CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art, 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Mìnistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 12/12/2018 dal Tribunale di Asti, che aveva dichiarato l'imputata colpevole dei reati di cui agli artt. 633/639-bis e 635 cod. pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia) deducendo inosservanza dell'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. e mancanza di motivazione, nonché inosservanza dell'art. 69, comma 2, cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Con l'atto di appello, l'imputata aveva chiesto ritenersi la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. (valorizzando una serie di elementi, asserítamente di rilievo ai fini de quibus, dettagliatamente indicati) con giudizio di prevalenza, unitamente alle circostanze attenuanti generiche (già ritenute dal Tribunale), sulla circostanza aggravante concorrente. 1.1. Ritenuto che il motivo di ricorso dell'imputata riguardasse unicamente il bilanciamento tra circostanze concorrenti, la Corte di appello, ha dichiarato di condividere la valutazione del Tribunale (che ne aveva ritenuto la mera equivalenza), senza considerare che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non era stata già ritenuta e comparata dal Tribunale, ma costituiva motivo autonomo di appello, che andava delibato ex novo: solo all'esito di tale valutazione, doveva porsi il problema del bilanciamento tra le circostanze concorrenti. 1.2. E' pur vero che la Corte di appello afferma espressamente quanto segue: "non emergono - né la difesa ha posto in luce - elementi positivamente valutabili, riconducibili al novero di quelli di cui all'art. 133 c.p., che possano orientare la discrezionalità della Corte ai fini del riconoscimento all'imputata delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza ex art. 62 n. 4 c.p. con giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante del nesso teleologico". Tuttavia, ciò fa sull'erroneo presupposto che anche la seconda circostanza attenuante fosse stata già ritenuta e bilanciata dal Tribunale; a riprova di ciò, vale il rilievo che la Corte di appello ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali, laddove, se avesse inteso accogliere il motivo di appello riguardante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. (sul punto, peraltro, la sentenza impugnata è del tutto silente), ma z cionondimeno negare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante concorrente, detta condanna non avrebbe dovuto pronunciare. 2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che colmerà l'evidenziata lacuna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di ap