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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08864/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20872/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende . -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1516/2019 depositata il 04/04/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del27 marzo 202 4 .

Rilevato che:

1. con atto di citazione notificato in data 16/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere socio unico di [OSCURATO:PERSONA](“CI” Srl), convenne davanti al Tribunale di Milano, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del liquidatore giudiziale [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di compratrice di alcuni immobili ad essa ceduti dalla società, per ottenere la declaratoria di nullità o di annullamento della compravendita notarile del 27/06/2012, o perché fosse dichiarata l’inefficacia dell ’atto ai sensi dell’art. 2901 , cod. civ., o infine la sua rescissione per lesione ultra dimidium ex art. 1448 , cod. civ;

2. i convenuti, costituendosi, chiesero il rigetto delle domande per difetto di legittimazione attiva dell’attore e, quanto alla domanda di rescissione, ne eccepirono la prescrizione. [OSCURATO:SOCIETA] propose anche domanda riconvenzionale affinché venisse dichiarata l’inesistenza e/o la nullità della deliberazione dell’assemblea dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] del 03/08/2004 che revocava il liquidatore giudiziale, e occorrendo, la nullità e/o inesistenza dell’atto di cessione di quote stipulato in data 27/07/2005, con ordine di cancellazione dell’atto dal registro delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], germani dell’attore, nella loro veste di soci della [OSCURATO:SOCIETA] con una partecipazione del 60% , spiegarono inter vento volontario e chiesero il rigetto della domanda del fratello e, in via riconvenzionale, l’accertamento che essi erano titolari della quota dichiarata;

3. il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8909/2017, rigettò le domande dell’attore per carenza di legittimazione ad agire, a causa della mancanza della qualità di socio; dichiarò che si era formato il giudicato sulla titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura del 30% ciascuno, delle quote societarie, nonché sull’inefficacia della delibera zione assembleare del 03/08/2004 e dell’atto di cessione di quote del 21/07/2005, e ordin ò la cancellazione dal registro delle imprese dell’atto di revoca del liquidatore giudiziale [OSCURATO:PERSONA], di cui al verbale dell’assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; infine, aderendo alle domande dei convenuti e intervenienti, condannò l’attore al risarcimento dei danni ex art. 96, cod. proc. civ.;

4. proposta impugnazione dal soccombente, la Corte d’appello di Milano, nella resistenza delle altre parti, ha respinto l’appello e ha condannato l’appellante al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ., nella misura di € 10.000,00, in favore di ciascun appellato;

5. la decisione della Corte di Milano, per quanto qui rileva, in sintesi, si fonda sulle seguenti ragioni: (a) [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio spendendo la qualità di socio unico della [OSCURATO:SOCIETA], in forza dell’atto di cessione delle quote del 21/07/2005, atto la cui nullità, al contrario di quanto afferma l’appellante, è stata accertata, con efficacia di giudicato, in numerosi giudizi: sentenze nn. 6673/2005, 2790/2005, del Tribunale di Milano; sentenza n. 4771/2015, anch’essa passata in giudicato, con cui la Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio ( in esito a Cass. pen. n. 51174/2013, che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di falso ideologico, contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ha (ri ) affermato che, in ragione di quanto accertato da lla sentenza n. 2417/1991 del Tribunale civile di Milano (confermata dalla Corte d’appello e dalla Cassazione ) , avente ad oggetto la divisione di eredità, doveva ritenersi accertata in capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità del 60% delle quote societarie.

La stessa Corte, sulla base di detto assunto, ha ribadito perciò la nullità dell’atto di trasferimento delle quote avendo con esso [OSCURATO:PERSONA] (anche quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) falsamente dichiarato al notaio rogante di vendere a [OSCURATO:PERSONA] l’intero capitale sociale della società, dichiarazione della cui falsità era pienamente consapevole lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza n. 4771/2015, nel confermare la condanna al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha affermato, altresì , non solo la nullità , ma l ’ illiceità dell’atto, ex art. 1418, cod. civ., che era il punto di approdo di una serie di condotte già sanzionatecon le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato “di mettere le mani con mezzi illeciti sul patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], a danno dei proprietari della maggioranza del capitale sociale”, con ciò negando,in radice, per l’accertata nullità della causa, la possibilità di conversione del negozio sostenuta dall’appellante.

