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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42576/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 gennaio 1971

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 giugno 1974

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 dicembre 1966

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 maggio 1970

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 marzo 1972. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 29 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e solo con riguardo alle esigenze cautelari, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto; per la reiezione del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; per la inammissibilità di tutti gli altri ricorsi; sentiti gli avvocati dei ricorrenti, che hanno ribadito le conclusioni di cui ai rispettivi ricorsi e segnatamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per Abate; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per Vitiello; l'avvocato saccomanno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello interposto ex art 310 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo integrata la gravità indiziaria con riguardo a diverse imputazioni provvisorie mosse in danno dello stesso e in particolare in relazione a più fatti di concorso in corruzione propria (capi 1 e 5 della rubrica), impropria (capo 18) e di accesso abusivo ex ad 615-ter cod. pen. (capi 14, 16, 17).

Con lo stesso provvedimento è stata altresì disposta la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici, diversificata nella rispettiva misura temporale, nei confronti dei concorrenti dello [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] (appuntato della Guardia di Finanza, all'epoca dei fatti in servizio presso l'aeroporto di Napoli-Capodichino) per la corruzione propria di cui al capo 1); di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla [OSCURATO:PERSONA]), per gli accessi abusivi di cui ai capi 14) e 17) e per la corruzione propria di cui al capo 16); di [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente della [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la capitaneria di Porto di Capri), per la corruzione impropria di cui al capo 18).

Analoga misura, infine, è stata adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso 11 11 gruppo di Napoli) quanto alle condotte di falso ex artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen. e truffa ex art. 640, comma 2, cod. pen. rispettivamente descritte ai capi 3) e 4) della rubrica e realizzate in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Tanto a parziale riforma del provvedimento reso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale e con il quale era stata integralmente rigettata la relativa richiesta cautelare per la ritenuta insussistenza in sé della gravità indiziaria per tutti i fatti sopra accennati salvo quello di cui al capo 3), per il quale il diniego della misura trovava fondamento nella assenza delle esigenze cautelari. 2.L'indagine sfociata nel provvedimento impugnato trova spunto nell'originaria misura custodiale adottata nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], imprenditore indagato e poi condannato (in primo grado) per diversi illeciti di matrice tributaria che, per effetto di diverse frodi realizzate tramite indebite compensazioni, avrebbe evaso circa 70.000.000 di euro.

Il sequestro di uno dei cellulari in uso allo [OSCURATO:PERSONA], realizzato in occasione della esecuzione della detta misura, grazie al portato conoscitivo offerto dai relativi dati, aveva consentito di dare il via ad una ulteriore attività di indagine, essenzialmente implementata tramite una conseguente attività di captazione ma anche da dichiarazioni rese non solo da soggetti informati sui fatti ma dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da soggetti coindagati dello [OSCURATO:PERSONA] in procedimenti connessi; attività che aveva disvelato, secondo la prospettazione accusatoria, ora validata dal Tribunale, il complessivo sistema di interessenze criminali posto in essere nel tempo dallo [OSCURATO:PERSONA] - dotato di significative capacità finanziarie proprio grazie alle disponibilità garantite dalle citate frodi fiscali- che, tramite regalie anche di valore non indifferente, aveva acquisito a libro paga la sistematica disponibilità di diversi soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, dimostratisi pronti ad asservire agli interessi del suddetto la propria funzione e in talune ipotesi si erano anche resi autori di condotte contrarie ai rispettivi doveri d'ufficio, talora omettendone l'esecuzione.

L'indagine, inoltre, ha anche disvelato situazioni illecite realizzate dai soggetti coinvolti nelle iniziative dello [OSCURATO:PERSONA] (capi 3 e 4, per quel che qui interessa riferiti alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]) ma autonome dalle relative condotte, parimenti portate all'attenzione del giudice della cautela.

Da qui le imputazioni provvisorie destinate a coinvolgere, sotto diversi versanti, i citati indagati, sottoposti alle misure coercitive e interdittive disposte dal Tribunale.

3. Hanno proposto autonomi ricorsi i citati indagati.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si adducono cinque diverse doglianze.

4.1. Con la prima si contesta, sotto il versante del difetto di motivazione, il giudizio inerente le esigenze cautelari, ritenute sub specie del rischio di recidivanza, non motivato in termini di concretezza e attualità del pericolo ritenuto malgrado la risalenza del tempo di esecuzione delle condotte; l'atteggiamento collaborativo prestato dal ricorrente; la presa di distanza dal contesto criminale che aveva fatto da cornice alle condotte illecite riscontrate in occasione della prima misura coercitiva applicata al ricorrente per i reati tributari sin dalla esecuzione della stessa; l'assenza di elementi concreti emersi nel corso delle indagini destinati a dare concretezza al rischio paventato; la sostanziale esautorazione del ricorrente, dopo l'esecuzione della prima misura cautelare, dai compiti e dalle interessenze imprenditoriali che avrebbero fatto da scaturigine anche alle condotte illecite oggetto della presente misura cautelare.

