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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42454/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -2177(38-a"-P34l;) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte dì appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il ricorso è inammissibile per tardività, atteso che il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso per cassazione veniva a scadere il 15 ottobre 2021 (lo stesso decorrendo dal 1 settembre 2021, venendo a scadere il termine per il deposito della sentenza di appello il 9 agosto 2021), di modo che la proposta impugnazione, eseguita per via telematica in data 25 ottobre 2021 (come da certificazione in atti in data 26 ottobre 2021, aaf. 7) e mediante posta raccomandata nella stessa data (come da piego custodito in atti, aff. 8), è fuori termine; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -2177(38-a"-P34l;) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte dì appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il ricorso è inammissibile per tardività, atteso che il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso per cassazione veniva a scadere il 15 ottobre 2021 (lo stesso decorrendo dal 1 settembre 2021, venendo a scadere il termine per il deposito della sentenza di appello il 9 agosto 2021), di modo che la proposta impugnazione, eseguita per via telematica in data 25 ottobre 2021 (come da certificazione in atti in data 26 ottobre 2021, aaf. 7) e mediante posta raccomandata nella stessa data (come da piego custodito in atti, aff. 8), è fuori termine; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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