa considerazione dei servizi prestati, come annotato nella sentenza impugnata, bensì la prospettazione era intesa piuttosto all’invocato rigetto dell’eccezione di prescrizione, istanza disattesa espressamente dalla Corte territoriale (come si specificherà in relazione al sestomotivo del ricorso incidentale);

6. con il quinto motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 329, 340 cod. proc.civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., e conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per aver respinto la domanda di risarcimento avanzata da [OSCURATO:PERSONA] violazione del giudicato interno, formatosi per effetto della mancata formulazione di specifica domanda da parte del Ministero;

6.1. il motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha chiaramente disatteso la domanda risarcitoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] «che risulta essere assunta su posto vacante e disponibile per meno di trentasei mesi, e cioè solo nell’a.s. 2003/2003 e nell’a.s. 2008/2009»; pertanto, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in materia, a partire dalle pronunce rese a seguito dell’udienza del 18 ottobre 2016(«nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare ilricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.»: Cass. Sez.

L, 07/11/2016, n. 22552 e successive conformi, fra molte Cass. Sez. 6- L, 20/04/2018, n. 9861; «in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l.n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.»: Cass. Sez.

L, 07/11/2016, n. 22552 e successive conformi, fra molte Cass. Sez. 6 - L, 20/04/2018, n. 9861) .

Non ricorre, poi, il denunciato vizio di ultrapetizione, considerato che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria, sicché nessun giudicato, neppure implicito,si era formato sul punto;

7. con il sesto motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2796 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per omessa pronuncia sulla inammissibilità dell’eccezione di prescrizione;

7.1. il motivo è infondato, posto che la Corte di merito ha espressamente respinto il motivo di appello relativoalla prescrizione, così disattendendo, anche implicitamente, tutte le argomentazioni addotte per escludere l’operatività della prescrizione eccepita dall’amministrazione;

8. la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al l’unico motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà anche a disciplinare la spese del giudizio di legittimità per i lavoratori interessati dal giudizio di rinvio, mentre nei rapporti fra il Ministero e gli altri ricorrenti incidentali le spese vanno compensate per reciproca soccombenza;

9. sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per i rico rrenti incidentali , eccettuati Merli, Sanna, Congiu e Caboni , mentre la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016;Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per le relative spese del giudizio di legittimità, rigetta nel resto il ricorso incidentale.

