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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18597/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6/2025 della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entitàapplicabile in relazione al reato di estorsione, è manifestamente infondato, avendo la Corteterritoriale congruamente motivato perché, nel caso di specie, in base delle indicazionifornite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 120 del 24 maggio 2023, non siaconfigurabile la suddetta attenuante (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sonoindividuate quali ragioni ostative la dinamica delittuosa nel suo complesso e il valore delbene oggetto del reato);che, a tal proposito, deve osservarsi come la valutazione circa la sussistenza deipresupposti per la qualificazione del fatto come “lieve” è rimessa all'apprezzamento delgiudice di merito e, come tale, non sindacabile in questa sede se sorretta da congrue e nonillogiche motivazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2025 della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entitàapplicabile in relazione al reato di estorsione, è manifestamente infondato, avendo la Corteterritoriale congruamente motivato perché, nel caso di specie, in base delle indicazionifornite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 120 del 24 maggio 2023, non siaconfigurabile la suddetta attenuante (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sonoindividuate quali ragioni ostative la dinamica delittuosa nel suo complesso e il valore delbene oggetto del reato);che, a tal proposito, deve osservarsi come la valutazione circa la sussistenza deipresupposti per la qualificazione del fatto come “lieve” è rimessa all'apprezzamento delgiudice di merito e, come tale, non sindacabile in questa sede se sorretta da congrue e nonillogiche motivazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris