Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CJ0433_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-433/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all ' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l ' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] ,
domanda vertente sull ' interpretazione dell ' art. 5, punto 2, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all ' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell ' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e ─ testo modificato ─ pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all ' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all ' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. C.W.A. Timmermans e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
─ per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;
─ per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
─ per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. K. Beal, barrister;
─ per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.-M. Rouchaud e S. Grünheid, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell ' avvocato generale, presentate all ' udienza del 10 aprile 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1. Con ordinanza 26 settembre 2001, pervenuta alla Corte il 9 novembre seguente, il Bundesgerichtshof, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all ' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l ' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardo all ' interpretazione dell ' art. 5, punto 2, della citata [OSCURATO:PERSONA] (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all ' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell ' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e ─ testo modificato ─ pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all ' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all ' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
2. La detta questione è stata sollevata nell ' ambito di una controversia che vede opposti il [OSCURATO:PERSONA], ente pubblico territoriale tedesco, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], nell ' ambito di un ' azione di regresso avviata nei confronti di quest ' ultimo dal detto ente pubblico per il recupero delle somme da esso versate, a titolo di aiuti alla formazione, alla figlia del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Contesto giuridico
[OSCURATO:PERSONA]
3. Ai sensi dell ' art. 1, primo comma, la [OSCURATO:PERSONA] si applica in materia civile e commerciale.
4. L ' art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] recita:
«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
5. L ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] prevede:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
(...)
2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale (...)».
La normativa nazionale
6. Ai sensi dell ' art. 1602 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco), i genitori sono tenuti al mantenimento della loro prole. L ' art. 1610, n. 2, dello stesso precisa che tale obbligazione include tutto quanto necessario alla sopravvivenza, compresi i costi di un ' adeguata formazione professionale.
7. [OSCURATO:PERSONA] (legge relativa agli aiuti alla formazione; in prosieguo: il «BAföG») riconosce allo studente, che non disponga delle risorse sufficienti per provvedere alle proprie necessità e alla propria formazione, il diritto ad un aiuto alla formazione. Quest ' ultimo è versato dai servizi del Land territorialmente competente.
8. Ai sensi dell ' art. 11 del BAföG, l ' importo dell ' aiuto è fissato tenendo conto delle obbligazioni alimentari dei genitori del beneficiario. Ai sensi dell ' art. 36, n. 1, del BAföG, allorché lo studente dimostra che i genitori non rispettano le obbligazioni alimentari e che la sua formazione è messa a repentaglio, l ' aiuto che gli viene accordato, su domanda e sentiti i genitori, non tiene conto degli alimenti che gli sono dovuti dai genitori.
9. L ' art. 37, n. 1, del BAföG è formulato nel modo seguente:
«Se lo studente, per il periodo in cui percepisce un sussidio per la formazione, in base al diritto civile, vanta nei confronti dei suoi genitori un diritto agli alimenti, il Land è surrogato in tale credito (...) a concorrenza delle sovvenzioni corrisposte, e ciò tuttavia entro i limiti della quota del reddito e del patrimonio dei genitori che, per legge, dev ' essere presa in considerazione nel determinare le esigenze dello studente (...)».
Causa principale e questione pregiudiziale
10. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è domiciliato nei [OSCURATO:PERSONA].
11. Durante l ' anno scolastico 1993/1994, sua figlia ha iniziato una formazione in un istituto a Monaco di Baviera (Germania). A partire del 1° settembre 1993 essa ha ricevuto aiuti alla formazione elargitile dal [OSCURATO:PERSONA].
12. Quest ' ultimo, inizialmente, ha avviato dinanzi all ' [OSCURATO:PERSONA] (Germania) un ' azione di regresso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il rimborso degli aiuti versati per l ' anno scolastico 1993/1994. Tale azione si è conclusa con una sentenza, divenuta definitiva, di condanna del convenuto nella causa principale.
13. [OSCURATO:PERSONA], successivamente, ha avviato una nuova azione dinanzi all ' [OSCURATO:PERSONA], con la quale reclamava il rimborso, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], degli aiuti versati per gli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996.
14. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la competenza dell ' [OSCURATO:PERSONA], ma quest ' ultimo ha respinto l ' eccezione di incompetenza ed ha accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA].
15. Su domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA], l ' [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza pronunciata in primo grado e dichiarato la domanda del [OSCURATO:PERSONA] irricevibile in quanto, ai sensi dell ' art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], il solo articolo applicabile alla controversia, il convenuto nella causa principale avrebbe potuto essere citato unicamente dinanzi al giudice dello Stato nel quale si trova il suo domicilio.
16. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof. Nutrendo dubbi riguardo all ' applicabilità dell ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] in un caso come quello di cui era investito, il detto organo giurisdizionale ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se un ente pubblico territoriale che, per un periodo determinato, ha accordato ad uno studente un sussidio per la formazione previsto dal diritto pubblico possa avvalersi della competenza speciale di cui all ' art. 5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l ' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all ' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, quando esercita un ' azione di regresso facendo valere, in forza di una surrogazione legale, la pretesa al mantenimento che lo studente vanta nei confronti dei genitori, relativamente al periodo in cui è stato erogato il sussidio per la formazione».
Questione pregiudiziale
17. Con la detta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un ente pubblico che persegue, mediante un ' azione di regresso, il recupero di somme da esso versate, in conformità del diritto pubblico, quali aiuti alla formazione ad un creditore di alimenti, nei cui diritti è surrogato nei confronti del debitore di alimenti, possa avvalersi della competenza speciale prevista all ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA], che prevede la competenza del foro del luogo in cui il creditore di alimenti ha il suo domicilio.
Sull ' applicabilità della [OSCURATO:PERSONA]
18. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, a titolo preliminare, che un ' azione intentata da un organismo pubblico per il recupero, presso i genitori di uno studente, delle somme versate a quest ' ultimo, in conformità del diritto pubblico, a titolo di aiuti alla formazione non costituisce un ' azione in «materia civile» ai sensi dell ' art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], anche se lo studente nei confronti dei genitori vanta un credito alimentare che trova il suo fondamento nel diritto privato.
19. Il governo tedesco e la Commissione delle Comunità europee considerano per contro che un ' azione di regresso basata su una surrogazione legale rientra nell ' ambito d ' applicazione della [OSCURATO:PERSONA].
20. Al riguardo va ricordato che, nella sua sentenza 14 novembre 2002, causa C 271/00, Baten ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10489, punto 37), la Corte ha statuito che l ' art. 1, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] dev ' essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile» comprende un ' azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale ai creditori di alimenti di tale persona, purché il fondamento e le modalità d ' esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. La Corte tuttavia ha aggiunto che, qualora l ' azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all ' ente pubblico una prerogativa propria, la detta azione non può essere considerata rientrante nella «materia civile».
21. Nella causa principale risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che la surrogazione ex lege di cui godono, in forza dell ' art. 37, n. 1, del BAföG, i Länder nei confronti dei genitori dei beneficiari degli aiuti alla formazione è disciplinata dal diritto civile. In base ai criteri ricordati nel punto precedente, appare quindi che la controversia principale rientri nella nozione di «materia civile» ai sensi dell ' art. 1, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA].
Sull ' applicabilità dell ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA]
22. I governi tedesco, austriaco e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione sostengono che l ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile nel caso di un ' azione di regresso avviata da un ente pubblico.
23. Essi affermano, in sostanza, che la competenza a favore del foro del domicilio del creditore di alimenti, prevista all ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA], costituisce una norma in deroga rispetto a quella che prevede in linea di principio la competenza del foro del domicilio del convenuto, sancita all ' art. 2 della detta [OSCURATO:PERSONA]. Siffatta deroga sarebbe giustificata dall ' intento di tutelare colui che propone la domanda di alimenti, considerato la parte debole, e può essere fatta valere unicamente da quest ' ultimo.
24. A questo riguardo si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] va interpretata in modo autonomo, alla luce soprattutto del suo sistema e delle sue finalità (v., in particolare, sentenze 19 gennaio 1993, causa C 89/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I 139, punto 13, 20 marzo 1997, causa C 295/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I 1683, punti 12 e 13; 3 luglio 1997, causa C 269/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I 3767, punto 12, e Baten, cit., punto 28).
25. Va anche ricordato che, nel sistema della [OSCURATO:PERSONA], la competenza dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto costituisce il principio generale e che le norme sulla competenza che deroghino al principio generale sopra ricordato non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 14 e 16; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 13, e 13 luglio 2000, causa C-412/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5925, punto 49). La detta interpretazione s ' impone a maggior ragione riguardo ad una norma sulla competenza come quella di cui all ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA], che consente al creditore di alimenti di citare il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato. Infatti, al di fuori dei casi espressamente contemplati, la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell ' attore (v., in questo senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 17; [OSCURATO:PERSONA], punto 14, e [OSCURATO:PERSONA], punto 50).