Compensa le spese di lite fra il Ministero ed i restanti ricorrenti incidentali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e dif es i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 9 - controricorrent i - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - nonché sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n.- ricorrent i incidental i - contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - intimato su ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 43 /201 8 della Corte d ’ appello di Cagliari , depositata il 19 marzo 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha rideterminato nei limiti della prescrizione quinquennale e con l’ausilio della consulenza tecnica d’ufficio le differenze stipendiali dovute ai lavoratori - docenti di scuole pubbliche o lavoratori facenti parte del personale amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola - per effetto dei servizi prestati a tempo determinato, dichiarando il diritto dei medesimi lavoratori, in parzi ale accoglimento dell’appello incidentaledagli stessi proposto , alla considerazione di tutti i servizi resi pre - ruolo anche ai fini della ricostruzione della carriera e condannando il Ministero al risarcimento del danno da illegittimità del termine per alcune posizioni, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da chi era stato stabilizza to ovvero la cui posizione non era risultata accertata; 2. avverso tale pronuncia ha proposto rico rso per cassazione il Ministero affidato ad unico motivo, cui resistono i lavoratori indicati in epigrafe con controricorso(dovendosi tuttavia evidenziare che non è stata rinvenuta agli atti la procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], che va pertanto considerata come intimata), proponendo a loro volta ricorso incidentale articola t o in sei motivi , mentre gli ulteriori lavoratori già appellanti incidentali sono rimasti intimati; 3.i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.Considerato che: 1.c on l’unico motivo d i ricorso principale formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo Q uadro allegat o alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 485, 489, e 569 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in quanto la sentenza impugnata avrebbe confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l’immissione in ruolo con la differente questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore assunto a tempo determinato in virtù dell’anzianità acquisita per effetto dei contratti a termine stipulati, erroneamente individuando il fondamento giuridico della pretesa del lavoratore al riconoscimento dell’integrale servizio svolto pre-ruolo, ai fini dell’anzianità lavorativa, nella clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea, senza attribuire rilievo alla circostanza decisiva dell’avvenuta immissione in ruolo, dovendosi, in esito a tale evento, computarsi l’anzianità in base alla normativa interna vigente in tema di ricostruzione di carriera e avendo, al contrario, la Corte d’appello riconosciuto una disciplina di maggior favore (atteso che per i lavoratori a tempo determinato è sufficiente che abbiano lavorato per centottanta giorni perché l’anno scolastico venga computato per intero come anno di anzianità), sostituendosi di fatto al legislatore; 1.1. preliminarmente, occorre rilevare che non risulta che il Ministero abbia proposto ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui posizion i r isulta no esaminat e nella motivazione ed indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, sicché nei loro confronti si è comunque determinato il passaggio in giudicato dellerelative statuizion i ;1.2. in ogni caso, il motivo, siccome formulato, è in larga misura inammissibile; 1.3. occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. Sez. L, 28/11/2019, n. 31149 e Cass. Sez. L, 19/08/2020 , n. 17314,l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, lemaggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richieder e, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a finigiuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; 1.4.si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quantonon coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; 1.5.in particolare, per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio giàindicato dall’art. 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. Sez. L, 07/11/201 6 n. 22558, richiamata da numerose pronunceconformi), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297 del 1994 p er il personale docente e negli artt. 569 e seguenti delrichiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149 del 2019 cit.per i docenti, e Cass. Sez. L, 28/11/2019, n. 31150 per gli a.t.a.); 1.6. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare lacompatibilità con il diritto dell’Unione della disciplinacontrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificat o l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislat ore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità maturata , una volta conclusoil contratto a tempo indeterminato; 1.7. la Corte territoriale , pur considerando le caratteristiche specifiche della ricostruzione della carriera, quale determinato istituto del diritto scolastico che si adotta allorché un lavoratore viene assunto in via definitiva e si procede a determinare il suo servizio pre-ruolo ai fini dell’inquadramento nella corretta posizione stipendiale, ha ritenuto che, una volta affermato dal giudice di primo grado il diritto dei ricorrenti alla considerazione integrale dell’anzianità ai