4.2. Con i successivi motivi, sotto il versante della ritenuta violazione di legge e del vizio di motivazione si contesta la gravità indiziaria relativamente:- alla corruzione propria di cui ai capi 1) e 5), sia perché mancherebbero gli estremi tipici dell'attività contraria ai doveri d'ufficio, sia per l'integrale assenza del sinallagma tra le utilità elargite ai pubblici ufficiali interessati e gli atti da questi ultimi compiuti in esecuzione dell'asserito patto illecito; - alla corruzione propria di cui al capo 16), anche qui per carenze argomentative riferite al sinallagma tra utilità e contegni del pubblico ufficiale contrari al relativo dovere, ancor più considerando la distonia temporale tra i due asseriti momenti costitutivi della fattispecie contestata; - alla corruzione impropria di cui al capo 18), perché mancherebbe l'indicazione delle ragioni per le quali le condotte ascritte al soggetto qualificato, assertivamente retribuite dalle utilità corrisposte dallo [OSCURATO:PERSONA], nel caso possano ritenersi diretta o indiretta estrinsecazione delle rispettive funzioni istituzionali, non potendo, del resto, valorizzarsi a tal fine le intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato, in premessa dichiarate inutilizzabili dallo stesso Tribunale per la ritenuta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; -all'accesso abusivo ex art 614-ter cod. pen. contestato al capo 14) malgrado il medesimo fatto sia stato oggetto di autonoma iniziativa penale da parte dello stesso ufficio di Procura e innanzi al medesimo Tribunale con conseguente violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., senza peraltro considerare l'inutilizzabilità delle attività di indagine sottese alla detta imputazione, acquisite una volta decorso il termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen. 5.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono due motivi.

5.1. Con il primo si pone in discussione la gravità indiziaria relativa alla corruzione propria ascritta al ricorrente (in concorso con lo [OSCURATO:PERSONA]) per la ritenuta erroneità logico giuridica nonché per la incompletezza e la travisata lettura delle emergenze indiziarie evocate a sostegno della affermata presenza di condotte contrarie ai doveri d'ufficio del ricorrente, sia in relazione ai controlli valutari e fiscali assertivamente omessi, sia con riguardo alla addotta facilitazione ai servizi aeroportuali presso lo scalo di Capodichino, assertivamente garantita ovviando alla effettività dei relativi controlli di sicurezza.

5.2. Con il secondo motivo si contrasta la ritenuta attualità del rischio di reiterazione delle condotte senza considerare che il ricorrente è stato trasferito da tempo in sede diversa da quella di esecuzione degli agiti illeciti contestati e con mansioni (attuale sarebbe quella di "piantone") che rendono inattuabili nuove condotte di segno analogo a quelle contestate.

6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il vizio di motivazione e la correlata violazione di legge si riferiscono, quanto alla corruzione propria contestata al capo 16), alla asserita assenza di elementi indiziari che consentano di ricondurre le utilità acquisite dal ricorrente alle condotte illecite descritte ai capi 14) e 17), anche in ragione della data di erogazione delle stesse, avvenuta a distanza di anni dalla prime, in linea del resto con le valutazioni spese nello stesso provvedimento impugnato per i co-indagati D'Aniello e Vaccaro, così da rendere intrinsecamente contraddittoria la motivazione, considerata la diversa soluzione assunta per i citati coindagati.

Rispetto poi agli accessi abusivi, il Tribunale avrebbe integralmente trascurato di considerare che all'epoca degli accessi descritti al capo 17), mancava nel ricorrente la consapevolezza che lo [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte della Polizia di Stato, aspetto che aveva portato l'Abate a ritenere legittimato all'informazione lo [OSCURATO:PERSONA].

Prospettazione difensiva apoditticamente negata dal Tribunale a fronte di emergenze indiziarie che per contro non ne rendevano inverosimile il portato.

Per contro, gli accesi di cui al capo 14) sono stati resi in esecuzione di richieste operate dallo [OSCURATO:PERSONA] allorquando era ancora appartenente al Nucleo operativo di protezione Campania, sì che almeno apparentemente se ne doveva presumere la finalità istituzionale.

6.1. Con riguardo alle esigenze cautelari, si lamenta difetto di motivazione perché le argomentazioni spese sarebbero tutte eccentriche rispetto alla posizione del ricorrente a fronte di una sostanziale insussistenza degli estremi della concretezza e attualità delle esigenze da cautelare, sia quelle di matrice probatoria (a fronte di un dato già adeguatamente consolidato), sia quelle inerenti il rischio di reiterazione (considerando che l'Abate non risulta più abilitato all'accesso informatico SDI sin dal novembre 2021).

7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Due motivi.