Del resto, spiega il giudice d’appello, anche a voler accedere alla tesi della prospettata e perdurante validità dell’atto per la parte non colpita da nullità, tale conclusione poggerebbe sull’investigazione e sull’accertamento dell’effettiva volontà dei contraenti, ciò che nella specie non sarebbe consentit o per l’assenza di specifiche deduzioni sul punto da parte dell’appellante, nulla essendo stato dedotto né chiesto di provare in prime cure, sicché difetterebbero comunque i presupposti per affermare, come sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], che egli sarebbe legittimato all’introduzione delle domande di nullità, rescissione, simulazione, in quanto socio al 40% della società.

Per di più, come già affermato dal giudice di prime cure, l’atto in questione non era mai nemmeno stato depositato né trascritto presso il registro delle imprese, rimanendo perc iò inopponibile alla società a norma dell’art. 2470, cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] inoltre accertato che si è formato il giudicato anche sull’inefficacia della deliberazione assembleare del 03/08/2004 : l’accertamento è necessitato dalla domanda riconvenzionale della società, nonché dalla prospettazione dell’attore secondo cui il contrattodi cessione dei beni della società oggetto del giudizio deve ritenersi invalido posto che, revocata con detta delibera la nomina del liquidatore giudiziale [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo avrebbe agito in nome e per conto della società come falsus procurator; (b) è corretta la statuizione del Tribunale che ha negato l’asserito “accrescimento” della propria quota sociale, rivendicato dall’attore, ex artt. 674 e 2949, cod. civ., per effetto del decorso de l termine di cinque anni dall’iscrizione nei libro soci di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali titolari del 40% delle quote (come ordinato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 2417/1991), in ragione del fatto che, nell’ottica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai chiesto l’iscrizione delle loro quote nel libro soci né avrebbero mai c ontestato l’accrescimento.Ebbene, osserva la Corte di Milano , [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato l’ipotetica fonte del potere che gli avrebbe consentito di annotare nel libro soci l’accrescimento delle quote, né ha esibito il libro soci, sicché non è nemmeno possibile desumere quando la prospettata annotazione sarebbe stata iscritta, anche ai fini del decorso di un’eventuale prescrizione.

Peraltro, come sottolineato dal Tribunale, l’attore si è sempre rifiutato di mettere il libro soci a disposizione del liquidatore giudizialee, quindi, in ogni caso , egli non si potrebbe avvantaggiare della dedotta inerzia degli altri soci , i quali non avevano accesso al libro soci; (c) è condivisibile la condanna dell’attore al risarcimento dei danni exart. 96, cod. proc. civ , disposta dal Tribunale: la parte ha agito in giudizio in mala fede, spendendo la qualità di socio unico della [OSCURATO:SOCIETA], pur essendo consapevole che in numerosi giudizi, coperti da giudicato, tale sua qualità era stata esclusa e che, invece, era stata riconosciuta, sempre da sentenze passate in giudicato, la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] (indicato dall’attore come falsus procurator) ad agire in nome e per conto della società;

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

CISrl ha resistito con controricorso; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso – “Violazione ed errat o esame ed applicazione delle prove poste a fondamento della decisione in relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 3 e 5 (artt. 115 e 116 cpc, 2697, 1419, 2949 e 674 c.c.)” – lamenta che, al contrario di quanto asserisce la sentenza impugnata, non esiste alcun giudicato che abbia stabilito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono titolari del 60% del capitale sociale.

Sotto altro profilo, anche a volere ammettere tale circostanza, la Corte d’appello, la cui motivazione sul punto è erronea e smentita dalla documentazione depositata dall’attore (procure speci a li di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], affinché quest’ultimo provvedesse alla vendita delle quote in favore di [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione attiva di quest’ultimo nella qualità di socio detentore del 40% del capitale sociale;

1.1. il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni: (i) in primo luogo, il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed+esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360, cod. proc. civ.

Nella specie, il complesso motivo di ricorso, sussunto, contemporaneamente, nei diversi paradigmi della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), e dell’”omesso esame” ( ibidem n. 5), contiene - in sostanza - una critica del tutto generica, inammissibilmente ampia e incerta nella fisionomia, che finisce col demandare a questa Corte , in modo non consentito, il compito di sostituirsi al ricorrente e di enucleare, dall’insieme indistinto delle doglianze congiuntamente proposte, autonomi profili di censura (Cass. 18/04/2018, n. 9486).