26. L ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] va dunque interpretato alla luce di questi principi.
27. Il tenore letterale dell ' art. 5, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] mostra solo che la detta disposizione è applicabile «in materia di obbligazione alimentare» e non contiene alcuna indicazione riguardo alla persona che può proporre la domanda. Sotto questo aspetto, come ha rilevato il giudice del rinvio, l ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] differisce dall ' art. 14 della stessa. Quest ' ultima disposizione, infatti, prevede norme speciali sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori a seconda della qualità di questi ultimi nell ' ambito del procedimento, il che ha portato la Corte a statuire che tali norme proteggono il consumatore solo in quanto egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23).
28. Nondimeno, come sostiene la Commissione, siffatta diversa redazione delle dette disposizioni si giustifica con la diversa collocazione che gli artt. 5 e 14 della [OSCURATO:PERSONA] occupano nel sistema creato da quest ' ultima. L ' art. 5, infatti, prevede una competenza che non esclude l ' applicazione della competenza generale di cui all ' art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], laddove l ' art. 14 prevede competenze esaustive. La diversa formulazione delle dette disposizioni non può pertanto essere invocata per un ' ampia applicabilità dell ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA], estesa ai procedimenti nei quali il creditore di alimenti non è personalmente l ' attore.
29. La detta analisi è suffragata dal ragionamento seguito dalla Corte nel punto 19 della sua sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., nel quale essa ha statuito che la deroga prevista dall ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di offrire a chi propone domanda di alimenti, e che è considerato la parte più debole in un procedimento di questo tipo, una base alternativa di competenza. Secondo la Corte, operando in questo modo, gli autori della [OSCURATO:PERSONA] hanno considerato che tale specifica finalità doveva prevalere su quella perseguita dalla regola di cui all ' art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], che è quella di tutelare il convenuto in considerazione del fatto che, di norma, questi è la parte più debole, essendo colui che subisce l ' azione dell ' attore.
30. Orbene, un ente pubblico che esercita un ' azione di regresso contro un debitore di alimenti non si trova in una situazione di inferiorità nei confronti di quest ' ultimo. Inoltre, il creditore di alimenti, alle cui necessità hanno sopperito le prestazioni di tale ente pubblico, non si trova più in una situazione finanziaria precaria.
31. Ne consegue che, quando il creditore di alimenti abbia beneficiato dell ' aiuto al quale poteva aspirare, non vi è ragione di privare il debitore di alimenti della tutela offerta dall ' art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], laddove soprattutto il foro del convenuto è nella posizione migliore per valutare le risorse di quest ' ultimo.
32. La detta interpretazione trova un ' ulteriore conferma nella relazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] riguardante la convenzione di adesione alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell ' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 71, punto 97). Secondo tale relazione, infatti, «[c]on la particolare disposizione in materia di competenza di cui all ' art. 5, n. 2, non si intende (...) che anche in caso di domanda di rivalsa la competenza del giudice sia determinata dal luogo in cui il creditore degli alimenti ha il proprio domicilio o, addirittura, in cui si trova la sede dell ' autorità, indipendentemente da quale delle due tecniche l ' ordinamento abbia scelto».
33. Riguardo all ' argomento sollevato dal giudice del rinvio, secondo cui l ' applicabilità dell ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] alle azioni di regresso intentate da enti pubblici potrebbe rafforzare la tutela di cui godono i creditori di alimenti inducendo gli enti competenti ad accordare anticipi sui loro crediti di alimenti, si deve rilevare, come fa a giusto titolo il governo tedesco, che tali enti forniscono i loro anticipi in esecuzione di obblighi di legge, definiti dal legislatore nazionale in funzione della situazione dei beneficiari interessati.
34. La questione sollevata va dunque risolta dichiarando che l ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] dev ' essere interpretato nel senso che non può essere invocato da un ente pubblico che persegue, mediante azione di regresso, il recupero di somme versate, in applicazione del diritto pubblico, a titolo di aiuti alla formazione ad un creditore di alimenti nei cui diritti si è surrogato nei confronti del debitore di alimenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35. Le spese sostenute dai governi tedesco, austriaco e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 26 settembre 2001, dichiara:
L ' art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l ' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all ' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell ' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all ' adesione della Repubblica ellenica, e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all ' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, dev ' essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da un ente pubblico che persegue, mediante azione di regresso, il recupero di somme versate, in applicazione del diritto pubblico, a titolo di aiuti alla formazione ad un creditore di alimenti nei cui diritti si è surrogato nei confronti del debitore di alimenti.