7.1. Con il primo motivo, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, si adduce l'inconsistenza delle argomentazioni spese a sostegno della presenza di un accordo corruttivo quale fonte dello scambio illecito delle prestazioni dirette a concretare l'illecito contestato, sia la correlazione sinallagmatica tra l'agire del soggetto qualificato e le utilità percepite a titolo di compenso e infine la stessa riconducibilità dell'azione ascritta al ricorrente e remunerata dallo [OSCURATO:PERSONA] alla funzione dallo stesso svolta, giacché le condotte realizzate dal Vitiello nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbero al più atti resi in occasione dell'ufficio rivestito e non atti del suo ufficio.

7.2. Con il secondo motivo si adduce una carenza di motivazione rispetto alle esigenze cautelari, valutate indistintamente per tutti gli indagati e senza un effettivo argomentare in termini di effettività, concretezza e attualità delle esigenze da cautelare.

8. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Due motivi.

8.1. Il primo motivo riguarda la gravità indiziaria relativa alla falsità ideologica (capo 3) e alla truffa in danno della pubblica amministrazione (capo 4) conseguente alle mendaci attestazioni che davano il ricorrente in servizio nelle occasioni di tempo e luogo in contestazione quando per contro sarebbe stato occupato in faccende personali.

L'indicazione indiziaria emarginata dal Tribunale, ricavata dai sistemi di rilevamento della posizione dell'indagato, ad avviso della difesa, dovrebbe ritenersi insufficiente al fine perché non in grado di escludere che in quel determinato contesto spazio-temporale il [OSCURATO:PERSONA], certamente non presente in ufficio, non fosse comunque impegnato in attività di servizio, in coerenza con le ore di straordinario dichiarate.

La gravità indiziaria, inoltre, riposerebbe sul dato offerto dalle intercettazioni, da ritenersi tuttavia inutilizzabili per violazione dell'ad 270 cod. proc. pen. perché autorizzate per reati non connessi con quelli contestati al ricorrente.

8.2. Con il secondo motivo si adduce vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari, argomentate facendo leva su condotte (quelle descritte al capo 2) rispetto alle quali è stata esclusa la gravità indiziaria.

Si lamenta anche il difetto di proporzione rispetto alla misura, adottata in termini non diversi da altri indagati ([OSCURATO:PERSONA]) rispetto ai quali è stata riconosciuta la gravità indiziaria per ben più allarmanti ipotesi di reato.

Ancora la contraddittorietà del ritenere nel raffronto con la posizione del concorrente Vitale (rimaste estraneo all'intervento cautelare) giustificata da una apodittica diversa intensità del dolo riscontrato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per le ragioni precisate di seguito, si impone l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato.

Per il resto, l'ordinanza merita conferma attesa l'infondatezza se non l'inammissibilità delle ragioni di doglianza prospettate dagli altri ricorsi.

2. La soluzione adottata, per un verso, e, per altro verso, la stessa autonomia ontologica della relativa posizione processuale (l'unica, tra quelle oggetto di scrutinio, che non vede coinvolto [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente degli altri ricorrenti per ciascuna delle imputazioni che li riguardano) portano la Corte, per ragioni di immediata intellegibilità, a trattare separatamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], posponendola alla disamina delle altre impugnazioni.

3. Venendo alla disamina di queste ultime, e sempre per garantire una migliore intellegibilità della presente motivazione, appare opportuno analizzare i motivi di ricorso relativi alla gravità indiziaria procedendo ala disamina dei motivi capo per capo, sovrapponendo ai rilievi ( della difesa) dello [OSCURATO:PERSONA] (coinvolto in tutte le imputazioni di interesse) quelle del singolo concorrente/ricorrente di volta in volta considerato.

In esito a tale scrutinio poi si verificherà la tenuta della motivazione spesa sulle esigenze.4.

Il capo 1) della rubrica riguarda la corruzione propria che coinvolge [OSCURATO:PERSONA] (appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], deputato in particolare, ai controlli valutari dei passeggeri in transito) il quale, secondo l'accusa, in cambio di determinate ed eterogenee utilità (spiccano una crociera, alcuni noleggi auto, viaggi e pernottamenti in alberghi di lusso), per un periodo di tempo compreso tra il 2017 e il 2019, avrebbe messo a disposizione dello [OSCURATO:PERSONA] il proprio ruolo istituzionale con l'obiettivo di consentire a quest'ultimo un trattamento "mordido e comunque agevolato" in occasione dei controlli di sicurezza operati presso il citato scalo. 4.1.Nel definire la qualificazione del fatto in termini di corruzione propria, il provvedimento impugnato mette in luce due tipologie diverse di agiti rilevanti al fine: l'omissione delle verifiche relative ai controlli valutari ai quali il [OSCURATO:PERSONA] era specificamente deputato nonchè le facilitazioni garantite al momento del passaggio del concorrente ai varchi di sicurezza aeroportuali avuto riguardo al controllo dei relativi bagagli a seguito.

E si inquadrano siffatte dinamiche alla luce di determinate coordinate in fatto e dei conseguenti derivati logici che fanno da cornice alla vicenda a giudizio, tutti dotati di incontrovertibile rilievo.