Si aggiunga che le critiche, formulate in maniera generica, riguardano la statuizione della Corte d’appello che, sulla base di una motivazione ampia e puntuale, afferma che la qualità di socio dell’attore è stata esclusa da numerose pronunce passate in giudicato, compresa la sentenza della Corte d’appello n. 4771/2015, che, da un lato, conferma che Manuel e [OSCURATO:PERSONA] sono titolari del 60% delle quote della società; dall’altro, ribadisce la nullità (o, meglio, la palese ill iceità) d ell’atto di cessione delle quote del 21/07/2005, dal quale l’attore avrebbe tratto (appunto, in quanto socio) la propria legittimazione ad agire; (ii) in secondo luogo, è stato chiarito ( ex multis , Cass.29/10/2018, n. 27415) come «l ’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “ punto ” , ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez.

U, 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez.

L, 21/10/2015, n. 21439).».

È quindi inammissibile il riferimento, da parte del ricorrente, al vizio di cui al n. 5, dell’articolo 360, a supporto della tesi difensiva dell’insussistenza di un giudicato che abbia accertato che egli non è socio della [OSCURATO:SOCIETA] e che perciò (per quanto qui rileva) è privo di legittimazione attiva; (iii) terzo, sempre con riferimento al vizio di cui al n. 5, dell’art. 360, cod. proc. civ., si verifica l’ipotesi della c.d.

“doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della doglianza di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., quando la sentenza di appello «conferma la decisione di primo grado» e risulta «fondata sulle stesse ragioni», inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d.

“doppia conforme”).

Nella specie, detto che entrambe le sentenze di merito hanno negato la legittimazione ad agire dell’attore sul rilievo che plurimi giudicati hanno sancito che egli non è socio della [OSCURATO:SOCIETA], la doglianza è inammissibile perché il ricorrentenon indica, nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., sotto quale profilo siano tra loro diverse le ragioni di fatto su cui si fondano, rispettivamente, la decisione di primo grado e quella di appello (ex multis, Cass. n. 5947 del 2023);

2. il secondo motivo – “ Violazione ed errato esame ed applicazione delle prove poste a fondamento della decisione […](artt.115 e 116 cpc, 2697, 1419, 2949 e 674 c.c.) – omissione e travisamento di fatti in relazione a punti decisivi della controversia.

Omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (Art. 360, nn. 3 e 5 cpc) ” - censura la sentenza impugnata che, con motivazione generica, si limita ad affermare che le sentenze menzionate dalla decisione di prime cure, le quali non vengono neppure riportate dalla sentenza d’appello, benché riferite a delibere successive a quella del 03/08/2004 di revoca del liquidatore ([OSCURATO:PERSONA]), coinvolgerebbero anche tale delibera, senza considerare che, in verità, la deliberazione del 03/08/2004, con la quale l’assemblea dei soci aveva revocato il liquidatore, non è stata mai impugnata e,pertanto, è rimasta valida ed efficace;

2.1. il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

2.2. infatti, una volta appurato che è corretta la decisione dei giudici di merito che hanno negato la legittimazione ad agire dell’attore e che in conseguenza di ciò hanno respinto le sue domande, diventa superfluo discettare sulla validità o meno della deliberazione assembleare del 03/08/2004, che revoca il liquidatore giudiziale, la quale, ovviamente, non è idonea ad incidere sull’esito del giudizio;

3. il terzo motivo – “Violazione /erronea applicazione dell’art. 96 cpc nonché contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 cpc)” –censura la sentenza che, con motivazione contraddittoria e illogica, ha reputato legittima la condanna dell’attore al risarcimento dei danni ex art. 96, cod. proc. civ.;

3.1. il motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate al punto

1.1. ed è anche infondato.

Il giudice di merito, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha reputato legittima la condanna per responsabilità aggravata (art.96, cod. proc. civ.), sul rilievo, conseguente all’ accertamento di fatto che è prerogativa del giudice di merito, che egli abbia agito in mala fede, spendendo la qualità di socio unico della Srl di famigliabenché tale sua qualità fosse stata esclusa (pag. 13 della sentenza) “in plurimi giudizi”;

4. in conclusione, rigettato il terzo motivo, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo, il ricorso è rigettato;

5. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; tuttavia, non ricorrono i presupposti per la condanna exart. 96, cod. proc. civ., sollecitata da i controricorrenti;

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in € 5.000 ,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge; in favore di [OSCURATO:PERSONA] in €5.000,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge; in favore della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in € 5.000 ,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20872/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende . -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1516/2019 depositata il 04/04/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del27 marzo 202 4 . Rilevato che: 1. con atto di citazione notificato in data 16/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere socio unico di [OSCURATO:PERSONA](“CI” Srl), convenne davanti al Tribunale di Milano, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del liquidatore giudiziale [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di compratrice di alcuni immobili ad essa ceduti dalla società, per ottenere la declaratoria di nullità o di annullamento della compravendita notarile del 27/06/2012, o perché fosse dichiarata l’inefficacia dell ’atto ai sensi dell’art. 2901 , cod. civ., o infine la sua rescissione per lesione ultra dimidium ex art. 1448 , cod. civ; 2. i convenuti, costituendosi, chiesero il rigetto delle domande per difetto di legittimazione attiva dell’attore e, quanto alla domanda di rescissione, ne eccepirono la prescrizione. [OSCURATO:SOCIETA] propose anche domanda riconvenzionale affinché venisse dichiarata l’inesistenza e/o la nullità della deliberazione dell’assemblea dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] del 03/08/2004 che revocava il liquidatore giudiziale, e occorrendo, la nullità e/o inesistenza dell’atto di cessione di quote stipulato in data 27/07/2005, con ordine di cancellazione dell’atto dal registro delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], germani dell’attore, nella loro veste di soci della [OSCURATO:SOCIETA] con una partecipazione del 60% , spiegarono inter vento volontario e chiesero il rigetto della domanda del fratello e, in via riconvenzionale, l’accertamento che essi erano titolari della quota dichiarata; 3. il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8909/2017, rigettò le domande dell’attore per carenza di legittimazione ad agire, a causa della mancanza della qualità di socio; dichiarò che si era formato il giudicato sulla titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura del 30% ciascuno, delle quote societarie, nonché sull’inefficacia della delibera zione assembleare del 03/08/2004 e dell’atto di cessione di quote del 21/07/2005, e ordin ò la cancellazione dal registro delle imprese dell’atto di revoca del liquidatore giudiziale [OSCURATO:PERSONA], di cui al verbale dell’assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; infine, aderendo alle domande dei convenuti e intervenienti, condannò l’attore al risarcimento dei danni ex art. 96, cod. proc. civ.; 4. proposta impugnazione dal soccombente, la Corte d’appello di Milano, nella resistenza delle altre parti, ha respinto l’appello e ha condannato l’appellante al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ., nella misura di € 10.000,00, in favore di ciascun appellato; 5. la decisione della Corte di Milano, per quanto qui rileva, in sintesi, si fonda sulle seguenti ragioni: (a) [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio spendendo la qualità di socio unico della [OSCURATO:SOCIETA], in forza dell’atto di cessione delle quote del 21/07/2005, atto la cui nullità, al contrario di quanto afferma l’appellante, è stata accertata, con efficacia di giudicato, in numerosi giudizi: sentenze nn. 6673/2005, 2790/2005, del Tribunale di Milano; sentenza n. 4771/2015, anch’essa passata in giudicato, con cui la Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio ( in esito a Cass. pen. n. 51174/2013, che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di falso ideologico, contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ha (ri ) affermato che, in ragione di quanto accertato da lla sentenza n. 2417/1991 del Tribunale civile di Milano (confermata dalla Corte d’appello e dalla Cassazione ) , avente ad oggetto la divisione di eredità, doveva ritenersi accertata in capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità del 60% delle quote societarie. La stessa Corte, sulla base di detto assunto, ha ribadito perciò la nullità dell’atto di trasferimento delle quote avendo con esso [OSCURATO:PERSONA] (anche quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) falsamente dichiarato al notaio rogante di vendere a [OSCURATO:PERSONA] l’intero capitale sociale della società, dichiarazione della cui falsità era pienamente consapevole lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza n. 4771/2015, nel confermare la condanna al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha affermato, altresì , non solo la nullità , ma l ’ illiceità dell’atto, ex art. 1418, cod. civ., che era il punto di approdo di una serie di condotte già sanzionatecon le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato “di mettere le mani con mezzi illeciti sul patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], a