CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31580/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'erronea valutazione di sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 337 cod. pen. e l'erronea qualificazione del fatto, e con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in ragione del difetto dell'elemento soggettivo; Considerato che questi motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità e, comunque, sono meramente reiterativi di censure disattese con motivazione congrua dalla Corte di appello; Ritenuto che il quarto motivo, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto (pag. 3 della sentenza impugnata) e si limita a sollecitare una rinnovata valutazione di merito sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 lug