In particolare, viene messa in evidenza, in primo luogo, con considerazioni che possono di certo estendersi anche alle posizioni degli altri ricorrenti, una visione globale dell'insieme di condotte ascrivibili allo [OSCURATO:PERSONA] ricomprese nella regiudicanda, resosi protagonista, alla luce delle diverse imputazioni, di un sistema preordinato diretto a mettere a libro paga più appartenenti alle forze dell'ordine, variamente dislocati in settori di suo immediato interesse rispetto alle iniziative latamente imprenditoriali che lo riguardavano, comprandone la disponibilità al prezzo di diverse utilità, erogate a pioggia e in termini di consistente entità.

Condotte lette dando rilievo anche alle emergenze della diversa e precedente indagine che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] (e che lo ha visto altrettanto protagonista principale di una significativa e prolungata nel tempo frode fiscale per la quale ha già riportato condanna per fatti di evasione accertati in misura di diverse decine di milioni di euro), valorizzate nella correlazione logica che lega le due vicende processuali soprattutto con riferimento alla significativa disponibilità di contanti che l'attività di evasione fiscale garantiva al detto concorrente (in parte qua, piace rimarcare la circostanza, messa in luce dal provvedimento impugnato, in forza della quale al momento dell'arresto operato in occasione della prima indagine, [OSCURATO:PERSONA] venne trovato nella disponibilità di 300.000 euro in contanti, confezionati sottovuoto, peraltro nell'imminenza di un viaggio da effettuare a Dubai: cfr pag 148).

4.2. Il Tribunale ha anche rimarcato:l'incontroversa sussistenza delle utilità incamerate da [OSCURATO:PERSONA], in termini non indifferenti lungo un arco temporale di circa due anni ( per un importo complessivo di poco superiore ai 20000 euro), mai altrimenti giustificate secondo canoni di accettabile verosimiglianza ( solo la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] in questa sede ribadisce il rapporto di amicizia quale chiave di lettura delle dazioni senza tuttavia supportare in alcun modo tale affermazione, prescindendo dalla relativa credibilità della tesi in ragione della significativa rilevanza di alcune voci di spesa: si veda in particolare il riferimento ai 5000 euro affrontati per la crociera regalata al [OSCURATO:PERSONA]); l'altrettanto pacifica disponibilità mostrata dal [OSCURATO:PERSONA] nello "scortare", con continuativa sistematicità, lo [OSCURATO:PERSONA] sino ai varchi di controllo, venendo spesso allertato in precedenza dal concorrente rispetto a una sua possibile presenza presso la struttura e curando anche di attivarsi in tal senso, coinvolgendo altri colleghi disponibili, quando non era in servizio (si vedano le emergenze segnate alle pagg. 63 e 64).

4.3. In questa cornice, i rilievi addotti dalle difese dei due indagati concorrenti perdono di effettiva consistenza. 4.3.1.Nel ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si sostiene in termini di significativa genericità l'assenza di motivazione in relazione alla sussistenza del pactum sceleris.

Sul punto il provvedimento non merita censure, ancor più se si guarda al perimetro cognitivo della verifica sottesa all'iniziativa cautelare e al conseguenziale controllo che risulta demandato a questa Corte in sede di legittimità.

La presenza del patto corruttivo appare adeguatamente disvelata infatti da una lettura complessiva delle emergenze indiziarie vieppiù implementate , con riguardo alla imputazione che occupa, dal significativo, e non altrimenti giustificato, portato delle utilità garantite, la cui cifra logica non può prescindere dal comparato confronto con la servente e sistematica disponibilità mostrata dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei transiti del concorrente da Capodichino.

4.3.2. Né può dubitarsi della mancanza di correlazione tra le dazioni e lo specifico compimento di atti rientranti all'interno delle funzioni di pertinenza del ricorrente, aspetto essenziale rispetto alla configurabilità della fattispecie corruttiva contestata, la quale presuppone che la dazione, acquisita o solo promessa, assuma i toni della illiceità rassegnata solo quando, nel quadro della fattispecie corruttiva, risulti collegata ai compiti istituzionalmente propri del corrotto.

Anche sotto versante - che porta alla immediata disamina delle ragioni di doglianza prospettate dal ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] ( cui solo in parte si sovrappongono le censure dell'altro concorrente)- le dette emergenze in fatto, con i derivati logici che ne conseguono, possono bastare ad inquadrare nell'ottica corruttiva il rapporto occorso, atteso che non sono emerse altre possibili chiavi di lettura delle dette dazioni se non in ragione delle funzioni svolte dal ricorrente presso lo scalo di Capodichino, venendo lo stesso continuativamente allertato dallo [OSCURATO:PERSONA] ogni qualvolta si trovava a transitarvi, aspetto parimenti connotato da una sensibile frequenza in ragione degli impegni imprenditoriali del corruttore.

