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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06229/2023

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9/12/2022 CC ORDINANZA sul ricorso 31132-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 628/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 490/2014 del 5.9.2014, nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla successione di [OSCURATO:PERSONA], per quanto ora rileva, ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarando l’autenticità del testamento olografo della de cuius del 6 ottobre 2003, pubblicato con verbale notarile del 9 luglio 2008, con il quale la de cuius aveva nominato il medesimo convenuto suo erede universale.

La Corte d’appello di Brescia, adita con l’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 628 del 28 maggio 2021, ha confermato la decisione, ritenendo del tutto condivisibile l’adesione del Tribunale alle conclusioni del consulente tecnico.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal soccombente, sulla base di due motivi, mentre non svolge difesa la parte intimata.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all’ art. 132, 112 e 196 c.p.c.Il giudice della Corte d’Appello ha recepito in modo acritico il contenuto e le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, con affermazioni di stile e di circostanza, mancando qualsiasi spunto critico circa la condivisione della stessa consulenza e la non condivisione delle osservazioni della consulente della parte [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione appare poi contraddittoria laddove, facendo proprie le conclusioni del consulente, rileva nella scrittura caratteristiche di identità di cui al punto a) e poi ritiene che eventuali elementi di variabilità siano del tutto naturali ed indice di fedeltà.

“In forza dell’accoglimento di tale motivo, la Corte [...]cassare la sentenza a quo, ritenendo che nessuna motivazione è stata data sulle contestazioni specifiche della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra e sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica.

Tale fatto comporta la violazione di legge con specifico riferimento agli art.112, 132 e 196 c.p.c.” Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

“Alle precise contestazioni specifiche e documentate del ctp soprariportate nel primo motivo la ctu ha risposto a pag. 49/52 con concetti del tutto generici ed assolutamente non motivati [...] . [OSCURATO:PERSONA] a quo si è limitato a riportare tali assunti del tutto generici, rifiutandosi di approfondire l’esame delle contestazioni dimostrate in modo specifico della ctp [...].

A quel punto il Giudice, d’ufficio anche se sollecitato dai procuratori dal difensore, avrebbe dovuto rinnovare la perizia, ritenendo nullo ed inefficace quella depositata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; od in subordine chiedere maggiori e migliori chiarimenti al ctu.

Si tratta di una chiara omissione di giudizio su punti rilevanti e decisivi della lite [...]”.

Il primo ed il secondo motivo, in quanto propongono le medesime censure, possono essere scrutinati congiuntamente e sono inammissibili, rientrando nei poteri del giudice del merito di disporre nuova c.t.u. o chiedere chiarimenti al medesimo, mentre la motivazione della sentenza impugnata dà adeguata ragione dell’operata condivisione delle risultanze peritali.

Né può muoversi censura ad una sentenza, che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio, riconoscendo le conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relazione (ex multis, Cass. 18 settembre 2020, n. 19632 e le ivi citate Cass. 11 maggio 2012, n. 7364; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4352; Cass. 20 aprile 2020, n. 7947).

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la rinnovazione della consulenza tecnica, che costituisce scelta discrezionale del giudice del merito di non rinnovare ancora la c.t.u.

La lettura del ricorso rende palese che i due motivi - sotto l'egida del vizio ora di violazione di legge, ora di omesso esame di fatto decisivo, ora di motivazione assente o contraddittoria - intendono in verità ripetere un giudizio sul merito, qui non ripetibile.

Invero, la decisione impugnata, dopo avere fatto propria la condivisone, già proposta dal primo giudice, delle conclusioni del consulente tecnico, ha considerate le critiche mosse dal consulente di parte, ritenendo che il consulente d’ufficio le avesse adeguatamente confutat e .

A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente, senza formulare specifiche censure in diritto nei confronti del provvedimento impugnato, pone le questioni negli stessi termini in cui si porrebbe davanti a un giudice di merito, ossia presupponendo che la Corte di Cassazione possa valutare autonomamente le critiche mosse contro il metodo e le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, condivise dai giudici di merito.

Quanto alla critica di violazione dell’art. 132 c.p.c. per contraddittorietà della decisione impugnata, il ricorrente non coglie l’esatta portata di un simile astratto vizio.

Esso, invero, non consiste semplicemente nella decisione incoerente o contenente un percorso logico non condiviso, ma nella ineliminabile contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili, tale da condurre ad una completa incomprensibilità della decisione.

Che non è affatto il vizio nella specie riscontrabile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese di lite, non svolgendo difese l'intimato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/12/2022 CC ORDINANZA sul ricorso 31132-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 628/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 490/2014 del 5.9.2014, nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla successione di [OSCURATO:PERSONA], per quanto ora rileva, ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarando l’autenticità del testamento olografo della de cuius del 6 ottobre 2003, pubblicato con verbale notarile del 9 luglio 2008, con il quale la de cuius aveva nominato il medesimo convenuto suo erede universale. La Corte d’appello di Brescia, adita con l’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 628 del 28 maggio 2021, ha confermato la decisione, ritenendo del tutto condivisibile l’adesione del Tribunale alle conclusioni del consulente tecnico. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal soccombente, sulla base di due motivi, mentre non svolge difesa la parte intimata. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all’ art. 132, 112 e 196 c.p.c.Il giudice della Corte d’Appello ha recepito in modo acritico il contenuto e le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, con affermazioni di stile e di circostanza, mancando qualsiasi spunto critico circa la condivisione della stessa consulenza e la non condivisione delle osservazioni della consulente della parte [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione appare poi contraddittoria laddove, facendo proprie le conclusioni del consulente, rileva nella scrittura caratteristiche di identità di cui al punto a) e poi ritiene che eventuali elementi di variabilità siano del tutto naturali ed indice di fedeltà. “In forza dell’accoglimento di tale motivo, la Corte [...]cassare la sentenza a quo, ritenendo che nessuna motivazione è stata data sulle contestazioni specifiche della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra e sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica. Tale fatto comporta la violazione di legge con specifico riferimento agli art.112, 132 e 196 c.p.c.” Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. “Alle precise contestazioni specifiche e documentate del ctp soprariportate nel primo motivo la ctu ha risposto a pag. 49/52 con concetti del tutto generici ed assolutamente non motivati [...] . [OSCURATO:PERSONA] a quo si è limitato a riportare tali assunti del tutto generici, rifiutandosi di approfondire l’esame delle contestazioni dimostrate in modo specifico della ctp [...]. A quel punto il Giudice, d’ufficio anche se sollecitato dai procuratori dal difensore, avrebbe dovuto rinnovare la perizia, ritenendo nullo ed inefficace quella depositata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; od in subordine chiedere maggiori e migliori chiarimenti al ctu. Si tratta di una chiara omissione di giudizio su punti rilevanti e decisivi della lite [...]”. Il primo ed il secondo motivo, in quanto propongono le medesime censure, possono essere scrutinati congiuntamente e sono inammissibili, rientrando nei poteri del giudice del merito di disporre nuova c.t.u. o chiedere chiarimenti al medesimo, mentre la motivazione della sentenza impugnata dà adeguata ragione dell’operata condivisione delle risultanze peritali. Né può muoversi censura ad una sentenza, che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio, riconoscendo le conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relazione (ex multis, Cass. 18 settembre 2020, n. 19632 e le ivi citate Cass. 11 maggio 2012, n. 7364; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4352; Cass. 20 aprile 2020, n. 7947). Lo stesso dicasi per quanto riguarda la rinnovazione della consulenza tecnica, che costituisce scelta discrezionale del giudice del merito di non rinnovare ancora la c.t.u. La lettura del ricorso rende palese che i due motivi - sotto l'egida del vizio ora di violazione di legge, ora di omesso esame di fatto decisivo, ora di motivazione assente o contraddittoria - intendono in verità ripetere un giudizio sul merito, qui non ripetibile. Invero, la decisione impugnata, dopo avere fatto propria la condivisone, già proposta dal primo giudice, delle conclusioni del consulente tecnico, ha considerate le critiche mosse dal consulente di parte, ritenendo che il consulente d’ufficio le avesse adeguatamente confutat e . A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente, senza formulare specifiche censure in diritto nei confronti del provvedimento impugnato, pone le questioni negli stessi termini in cui si porrebbe davanti a un giudice di merito, ossia presupponendo che la Corte di Cassazione possa valutare autonomamente le critiche mosse contro il metodo e le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, condivise dai giudici di merito. Quanto alla critica di violazione dell’art. 132 c.p.c. per contraddittorietà della decisione impugnata, il ricorrente non coglie l’esatta portata di un simile astratto vizio. Esso, invero, non consiste semplicemente nella decisione incoerente o contenente un percorso logico non condiviso, ma nella ineliminabile contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili, tale da condurre ad una completa incomprensibilità della decisione. Che non è affatto il vizio nella specie riscontrabile. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese di lite, non svolgendo difese l'intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, n
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