fini degli aumenti di stipendio, ne derivi come corollario che pure la ricostruzione della carriera di cui agli artt. 485- 489 (per i docenti) e 569-570 (per gli a.t.a.) del d.lgs. n. 297 del 1994 debba esser fatta considerando tutta l’anzianità già maturata all’atto dell’immissione in ruolo, e non solo una parte, come invece previsto dalle norme citate; 1.8. rispetto a tale affermazione, in sé non corretta, avuto riguardo all’interpretazione resa da questa Corte (in particolare, Cass. Sez. L, nn. 31149 e 31150 del 2019, citt., e successive conformi), le censure sviluppate nel motivo, prima che infondate, quanto alla generica affermazione di compatibilità euro-unitaria della normativa interna vigente in tema di ricostruzione di carriera, sono inammissibil i in quanto, in violazione d el principio di specificità, non consentono di discernere le posizi oni dei lavoratori, neppure sotto il profilo della qualifica e del servizio svolto (di docente ovvero di a.t.a.) al fine di verificare la fattispecie concreta dedotta in giudizio, secondo i principi di diritto enunciati in proposito da questa Corte nei precedenti dianzi richiamati; 2.con il primo motivo del ricorso incidentale i lavoratori denuncia no la violazione e falsa applicazione della clausola 5 punto 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CEe degli artt. 5 e 6 impegno 4 e art. 24 della [OSCURATO:PERSONA] europea, eccependosi in via subordinata l’incostituzionalità degli artt. 1, 95, 131, 132 della l. n. 107 del 2015, per il mancato riconoscimento del danno ai lavoratori stabilizzati; 2.1. il motivo è infondato, come da consolidato indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass. Sez. L, 12/02/2020, n. 3472), secondo cui «Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto», indirizzo dal quale non vi sono motivi per discostarsi, considerato che in tale decisione si afferma espressamente che «l’immissione in ruolo avvenuta in virtù del sistema di avanzamento reso possibile dalle previdenti regole sul reclutamento e anche dai piani straordinari ordinari di assunzione previsti dalle leggi dall’art. 1 c. 605 lett. c della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, rispetta i principi di equivalenza e di effettività perché il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque ottenuto per il (tardivo) funzionamento del sistema di reiterazione assunzioni il medesimo “bene della vita”per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio (sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016, p. n. 85) e perché ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quest’ultima» (Cass. Sez. L, n. 3472 del 2020, cit. par. 55); 2.2. l’ampia motivazione riportata nel precedente citato, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consente di disattendere anche la sollecitazione a disporre il rinvio della questione alla Corte di giustizia UE, considerato che questa Corte si è già espressa nel senso della conformità dell’opzione ermeneutica qui condivisa alla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato nonché sull’esclusione dei denunciati profili di incostituzionalità, senza che siano state prospettate argomentazioni che inducano a rivedere il predetto convincimento;3. con il secondo motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., sotto il profilo della omessa pronuncia o motivazione apparente, per il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale e del danno ulteriore per tutti i lavoratori, anche quelli stabilizzati; 3.1. il motivo, nei limiti di ammissibilità della censura, ristretti alla omessa pronuncia o motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,risultando inammissibile nel resto per la preclusione derivante dalla cd. “doppia conforme”, è infondato, avendo la Corte d’appello disatteso la domanda sulla base di succinta (ma non apparente) motivazione di condivisione dell’assunto del primo giudice, che aveva ritenuto (non già la domanda bensì) la relativa allegazione generica; 4. con il terzo motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 112 e 132 n.4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in subordine omessa e/o manifestamente illogica motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per i lavoratori per i quali la Corte d’appello ha respinto la domanda risarcitoria in quanto non era risultata chiarita la posizione lavorativa, sul rilievo che tale comportamento avrebbe impedito di stabilire se rient ra ssero o meno fra i lavoratori aventi diritto al riconoscimento economico, situazione che attinge ormai la posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che [OSCURATO:PERSONA] era stata stabilizzata ai sensi della l. n. 197 del 2015 in data 1 settembre 2015, con decorrenza economica 21 novembre 2015;4.1. il motivo è fondato, in quanto la Corte d’appello, sul mero rilievo che non risultava accertata la posizione dei lavoratori in questione (vale a dire se fossero o menostabilizzati), ha disatteso la domanda intesa al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine sostanzialmente senza motivare in proposito; la sentenza va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame delle posizioni dei lavoratori menzionati, che, secondo quanto si assume nel ricorso incidentale senza contestazione da parte del Ministero, non risultano ancora stabilizzati; 5. con il quarto motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345, 112 e 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., sotto diversi profili e segnatamente: a) in ordine alla decisione sulla ricostruzione della carriera ai fini contributivi e previdenziali, ritenuta