danno dei proprietari della maggioranza del capitale sociale”, con ciò negando,in radice, per l’accertata nullità della causa, la possibilità di conversione del negozio sostenuta dall’appellante. Del resto, spiega il giudice d’appello, anche a voler accedere alla tesi della prospettata e perdurante validità dell’atto per la parte non colpita da nullità, tale conclusione poggerebbe sull’investigazione e sull’accertamento dell’effettiva volontà dei contraenti, ciò che nella specie non sarebbe consentit o per l’assenza di specifiche deduzioni sul punto da parte dell’appellante, nulla essendo stato dedotto né chiesto di provare in prime cure, sicché difetterebbero comunque i presupposti per affermare, come sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], che egli sarebbe legittimato all’introduzione delle domande di nullità, rescissione, simulazione, in quanto socio al 40% della società. Per di più, come già affermato dal giudice di prime cure, l’atto in questione non era mai nemmeno stato depositato né trascritto presso il registro delle imprese, rimanendo perc iò inopponibile alla società a norma dell’art. 2470, cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] inoltre accertato che si è formato il giudicato anche sull’inefficacia della deliberazione assembleare del 03/08/2004 : l’accertamento è necessitato dalla domanda riconvenzionale della società, nonché dalla prospettazione dell’attore secondo cui il contrattodi cessione dei beni della società oggetto del giudizio deve ritenersi invalido posto che, revocata con detta delibera la nomina del liquidatore giudiziale [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo avrebbe agito in nome e per conto della società come falsus procurator; (b) è corretta la statuizione del Tribunale che ha negato l’asserito “accrescimento” della propria quota sociale, rivendicato dall’attore, ex artt. 674 e 2949, cod. civ., per effetto del decorso de l termine di cinque anni dall’iscrizione nei libro soci di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali titolari del 40% delle quote (come ordinato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 2417/1991), in ragione del fatto che, nell’ottica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai chiesto l’iscrizione delle loro quote nel libro soci né avrebbero mai c ontestato l’accrescimento.Ebbene, osserva la Corte di Milano , [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato l’ipotetica fonte del potere che gli avrebbe consentito di annotare nel libro soci l’accrescimento delle quote, né ha esibito il libro soci, sicché non è nemmeno possibile desumere quando la prospettata annotazione sarebbe stata iscritta, anche ai fini del decorso di un’eventuale prescrizione. Peraltro, come sottolineato dal Tribunale, l’attore si è sempre rifiutato di mettere il libro soci a disposizione del liquidatore giudizialee, quindi, in ogni caso , egli non si potrebbe avvantaggiare della dedotta inerzia degli altri soci , i quali non avevano accesso al libro soci; (c) è condivisibile la condanna dell’attore al risarcimento dei danni exart. 96, cod. proc. civ , disposta dal Tribunale: la parte ha agito in giudizio in mala fede, spendendo la qualità di socio unico della [OSCURATO:SOCIETA], pur essendo consapevole che in numerosi giudizi, coperti da giudicato, tale sua qualità era stata esclusa e che, invece, era stata riconosciuta, sempre da sentenze passate in giudicato, la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] (indicato dall’attore come falsus procurator) ad agire in nome e per conto della società; 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. CISrl ha resistito con controricorso; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso – “Violazione ed errat o esame ed applicazione delle prove poste a fondamento della decisione in relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 3 e 5 (artt. 115 e 116 cpc, 2697, 1419, 2949 e 674 c.c.)” – lamenta che, al contrario di quanto asserisce la sentenza impugnata, non esiste alcun giudicato che abbia stabilito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono titolari del 60% del capitale sociale. Sotto altro profilo, anche a volere ammettere tale circostanza, la Corte d’appello, la cui motivazione sul punto è erronea e smentita dalla documentazione depositata dall’attore (procure speci a li di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], affinché quest’ultimo provvedesse alla vendita delle quote in favore di [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione attiva di quest’ultimo nella qualità di socio detentore del 40% del capitale sociale; 1.1. il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni: (i) in primo luogo, il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed+esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360, cod. proc. civ. Nella specie, il complesso motivo di ricorso, sussunto, contemporaneamente, nei diversi paradigmi della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), e dell’”omesso esame” ( ibidem n. 5), contiene - in sostanza - una critica del tutto generica, inammissibilmente ampia e incerta nella fisionomia, che finisce col demandare a questa Corte , in modo non consentito, il compito di sostituirsi