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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12310/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di illecita importazione di hashish aggravato dall'ingente quantità (circa 220 Kg. di principio attivo, da cui erano ricavabili oltre otto milioni e mezzo di dosi singole), con due distinti motivi ha dedotto la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, e, in ogni caso, per l'omesso bilanciamento in termini di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili perché meramente ripetitivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui articolate argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confronta, e sono comunque manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata reso non illogica motivazione, aderente ai principi di diritto che regolano la materia, su entrambi i profili; Ritenuto, in particolare, che la sentenza: esamina tutti i profili valorizzabili ai fini di ritenere l'invocata circostanza attenuante, argomentandone l'irrilevanza, senza che possa dirsi trascurato l'aspetto indicato in ricorso, posto che, tra l'altro, la sentenza non illogicamente reputa del tutto generico anche quanto riferito a proposito del precedente trasporto illecito e del luogo ove lo stupefacente sarebbe stato scaricato, senza che tale affermazione sia inficiata dai documenti allegati in ricorso e dalle non condivisibili osservazioni contenute nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza (ed invero, dalle dichiarazioni dell'imputato e dall'allegata piantina, sommariamente vergata a mano, prodotte con il ricorso non risulta in alcun modo individuabile il preteso "magazzino di stoccaggio" dello stupefacente); argomenta in modo non illogico, con giudizio di merito qui altrimenti non sindacabile, le ragioni per cui l'elevatissimo disvalore penale della circostanza aggravante ad effetto speciale non consentisse di bilanciare in termini diversi dall'equivalenza le riconosciute circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di illecita importazione di hashish aggravato dall'ingente quantità (circa 220 Kg. di principio attivo, da cui erano ricavabili oltre otto milioni e mezzo di dosi singole), con due distinti motivi ha dedotto la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, e, in ogni caso, per l'omesso bilanciamento in termini di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili perché meramente ripetitivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui articolate argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confronta, e sono comunque manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata reso non illogica motivazione, aderente ai principi di diritto che regolano la materia, su entrambi i profili; Ritenuto, in particolare, che la sentenza: esamina tutti i profili valorizzabili ai fini di ritenere l'invocata circostanza attenuante, argomentandone l'irrilevanza, senza che possa dirsi trascurato l'aspetto indicato in ricorso, posto che, tra l'altro, la sentenza non illogicamente reputa del tutto generico anche quanto riferito a proposito del precedente trasporto illecito e del luogo ove lo stupefacente sarebbe stato scaricato, senza che tale affermazione sia inficiata dai documenti allegati in ricorso e dalle non condivisibili osservazioni contenute nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza (ed invero, dalle dichiarazioni dell'imputato e dall'allegata piantina, sommariamente vergata a mano, prodotte con il ricorso non risulta in alcun modo individuabile il preteso "magazzino di stoccaggio" dello stupefacente); argomenta in modo non illogico, con giudizio di merito qui altrimenti non sindacabile, le ragioni per cui l'elevatissimo disvalore penale della circostanza aggravante ad effetto speciale non consentisse di bilanciare in termini diversi dall'equivalenza le riconosciute circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle am- mende. Così deciso i
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