CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; 3 . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso tale decisione, l'imputato, personalmente, ricorre per cassazione deducendo l'omessa assunzione di una prova decisiva e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 siglier estensor Il Presidente I [OSCURATO:PERSONA] 20 L