al ricorrente e di enucleare, dall’insieme indistinto delle doglianze congiuntamente proposte, autonomi profili di censura (Cass. 18/04/2018, n. 9486). Si aggiunga che le critiche, formulate in maniera generica, riguardano la statuizione della Corte d’appello che, sulla base di una motivazione ampia e puntuale, afferma che la qualità di socio dell’attore è stata esclusa da numerose pronunce passate in giudicato, compresa la sentenza della Corte d’appello n. 4771/2015, che, da un lato, conferma che Manuel e [OSCURATO:PERSONA] sono titolari del 60% delle quote della società; dall’altro, ribadisce la nullità (o, meglio, la palese ill iceità) d ell’atto di cessione delle quote del 21/07/2005, dal quale l’attore avrebbe tratto (appunto, in quanto socio) la propria legittimazione ad agire; (ii) in secondo luogo, è stato chiarito ( ex multis , Cass.29/10/2018, n. 27415) come «l ’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “ punto ” , ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U, 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).». È quindi inammissibile il riferimento, da parte del ricorrente, al vizio di cui al n. 5, dell’articolo 360, a supporto della tesi difensiva dell’insussistenza di un giudicato che abbia accertato che egli non è socio della [OSCURATO:SOCIETA] e che perciò (per quanto qui rileva) è privo di legittimazione attiva; (iii) terzo, sempre con riferimento al vizio di cui al n. 5, dell’art. 360, cod. proc. civ., si verifica l’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della doglianza di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., quando la sentenza di appello «conferma la decisione di primo grado» e risulta «fondata sulle stesse ragioni», inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d. “doppia conforme”). Nella specie, detto che entrambe le sentenze di merito hanno negato la legittimazione ad agire dell’attore sul rilievo che plurimi giudicati hanno sancito che egli non è socio della [OSCURATO:SOCIETA], la doglianza è inammissibile perché il ricorrentenon indica, nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., sotto quale profilo siano tra loro diverse le ragioni di fatto su cui si fondano, rispettivamente, la decisione di primo grado e quella di appello (ex multis, Cass. n. 5947 del 2023); 2. il secondo motivo – “ Violazione ed errato esame ed applicazione delle prove poste a fondamento della decisione […](artt.115 e 116 cpc, 2697, 1419, 2949 e 674 c.c.) – omissione e travisamento di fatti in relazione a punti decisivi della controversia. Omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (Art. 360, nn. 3 e 5 cpc) ” - censura la sentenza impugnata che, con motivazione generica, si limita ad affermare che le sentenze menzionate dalla decisione di prime cure, le quali non vengono neppure riportate dalla sentenza d’appello, benché riferite a delibere successive a quella del 03/08/2004 di revoca del liquidatore ([OSCURATO:PERSONA]), coinvolgerebbero anche tale delibera, senza considerare che, in verità, la deliberazione del 03/08/2004, con la quale l’assemblea dei soci aveva revocato il liquidatore, non è stata mai impugnata e,pertanto, è rimasta valida ed efficace; 2.1. il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; 2.2. infatti, una volta appurato che è corretta la decisione dei giudici di merito che hanno negato la legittimazione ad agire dell’attore e che in conseguenza di ciò hanno respinto le sue domande, diventa superfluo discettare sulla validità o meno della deliberazione assembleare del 03/08/2004, che revoca il liquidatore giudiziale, la quale, ovviamente, non è idonea ad incidere sull’esito del giudizio; 3. il terzo motivo – “Violazione /erronea applicazione dell’art. 96 cpc nonché contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 cpc)” –censura la sentenza che, con motivazione contraddittoria e illogica, ha reputato legittima la condanna dell’attore al risarcimento dei danni ex art. 96, cod. proc. civ.; 3.1. il motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate al punto 1.1. ed è anche infondato. Il giudice di merito, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha reputato legittima la condanna per responsabilità aggravata (art.96, cod. proc. civ.), sul rilievo, conseguente all’ accertamento di fatto che è prerogativa del giudice di merito, che egli abbia agito in mala fede, spendendo la qualità di socio unico della Srl di famigliabenché tale sua qualità fosse stata esclusa (pag. 13 della sentenza) “in plurimi giudizi”; 4. in conclusione, rigettato il terzo motivo, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo, il ricorso è rigettato; 5. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; tuttavia, non ricorrono i presupposti per la condanna exart. 96, cod. proc. civ., sollecitata da i controricorrenti; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in € 5.000 ,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge; in favore di [OSCURATO:PERSONA] in €5.000,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge; in favore della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in € 5.000 ,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 08864/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris