CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 32392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1125 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale incalce al ricorso per cassazione (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:accertamento induttivo–prova dei costi–iva e II.DD. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l a Campania n. 4321 / 15 / 2 0 2 2 depositata in data 2 4 / 0 5 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificato il 23/12/19, per IRES, IRAP, IVA, anno 2017; l’ atto in argomento si fondava sul PVC notificato in data 20/3/19 : da questo si evincevache, nel corso di una verifica nei confronti di altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]., era risultata una commistione contabile tra questa ela odierna appellante. La documentazione della [OSCURATO:PERSONA] si rivelava, inoltre, secondo i controlli operati, ben poco attendibile. Da qui allora l’accertamento sintetico, con metodo induttivo, di cui all’art. 38 d.p.r. 600del 19 73, cui l’Amministrazione era addivenuta nella specie; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava la contribuente società; - con la pronuncia qui gravata, la CTR ha confermato la statuizione di primogrado ritenendo del tutto inattendibili le scritture contabili; quindi, secondoil giudice del merito, era legittimo il ricorso da parte dell’Ufficio all’accertamento induttivo; inoltre , la sentenza di merito ha escluso il diritto della contribuente alla detrazione con riferimento a importi contabilizzati, nell’ambito di scritture contabili complessivamente inattendibili; -ricorre a questa Corte la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a duemotivi di ricorso; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Consideratoche: -il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto dimotivazione, in violazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d. Lgs n. 546 del1992 e degli artt. 112 e 132 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360, co.4, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 c.p.c.;secondo parte ricorrente la sentenza impugnata è nulla in quanto viziatada un evidente difetto di motivazione e, soprattutto, emessa in manifesta violazione dei dettami di legge in merito al contenuto obbligatorio. La Corte di Giustizia di secondo grado ha ritenuto, in forza dital prospettazione, apoditticamente fondata le tesi dell’Agenzia delle Entratesenza farsi carico delle puntuali argomentazioni e considerazioni espostedalla ricorrente; -il motivo è infondato; - la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da nonattingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto2019, n. 20921). Nel presente caso, la motivazione, condivisibile omeno, esula dall’apparenza, non trovando collocazione neppure tra le motivazionicontraddittorie e perplesse, perché al contrario sorretta da logicitàe analisi degli elementi ritenuti evidentemente più significativi ai fini del decidere; essa si pone quindi al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”(Cass. Sez. Un. sent. n. 8053/2014); - il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 co. 2 e dell’art. 53 Cost. in relazione all’art.360 c.p.c., co.1 n. 3 , per avere il giudice del merito erroneamente ritenutoche l’accertamento in via induttiva di maggiori ricavi escludesse ilnecessario riconoscimento di maggiori costi; -il motivo, con riferimento all’imposizione reddituale, è fondato; - è ormai ius receptum ( tra molte, vedasi Cass. Sez.5, Ordinanza n. 34996 del 28/11/2022) che in tema di imposte sui redditi,l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 diaccertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre – salvo quanto subito dopo si dirà - in caso diaccertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza dicosti deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficiopossa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario; - peraltro, il principio di cui sopra è risultato poi – per quanto qui non interessi,trattandosi nella fattispecie di accertamento induttivo – anche ai casi di utilizzo da parte dell’Ufficio del metodo accertativo di tipo analitico- induttivo (quindi non di induttivo “puro”); si è infatti stabilito chein tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico - induttivo, pervero a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che haoperato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati,e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dicosti di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti ( in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 18653 del 03/07/2023); -diversamente, quanto all’iva, il motivo è infondato; -in tema di i va, questa Corte è invece ferma nel chiarire che nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediante l'allegazione degli elementi reddituali idonei a inciderenegativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione "iuxta alligata et probata partium" ( in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 37260 del 29/11/2021 ma in argomento anche Cass.Sez. 5 , Sentenza n. 24778 del 04/12/2015); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -invero, con riguardo al tributo iva, la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sull'esercizio del diritto alla detrazione dell’ IVA allorché il contribuente ometta di richiedere la detrazione del tributo in argomento a monte nel termine di decadenza dicui all’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. civ., 30 luglio 2020, n.16367) ovvero sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente, esibita all'Amministrazionefinanziaria in sede di verifica (Cass. civ., 24 febbraio 2016,n. 3586); - nel caso di specie, non risulta dalle considerazioni espresse dal ricorrenteche questi avesse provveduto ad esercitare il proprio diritto alladetrazione entro il termine sopra indicato e, d’altro lato, il giudice delgravame ha accertato che “ venivano così verificate gravi irregolarità, che rendevano del tutto inattendibili le scritture contabili”; tale inattendibilitàesclude quindi che – sia pure in parte – possa ritenersi a finiiva provata la sussistenza di iva a credito (rispettosa dei requisiti di certezza e inerenza) suscettibile di esser riconosciuta in detrazione rispettoall’iva a debito; - pertanto, il secondo motivo va accolto limitatamente ai rilievi a fini dell’imposizioneIRES e IRAP ; quanto all’iva, il motivo in argomento va rigettato; p.q.m. accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo ; c