CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 09649/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CARFI' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: in termini di marcata genericità e distanza dall'argomentare svolto in sentenza , si contesta ( con il motivo unico prospettato da [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo di Carfi) il giudizio di responsabilità per il capo di imputazione sub c) quando di contro la sentenza impugnata, all'esito di una coerente, puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie e senza incorrere in travisamenti destinati ad incidere sulla decisione assunta, ha puntualmente riscontrato gli estremi costitutivi della violazione contestata punita ex art 340 cod. pen. senza incorrere in alcuna erroneità interpretativa in punto di diritto; per altro verso, avuto riguardo al giudizio inerente alle denegate attenuanti generiche contestato dal solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la censura deve ritenersi parimenti manifestamente infondata perchè anche sul tema la sentenza impugnata appare sorrett9 da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024