4.3.3. Semmai, va chiarito che mentre la motivazione adottata, con riguardo alle condotte dirette a blandire se non a neutralizzare i controlli ai varchi potrebbero non fare gioco sul punto, finendo solo per corroborare ulteriormente la conclusione logica della matrice corruttiva della causale delle dazioni, per altri versi già autonomamente consolidata; per contro, il riferimento alla omissione correlata ai controlli valutari, nel caso, permette sia di confermare ancora di più la stretta correlazione tra il compenso illecito pattuito e gli agiti di competenza funzionale del [OSCURATO:PERSONA], ma anche di validare la configurazione data al fatto dal Tribunale in termini di corruzione propria.

4.3.4. Quanto al primo profilo, può anche sostenersi che il controllo ai varchi ( se non per le verifiche valutarie eventualmente sollecitate dagli addetti) resti immediatamente estraneo ai compiti del [OSCURATO:PERSONA]: al più se ne potrebbe valorizzare una incidenza indiretta (perché se eluso, a sua volta consentiva di neutralizzare ex ante le verifiche valutarie di pertinenza anche del [OSCURATO:PERSONA]).

Ma a prescindere da tale risvolto, non può mettersi in evidenza che la circostanza in fatto in forza della quale il soggetto qualificato, abusando della (e indirettamente neutralizzando la) sua competenza funzionale, abbia consentito allo [OSCURATO:PERSONA] (si veda la stringente considerazione logica sinteticamente espressa alla pagina 64, resa interpretando il messaggio del 16 ottobre del 2017), in talune occasioni, di oltrepassare il varco derogando ai controlli (secondo la prassi descritta alla pagina 60); o, ancora, quella di scortare lo [OSCURATO:PERSONA] sino al detto varco così da confidare in una verifica più blanda alla luce proprio della presenza del soggetto qualificato (diretta, nella migliore delle ipotesi, a tranquillizzare l'operante rispetto ai beni trasportati dal soggetto in transito); secondo canoni di condotta puntualmente descritti dal coindagato in procedimento connesso Barbarino ( cfr. pagg. 64 e 65); sono questi tutti elementi che valgono certamente a confermare la riconducibilità delle dazioni incassate dal [OSCURATO:PERSONA] al patto illecito contratto con il corruttore proprio in considerazione delle funzioni istituzionali rivestite dal concorrente qualificato, aspetti, come già detto, comunque altrimenti acquisiti alla prospettazione accusatoria.

Tanto depriva di rilievo le osservazioni critiche poste dal ricorso del [OSCURATO:PERSONA], comunque smentite dal puntuale sovrapporsi, nei suoi snodi essenziali, del dato offerto dalle citate propalazioni del Barbarino, da quelle dell'addetto ai controlli Maione ( pagina 67) nonché dall'insieme delle emergenze indiziarie che danno atto della incontroversa prassi dell'accompagnamento ai varchi dello [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA].

4.3.5. Nella progressione criminosa che porta dalla corruzione impropria ( neppure presa in considerazione dal giudice per le indagini preliminari) a quella propria, fatta oggetto di contestazione e considerata dal Tribunale, assume piuttosto rilievo dirimente l'altro profilo in fatto valorizzato nel provvedimento impugnato, che invece deve ritenersi conferente alle specifiche competenze istituzionali del [OSCURATO:PERSONA].

Aspetto che deve ritenersi parimenti insensibile alle critiche sollevate dai ricorrenti, considerata l'assorbente puntualità del motivare e la linearità logica della valutazione resa in relazione alle relative emergenze indiziarie, non messa utilmente in crisi dai ricorsi.

Sul punto è decisiva l'interpretazione data alla intercettazione del colloquio intervenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il collega Tortale (coinvolto nella analoga imputazione di cui al capo 5) riportata (negli ultimi due capoversi di pagina 57) dal provvedimento impugnato, dalla quale emerge la conferma (offerta dalle stesse affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]) che in occasione di alcuni transiti dello [OSCURATO:PERSONA] realizzati in sua presenza, il soggetto qualificato ebbe a constatare che il concorrente portava con sé provviste di denaro in contante e ciò malgrado omise di verificarne il portato quantitativo perché altrimenti avrebbe dovuto attivare i relativi controlli valutari.

Sotto questo versante, non rileva l'affermazione difensiva secondo la quale in altro punto dello stesso colloquio captato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ebbe a minimizzare la vicenda, riferendo di somme in contanti irrisorie, non potendosi ritenere manifestamente illogica la valutazione spesa sul punto dal Tribunale nel depotenziarne il portato logico e in particolare rimarcando che, con tale indicazione verbale, l'intenzione del ricorrente in questione era quella di ridimensionare la vicenda agli occhi del suo interlocutore, il collega Tortale.

Siffatta conclusione, del resto, risulta vieppiù supportata dal contenuto complessivo e piuttosto chiaro degli altri momenti rassegnati dal colloquio intercettato, coerente al significato privilegiato dal Tribunale; ma anche dal tenore di altra intercettazione (intervenuta qualche giorno dopo sempre tra gli stessi interlocutori) nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], secondo la lettura del dato favorita dal Tribunale, ebbe a confermare che in quella occasione violò i propri doveri ( cfr pag. 58).

