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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11359/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte di Cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorrente, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso straordinario avverso Sez. 2, n. 20180 15/03/2022, Minzoturo; Rilevato che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione dì un errore di fatto proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264049; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, dep. 2012, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246); Rilevato che non risulta che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] fosse munito di procura speciale; Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte di Cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorrente, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso straordinario avverso Sez. 2, n. 20180 15/03/2022, Minzoturo; Rilevato che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione dì un errore di fatto proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264049; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, dep. 2012, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246); Rilevato che non risulta che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] fosse munito di procura speciale; Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 11359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris