CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso deduce: 1) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90; 2. Motivazione illogica e contraddittoria in relazione ai criteri di determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico ed incentrato su doglianze palesemente versate in fatto; il ricorrente non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte d'appello, che, ripercorrendo nel dettaglio la vicenda, ha ricostruito in modo puntuale gli elementi risultanti a carico dell'imputato, dando conto in modo adeguato delle ragioni del convincimento raggiunto. In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Del pari manifestamente infondata è la doglianza concernente il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Deve rilevarsi come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta di negare le circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di positivi elementi di valutazione in favore dell'imputato. Si è precisato, in sentenza, come nessun rilievo possa essere attribuito al fatto che Coppolíno abbia spontaneamente consegnato lo stupefacente, non potendosi reputare tale comportamento indice di effettiva resipiscenza. Tale motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]