Aspetto, quest'ultimo, inadeguatamente attinto dal ricorso del [OSCURATO:PERSONA], all'uopo lamentando un travisamento per omissione della relativa emergenza indiziaria, assertivamente scrutinata senza tenere conto dell'intero tenore del dialogo senza che tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa, il dato pretermesso risulti dotato della necessaria evidenza probatoria che colora imprescindibilmente il vizio rilevato.

4.3.6. Né infine, assume rilievo significativo la rimarcata discrezionalità delle verifiche valutarie alle quali il ricorrente era tenuto in forza delle proprie competenze istituzionali.

A ben vedere, pur seguendo l'assunto difensivo non si perviene a una soluzione interpretativa diversa da quella privilegiata dal Tribunale: la difesa, infatti, trascura di riconoscere l'immediata evidenza da ascrivere alla citata emergenza indiziaria, quali che potessero essere gli obblighi gravanti sul [OSCURATO:PERSONA] al verificarsi della situazione in fatto rappresentata dal colloquio captato e dunque prescindendo dalla formale legittimità dell'atteggiamento assunto sostanziatosi nella omessa verbalizzazione.

Va infatti ribadito che secondo le indicazioni di principio di questa Corte configura il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, ma che si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (Sez. 5 , n. 34979 del 10/09/2020 ,Rv. 280321;Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020 dep. 2021 Rv. 280342).

Ne consegue che nella specie, anche a voler ritenere, seguendo la prospettazione difensiva, che il ricorrente, accertata la presenza di contanti, non era necessariamente tenuto a dar corpo al relativo accertamento e alla eventuale verbalizzazione (perché si sarebbe trattato di una valutazione meramente discrezionale da rendere di volta in volta in presenza di somme non superiori alla soglia minima indicata dalla normativa di riferimento), ciò che rileva, piuttosto, come messo in evidenza dal Tribunale, è la scelta assunta a monte, una volta preso atto del denaro in contante che il passeggero in transito portava con sé: quella di non procedere comunque al relativo conteggio, così da evitare, ex ante, di dover dare corpo ai successivi, seppur eventuali, incombenti legati alla funzione.

In tanto si consolida la situazione in fatto indicativa del tenore complessivo e prospettico del patto illecito raggiunto tra i soggetti interessati, destinato comunque a piegare, alle esigenze personali e private del corruttore, l'interesse collettivo sotteso all'esercizio della relativa competenza istituzionale del soggetto corrotto così da comprendere in sè anche atti contrari al dovere gravante sul soggetto corrotto, confermati dal tenore della detta intercettazione.Da qui la coerente valutazione in diritto relativa alla configurazione del fatto descritto al capo 1).

5. In relazione al capo 5), relativo alla corruzione propria inerente al relativa al patto illecito contratto dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti comandante della sezione operativa della Guardia di Finanza in servizio presso il citato aeroporto Capodichino (la cui impugnazione è stata separatamente trattata e dichiarato inammissibile perchè tardivo), le ragioni di doglianza manifestate dal ricorso sono all'evidenza inammissibili.

Sia per la estrema genericità che le connota, in quanto mancano di puntuali riferimenti alla relativa vicenda in fatto siccome ricostruita nel relativo sviluppo argomentativo nell'ordinanza gravata; sia perché recuperano contenuti essenzialmente riferiti alla precedente contestazione di cui al capo 1), alla luce di una sostanziale sovrapponibilità dei relativi agiti illeciti.

Su tale ultimo versante, in disparte la già rimarcata genericità dell'assunto critico espresso dal ricorso, va ribadita la manifesta infondatezza della tesi legata alla assenza del pactum sceleris (essendo incontroversa la dazione delle utilità descritte nel capo di imputazione e la presenza di condotte sostanzialmente analoghe a quelle realizzate dal collega [OSCURATO:PERSONA]); per altro verso va segnalato che nella parte relativa alla qualificazione del fatto in termini di corruzione propria, il ricorso risulta strutturato unicamente guardando alla posizione dell'altro indagato (il [OSCURATO:PERSONA]), senza mai fare cenno all'argomentare speso per la ipotesi di reato in questione in relazione al rapporto illecito occorso con il Tortale.

Da qui la inammissibilità delle doglianze spese in relazione al capo 5).

6. I capi 14), 16) e 17) riguardano i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (in servizio presso la polizia Marittima e dotato delle credenziali di accesso alla banca dati Ced-Sdi).

In particolare, i capi 14) e 17) riguardano diversi accessi abusivi alle dette banche dati realizzate dall'Abate su istigazione dello [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente: tra il maggio e l'ottobre del 2014 quanto alle condotte contestate nel capo 14 ( in concorso anche con altri indagati non attinti dal provvedimento impugnato) e tra il mese di novembre del 2016 e quello di febbraio del 2019 per il capo

17. La corruzione propria di cui al capo 16) si lega allo stabile asservimento delle funzione dell'Abate in favore degli interessi privati dello [OSCURATO:PERSONA] comprovata dagli accessi abusivi sopra indicati, remunerati attraverso il noleggio gratuito di alcune autovettura, il cui compenso è stato pagato dalla società del corruttore ( aspetto in fatto non contriverso).

6.1. In relazione al capo 14), la difesa di [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente solleva due temi pregiudiziali, uno dei quali ( la violazione del termine di cui all'ad 405 cod. proc. pen.) prospettato in termini di evidente genericità perché solo affermata e dunque inammissibile.La difesa ha anche rimarcato, ribadendo una eccezione prospettata anche nel corso del giudizio di appello, che il ricorrente, per la medesima imputazione, sarebbe stato già autonomamente portato a giudizio innanzi al medesimo Tribunale di Napoli e su iniziativa della stessa Procura che ora promuove l'odierna iniziativa cautelare.

Da qui il rivendicato bis in idem, profilo integralmente trascurato dal provvedimento gravato.

Prescindendo dalla possibilità di far valere innanzi al giudice del gravame cautelare un siffatto profilo ostativo, aspetto oggetto delle incertezze interpretative manifestate sul tema dalla giurisprudenza di legittimità puntualmente messe in evidenza dalla memoria trasmessa dalla Procura generale a sostegno delle conclusioni orali ribadite in udienza, è comunque incontrovertibile che, pur aderendo alla giurisprudenza favorevole allo scrutinio, in sede cautelare, di un siffatto possibile aspetto radicalmente ostativo al giudizio sulla gravità indiziaria ( Sez. 6, n. 8618 del 25/02/2016, Rv. 265847 da ultimo ribadita da Sez. 6, n. 1611 del 26/10/2021, dep. 2022, n.m.), resta da dire che il relativo rilievo deve consentire un'immediata verifica della reiterazione della imputazione siccome desumibile dall'identità testuale delle imputazioni a carico dello stesso soggetto nei diversi procedimenti o dalla formale continenza di una o alcune delle imputazioni in una o altre che sia riscontrabile senza necessità di valutazione dei dati fattuali.

Giudizio questo che va rapportato alle allegazioni messe a disposizione del giudice della cautela, non potendosi valorizzare atti inammissibilmente prodotti solo in sede di legittimità.

E nel caso, guardando alla produzione resa a sostegno della addotta eccezione con le memorie allegate nel corso del giudizio camerale di appello, emerge con evidenza che l'imputazione espressa dal decreto di citazione a giudizio prodotto nell'occasione, per se latamente compatibile con quella posta a fondamento della odierna contestazione mossa al capo 14) in relazione ai protagonisti soggettivi della vicenda e al torno temporale complessivamente considerato, non recava dettagliati e contestualizzati riferimenti ai singoli accessi abusivi presi in considerazione, impedendo, di fatto, siffatta verifica fattuale.

6.2. Per il resto le doglianze esposte dai due ricorsi te sembrano manifestamente infondate. 6.2.1.Rispetto agli accessi abusivi, è manifestamente inconferente il tema relativo al ruolo ricoperto in Polizia dallo [OSCURATO:PERSONA] (pacificamente non legittimato ad accedere alle citate banche dati) sino al 2016, anche nell'ottica legata alla addotta inconsapevolezza della relativa successiva dismissione in capo all'Abate: a prescindere dalla inverosimiglianza della tesi ( logicamente smentita dalla stretta contiguità tra i due tradita dalla stessa sistematicità delle condotte di cui al capo 17), non emerge in alcun modo che le richieste veicolate dallo [OSCURATO:PERSONA] e accolte dall'Abate siano mai state giustificate dalle ragioni istituzionali che legittimano l'accesso (aspetto che la difesa mai prospetta con concretezza e che del resto risulta immediatamente smentito dalle modalità della richiesta stessa, del tutto informale e atipica perchè realizzata tramite i messaggi whatsapp).

6.2.2. Parimenti è a dirsi per la corruzione propria.

Le difese contestano l'assenza di una adeguata motivazione in ordine alla riconducibilità delle utilità garantite dallo [OSCURATO:PERSONA] alle prestazioni illecite dell'Abate descritte nei capi 14) e 17).

Questo anche perchè le prime sarebbero state erogate a distanza di tempo dalle seconde, aspetto che avrebbe portato il Tribunale in modo incoerente a negare la gravità indiziaria del medesimo reato riferita ai coindagati D'Aniello e Vaccaro ( capo 13 e 15) per gli accessi abusivi di cui al capo 14).

