CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 27912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30655-2021 per regolamento di competenza proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO, 7, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 1771/2021 del TRIBUNALE di TRANI, pubblicata e notificata il 26/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede di affermare la competenza del Giudice di Pace di Verona. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 1771/2021 del Tribunale di Trani, che era stato adito in sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a nove verbali redatti dalla polizia municipale del Comune di Valeggio sul Mincio per violazioni del codice della strada. Il Tribunale, pronunciando sull'eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Valeggio sul Mincio e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la propria incompetenza, essendo competente a decidere il Giudice di pace di Verona, in base ai principi enunciati dalle sezioni unite (Cass. n. 102161/2018) e all'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 2. Le controparti Comune di Valeggio sul [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-ter, comma 2 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso invoca la nullità dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudicante avrebbe dovuto confermare la propria competenza a decidere la causa, sulla base di tre motivi. 1. Il primo motivo lamenta che il Tribunale ha dichiarato d'ufficio la propria incompetenza per ragioni di materia, mentre le controparti avevano eccepito l'incompetenza per territorio e valore, così che il ricorrente non poteva essere condannato alla corresponsione delle spese legali; inoltre l'incompetenza per materia era stata dichiarata intempestivamente, ben oltre lo sbarramento dell'art. 38 c.p.c., senza avere messo l'opponente in condizione di dedurre e/o di aderire al rilievo. Il motivo è infondato. A fronte dell'eccezione di incompetenza proposta dai convenuti Comune di Valeggio sul [OSCURATO:SOCIETA]., il giudice, alla prima udienza, ha qualificato l'eccezione come di Ric. 2021 n. 30655 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- incompetenza funzionale, tempestiva e di "verosimile fondatezza", eccezione che avrebbe risolto con ordinanza, previa precisazione delle conclusioni delle parti (v. il verbale dell'udienza del 7 luglio 2021); all'udienza successiva, tenutasi il 10 ottobre 2021 (v. il verbale dell'udienza), l'opponente e il Comune di Valeggio sul [OSCURATO:SOCIETA]. hanno richiamato le precedenti conclusioni; il giudice si è quindi riservato di decidere e ha poi pronunciato l'ordinanza impugnata il giorno successivo. Il Tribunale ha pertanto rispettato l'art. 38 c.p.c. e all'opponente è stata data la possibilità di dedurre difese (né vale al riguardo il precedente di questa Corte invocato dal ricorrente, ossia Cass. n. 14170/2019, trattandosi della diversa ipotesi della tardiva proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile da parte del convenuto). Quanto alle spese, va precisato che l'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, "(e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio), ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento" (così Cass.11764/2016). 2. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi: - il Tribunale, nel dichiararsi incompetente, non ha considerato il contenuto dell'atto dell'opponente e le relative domande al fine di valutare la loro riferibilità all'azione recuperatoria o la loro riferibilítà all'azione ex art. 615 c.p.c., in quanto finalizzate a fare dichiarare la carenza dì legittimità del titolo ad essere posto ìn esecuzione mancando í requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.; - il Tribunale ha erroneamente assimilato l'ipotesi per cui è causa a quella dell'opposizione al fermo amministrativo e all'iscrizione ipotecaria, quando invece avrebbe dovuto ritenersi competente, trattandosi di decidere una opposizione ex art. 615, comma primo c.p.c. Ric. 2021 n. 30655 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- I motivi non possono essere accolti. Il ricorrente precisa che nel caso in esame l'opposizione non aveva natura recuperatoria, essendo diretta a rilevare vizi formali successivi alla formazione del titolo esecutivo. In tal caso la controversia riguarda il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente così che si tratta di una opposizione esecutiva - come d'altro canto sostiene il ricorrente - e l'individuazione del giudice competente va stabilita secondo gli ordinari criteri, che attribuiscono la competenza al giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Questa Corte ha precisato (v., da ultimo, Cass. 40561/2021) che il titolo alla base dell'esecuzione iniziata per la riscossione del pagamento di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada è l'ordinanza-ingiunzione, la cui impugnazione è devoluta al giudice di pace dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011, così che anche l'opposizione all'esecuzione spetta al giudice di pace, come ha correttamente affermato il Tribunale di Trani nell'ordinanza impugnata. II. Il Tribunale di Trani ha però, dal punto dì vista territoriale, erroneamente individuato la competenza del Giudice di pace di Verona, quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, in applicazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, disposizione dettata per l'opposizione al pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'art. 3 del t.u. approvato con r.d. n. 639/1910. Nel caso in esame, di opposizione in materia di sanzioni per violazioni al codice della strada, la competenza spetta invece al giudice di pace del luogo dove è stata notificata la cartella di pagamento in applicazione del comma 3 dell'art. 480 c.p.c. (v. in tal senso, oltre Cass. 40561/2021 già menzionata, Cass. 8704/2011 e Cass.19579/2015). Ric. 2021 n. 30655 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -4- Il giudice competente a decidere la causa è pertanto il Giudice di pace di Barletta, luogo nel quale è stata notificata l'ingiunzione di pagamento (v. p. 2 della memoria del ricorrente). La causa dovrà pertanto essere riassunta nei termini di legge innanzi al Giudice di pace dì Barletta. Non vi è luogo a provvedimento sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese nel presente procedimento. P.Q.M. La Corte rigetta i motivi fatti valere dal ricorrente e, decidendo sul ricorso, dichiara la competenza del Giudice di pace di Barletta, davanti al quale dovrà essere riassunta la causa nei termini di l