inammissibile in quanto erroneamente considerata domanda nuova, non proposta in primo grado, ove sarebbe stata avanzata solo la ricostruzione della carriera, contrariamente a quanto desumibile dall’atto introduttivo; b) per non aver condannato il Ministero ai maggiori importi riconosciuti dal CTU nominato in appello, in quanto era stato erroneamente ritenuto ostativo il divieto di reformatio in peius per non esse re stata proposta impugnazione sul punto, contrariamente a quanto desumibile dall’atto di appello; 5.1. il motivo, inteso a censurare due distinte statuizioni, non è fondato; 5.2. infatti, quanto alla domanda relativa alla ricostruzione della carriera anche ai fini contributivi e previdenziali, rispetto alla quale i lavoratori avevano proposto appello incidentale sul rilievo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di provvedere, la Corte territoriale ha ritenuto la domanda nuova «perché nelle conclusioni formulate in primo grado i ricorrenti non hanno chiesto che la nuova ricostruzione della carriera sia valida anche ai fini previdenziali; la relativa specificazione è stata aggiunta solo nelle conclusioni formulate in questo giudizio di appello»; tale circostanza è stata sostanzialmente ammessa nello stesso ricorso incidentale (p. 68), ove si afferma che nelle conclusioni rassegnate in primo grado si era chiesta genericamente la ricostruzione della carriera, sostenendosi tuttavia che la specificazione anche ai fini pensionistici era desumibile dal corpo dell’atto e dalla richiesta di CTU, argomentazioni che non valgono tuttavia a confutare la correttezza della valutazione resa sul punto dalla Corte di merito; 5.3. parimenti infondata è la censura relativa al mancato riconoscimento dei maggiori importi indicati dal CTU nominato in appello, considerato che dai motivi di impugnazione proposti dai lavoratori, per come riportati nel ricorso e per quanto desumibile dagli atti, la cui disamina risulta ammissibile in relazione al vizio censurato, emerge che l’assunto degli appellanti incidentali era inteso ad escludere completamente l’incidenza della prescrizione («senza tener conto di alcuna prescrizione dei diritti »), sicché non era stataavanzata alcuna specifica censura intesa al riconoscimento di maggior somme, ad esempio , per effetto di una più completa considerazione dei servizi prestati, come annotato nella sentenza impugnata, bensì la prospettazione era intesa piuttosto all’invocato rigetto dell’eccezione di prescrizione, istanza disattesa espressamente dalla Corte territoriale (come si specificherà in relazione al sestomotivo del ricorso incidentale); 6. con il quinto motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 329, 340 cod. proc.civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., e conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per aver respinto la domanda di risarcimento avanzata da [OSCURATO:PERSONA] violazione del giudicato interno, formatosi per effetto della mancata formulazione di specifica domanda da parte del Ministero; 6.1. il motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha chiaramente disatteso la domanda risarcitoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] «che risulta essere assunta su posto vacante e disponibile per meno di trentasei mesi, e cioè solo nell’a.s. 2003/2003 e nell’a.s. 2008/2009»; pertanto, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in materia, a partire dalle pronunce rese a seguito dell’udienza del 18 ottobre 2016(«nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare ilricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.»: Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22552 e successive conformi, fra molte Cass. Sez. 6- L, 20/04/2018, n. 9861; «in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l.n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.»: Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22552 e successive conformi, fra molte Cass. Sez. 6 - L, 20/04/2018, n. 9861) . Non ricorre, poi, il denunciato vizio di ultrapetizione, considerato che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria, sicché nessun giudicato, neppure implicito,si era formato sul punto; 7. con il sesto motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2796 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per omessa pronuncia sulla inammissibilità dell’eccezione di prescrizione; 7.1. il motivo è infondato, posto che la Corte di merito ha espressamente respinto il motivo di appello relativoalla prescrizione, così disattendendo, anche implicitamente, tutte le argomentazioni addotte per escludere l’operatività della prescrizione eccepita dall’amministrazione; 8. la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al l’unico motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà anche a disciplinare la spese del giudizio di legittimità per i lavoratori interessati dal giudizio di rinvio, mentre nei rapporti fra il Ministero e gli altri ricorrenti incidentali le spese vanno compensate per reciproca soccombenza; 9. sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per i rico rrenti incidentali , eccettuati Merli, Sanna, Congiu e Caboni , mentre la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016;Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per le relative spese del giudizio di legittimità, rigetta nel resto il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite fra il Ministero ed i restanti ricorrenti incidentali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ri
Sentenza Cassazione n. 13151/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris