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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05872/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone, nell'interesse degli stessi, ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Bari in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, cod. pen., 81, 110, 603-bis, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 81, 110, 61 nn. 7 e 11, 629 cod. pen., 37 L. 689/1981, 648-ter 1 cod. pen. ascritti alla sola [OSCURATO:PERSONA] e al reato di cui agli artt. 81, 110, 640-bis cod. pen. ascritto a tutti i predetti imputati.

2. Con il ricorso, si eccepisce violazione dell'art. 12-sexies d.l. 356/1992 nonché illogica e contraddittoria motivazione con riguardo alla disposta confisca e al trattamento sanzionatorio.

2.1. Quanto alla confisca, si sostiene che non sussisterebbe sproporzione tra redditi riconducibili al nucleo familiare della Macchia e il valore dei beni oggetto di confisca, perché dall'analisi dei redditi dichiarati nel periodo 2011- 2015 si evincerebbe l'esistenza di disponibilità finanziarie lecite da parte dell'imputata, sufficienti a dar conto dell'acquisto dei beni oggetto di confisca.

Per tali ragioni, i criteri di calcolo applicati dal giudice risulterebbero del tutto illogici.

2.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, sarebbe immotivato il calcolo della pena applicata agli imputati, atteso che essa è stata irrogata in misura superiore rispetto a quella inflitta ai coimputati.

L'univocità della condotta, infatti, avrebbe consentito di prendere in considerazione la possibilità di partire dal medesimo calcolo di pena.

3. In data 23/03/2020 sono pervenuti in cancelleria motivi aggiunti, a firma del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

2. Con riguardo alla confisca va ricordato, in linea generale, che il relativo istituto, disciplinato dal d.l. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito nella legge n. 356 del 1992, e oggi confluito nell'art. 240-bis cod. pen., è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia disciplinata dalla legge n. 575 del 1965 e la stessa finalità preventiva (Sez.

U, 17 luglio 2001, Derouach, Rv. 219221); a suo fondamento si indica la presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita nei confronti del soggetto condannato perché responsabile di episodi criminosi di particolare gravità ed allarme sociale sul presupposto della sproporzione tra il valore del bene ed i redditi denunciati e l'attività economica dallo stesso svolta, con imposizione sul condannato titolare o detentore di quei beni, dell'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare tale presunzione, perché dimostrativi della loro lecita origine e di elidere in tal modo l'efficacia probatoria dei dati contrari offerti dall'accusa.

Si è, invece, escluso che la disposizione di legge pretenda, sia un collegamento tra i beni del condannato ed il delitto "presupposto" quale profitto o provento dello stesso, sia un nesso pertinenziale tra i beni sottoposti a confisca e il reato per il quale è stata riportata condanna, restando, quale conseguenza di tali premesse, indifferente l'epoca dell'acquisto del bene ed il suo valore, nel senso che la confisca opera anche nel caso in cui i beni risultino acquisiti al patrimonio del condannato in epoca precedente o successiva ai fatti contestati per i quali sia intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez.

U, n. 920 del 17 dicembre 2003, Montella, Rv. 226490-01).

Nella sentenza n. 33 del 2018, la Corte costituzionale, chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale dell'art. 12- sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti presupposti, dopo avere richiamato le consistenti modifiche apportate al testo normativo dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e le linee di tendenza della novellazione, orientata al potenziamento ed all'ampliamento del campo di operatività della confisca "allargata", ha confermato l'estraneità all'istituto del nesso di derivazione dei beni confiscabili dal reato per cui è stata pronunciata condanna ed anche del collegamento tra i medesimi beni ed una più generica attività criminosa del condannato, poiché, in presenza delle condizioni indicate dalla norma, opera la presunzione relativa di illegittima acquisizione dei beni stessi.

Ha, pertanto, riconosciuto che la coerenza di tale presunzione col sistema dei valori costituzionali passa attraverso l'applicazione della confisca secondo il criterio, di matrice interpretativa, della «ragionevolezza temporale»: in altri termini, ha ribadito quanto affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'[OSCURATO:PERSONA]. 256882), ossia che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna.

La ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intiera vita del condannato.

Risultato che renderebbe particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare.

La Corte costituzionale ha così avvertito la necessità di specificare che l'area della «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, va determinata in riferimento alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela, di talché spetta al giudice la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore - le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato.

2.1. Tutto ciò ricordato e premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, 26/09/2019, Savin), il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, correttamente applicando i principi dianzi ricordati, ha adeguatamente e puntualmente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti della disposta confisca, richiamando con precisione gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza - i quali hanno dimostrato l'esistenza di una chiara sproporzione tra il valore del patrimonio e il reddito dichiarato dagli imputati — nonché in ordine alla sussistenza del requisito della "ragionevolezza temporale", cui, come si è più sopra detto, deve essere rapportata la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto di ablazione.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone, nell'interesse degli stessi, ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Bari in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, cod. pen., 81, 110, 603-bis, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 81, 110, 61 nn. 7 e 11, 629 cod. pen., 37 L. 689/1981, 648-ter 1 cod. pen. ascritti alla sola [OSCURATO:PERSONA] e al reato di cui agli artt. 81, 110, 640-bis cod. pen. ascritto a tutti i predetti imputati. 2. Con il ricorso, si eccepisce violazione dell'art. 12-sexies d.l. 356/1992 nonché illogica e contraddittoria motivazione con riguardo alla disposta confisca e al trattamento sanzionatorio. 2.1. Quanto alla confisca, si sostiene che non sussisterebbe sproporzione tra redditi riconducibili al nucleo familiare della Macchia e il valore dei beni oggetto di confisca, perché dall'analisi dei redditi dichiarati nel periodo 2011- 2015 si evincerebbe l'esistenza di disponibilità finanziarie lecite da parte dell'imputata, sufficienti a dar conto dell'acquisto dei beni oggetto di confisca. Per tali ragioni, i criteri di calcolo applicati dal giudice risulterebbero del tutto illogici. 2.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, sarebbe immotivato il calcolo della pena applicata agli imputati, atteso che essa è stata irrogata in misura superiore rispetto a quella inflitta ai coimputati. L'univocità della condotta, infatti, avrebbe consentito di prendere in considerazione la possibilità di partire dal medesimo calcolo di pena. 3. In data 23/03/2020 sono pervenuti in cancelleria motivi aggiunti, a firma del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 2. Con riguardo alla confisca va ricordato, in linea generale, che il relativo istituto, disciplinato dal d.l. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito nella legge n. 356 del 1992, e oggi confluito nell'art. 240-bis cod. pen., è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia disciplinata dalla legge n. 575 del 1965 e la stessa finalità preventiva (Sez. U, 17 luglio 2001, Derouach, Rv. 219221); a suo fondamento si indica la presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita nei confronti del soggetto condannato perché responsabile di episodi criminosi di particolare gravità ed allarme sociale sul presupposto della sproporzione tra il valore del bene ed i redditi denunciati e l'attività economica dallo stesso svolta, con imposizione sul condannato titolare o detentore di quei beni, dell'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare tale presunzione, perché dimostrativi della loro lecita origine e di elidere in tal modo l'efficacia probatoria dei dati contrari offerti dall'accusa. Si è, invece, escluso che la disposizione di legge pretenda, sia un collegamento tra i beni del condannato ed il delitto "presupposto" quale profitto o provento dello stesso, sia un nesso pertinenziale tra i beni sottoposti a confisca e il reato per il quale è stata riportata condanna, restando, quale conseguenza di tali premesse, indifferente l'epoca dell'acquisto del bene ed il suo valore, nel senso che la confisca opera anche nel caso in cui i beni risultino acquisiti al patrimonio del condannato in epoca precedente o successiva ai fatti contestati per i quali sia intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. U, n. 920 del 17 dicembre 2003, Montella, Rv. 226490-01). Nella sentenza n. 33 del 2018, la Corte costituzionale, chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale dell'art. 12- sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti presupposti, dopo avere richiamato le consistenti modifiche apportate al testo normativo dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e le linee di tendenza della novellazione, orientata al potenziamento ed all'ampliamento del campo di operatività della confisca "allargata", ha confermato l'estraneità all'istituto del nesso di derivazione dei beni confiscabili dal reato per cui è stata pronunciata condanna ed anche del collegamento tra i medesimi beni ed una più generica attività criminosa del condannato, poiché, in presenza delle condizioni indicate dalla norma, opera la presunzione relativa di illegittima acquisizione dei beni stessi. Ha, pertanto, riconosciuto che la coerenza di tale presunzione col sistema dei valori costituzionali passa attraverso l'applicazione della confisca secondo il criterio, di matrice interpretativa, della «ragionevolezza temporale»: in altri termini, ha ribadito quanto affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'[OSCURATO:PERSONA]. 256882), ossia che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna. La ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intiera vita del condannato. Risultato che renderebbe particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare. La Corte costituzionale ha così avvertito la necessità di specificare che l'area della «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, va determinata in riferimento alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela, di talché spetta al giudice la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore - le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento - il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato. 2.1. Tutto ciò ricordato e premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, 26/09/2019, Savin), il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, correttamente applicando i principi dianzi ricordati, ha adeguatamente e puntualmente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti della disposta confisca, richiamando con precisione gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza - i quali hanno dimostrato l'esistenza di una chiara sproporzione tra il valore del patrimonio e il reddito dichiarato dagli imputati — nonché in ordine alla sussistenza del requisito della "ragionevolezza temporale", cui, come si è più sopra detto, deve essere rapportata la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto di ablazione. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere est
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