Non è in contestazione l'evidente asservimento della funzione del'Abate alle esigenze privatistiche e illecite dello [OSCURATO:PERSONA] in termini di stabilità e continuità : il provvedimento impugnato mette in evidenza, quantomeno dal 2016 al 2019, 38 diversi accessi realizzati dal primo su istigazione del secondo, in termini di stringente immediatezza dell'esito rispetto anche alla stringatezza e alla laconicità della sollecitazione, propri anche del mezzo utilizzato (si veda il provvedimento impugnato dalla pagina 128): il tutto a supporto di un accordo di base palesemente diretto alla sistematica presa in carico delle esigenze del corruttore da parte del corrotto in una ottica finalistica all'evidenza volta alla violazione dei relativi doveri (come fotografato dalle condotte di cui ai capi 14 e 17).

Le utilità erogate dallo [OSCURATO:PERSONA], nella loro materiale percezione, sono altrettanto pacifiche.

Giova solo precisare che il riferimento al portato finanziario delle stesse (di poco superiore ai 1000 euro) va riferito solo a quello quantificato in relazione ai noleggi ( in misura di due, pagati dalla società dello [OSCURATO:PERSONA]) consentiti nel solo anno 2018.

Ma una analoga situazione viene riferita nel 2016, segno che già in quella data era invalsa la prassi dell'Abate di avvalersi (della società) dello [OSCURATO:PERSONA] per godere gratuitamente di auto noleggiate lungo periodi di tempo di sensibile rilevanza (nel 2016 per tre mesi).

Né sono emerse ragioni giustificative valide per supportare altrimenti la gratuità di tali prestazioni che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, trovano anche un riscontro temporale con lo snodo essenziale del consolidarsi dell'accordo corruttivo ( essenzialmente dal 2016 in poi), a differenza di quanto messo in evidenza per gli indagati coinvolti dalle contestazioni di cui ai capi 13 e 15, per utilità acquisite molti anni dopo gli accessi abusivi descritti al capo 14 (pag 123).

Né ancora può sostenersi che le utilità ricavate possano ritenersi talmente irrisorie da mettere in discussione, quantomeno in questa fase, sul piano logico la riconducibilità sinallagmatica delle stesse ad un accordo illecito in tal senso assunto.

7. Il capo 18 riguarda la corruzione impropria ascritta a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente della guardia costiera in servizio presso la capitaneria di porto di Capri): percependo utilità per circa641.000, il secondo avrebbe asservito la propria funzione agli interessi del primo comunicando allo stesso informazioni relative a determinate imbarcazioni da diporto ricavate dai registri tenuti presso l'ufficio di pertinenza nonchè attivandosi per garantire allo [OSCURATO:PERSONA] dei permessi di sosta all'interno del porto di Napoli o ancora per consentire l'ormeggio della barca di quest'ultimo presso il Porto turistico di Capri.

7.1. Nei due ricorsi si contesta l'assenza di motivazione sul pactum sceleris; ancora si contrasta la riconducibilità degli atti indicati resi in contropartita al compenso corruttivo siccome riferibili alle specifiche funzione istituzionale del ricorrente.

7.2. Il provvedimento impugnato cristallizza un dato incontroverso: è pacifico che Vitiello abbia goduto (quantomeno in risparmi di spesa per il noleggio di diverse auto) di utilità particolarmente significative ( i cui costi, affrontati dallo [OSCURATO:PERSONA], sono stati monetizzati in una cifra superiore a 40.000 euro).

Dazioni, queste, non altrimenti giustificate, il cui portato quantitativo nonché la sistematica continuità, in linea con le indicazioni offerte dal Tribunale, assumono una valenza logica, soprattutto in siffatta fase cautelare, di indiscusso rilievo.

Non può dunque censurarsi la conclusione logica diretta a valorizzare siffatto, particolarmente rilevante, momento indiziario in direzione della ritenuta gravità indiziaria riferita alla sussistenza del del patto illecito, soprattutto se letta anche alla luce dell'immediatezza attraverso la quale il soggetto qualificato rispondeva alle sollecitazioni del corruttore quanto alle informazioni da questi sollecitate rispetto ai dati di riferimento inerenti alle imbarcazioni da diporto, sintomo di una consolidata prassi negoziale pervasa da matrice illecita.

7.3. Quanto alla necessaria correlazione che deve correre tra le dazioni riscontrate e le funzioni dell'Abate illecitamente remunerate, va rimarcato che nel caso il reato contestato, a differenza di quello previsto dall'ad 319 cod. proc. pen., è un reato di pericolo: si contesta il mercimonio della funzione in quanto tale e non la specifica realizzazione di un determinato atto rientrante nella stessa, essenziale per contro nell'ottica della corruzione propria.

Ecco allora che le indicazioni fattuali segnalate nel provvedimento trovano una coerente e assorbente giustificazione nella verifica causale della dazione, essendo invece indifferente al fine pervenire alla puntuale dimostrazione della immediata riconducibilità delle incombenze riscontrate alle precipue competenze del concorrente qualificato.In altre parole, il motivare speso nel provvedimento impugnato va valorizzato perché consente di verificare la causale delle utilità riconosciute da [OSCURATO:PERSONA] a Abate, dirette a compensare il ruolo del corrotto e la sua messa a disposizione del corruttore; sono invece superflue laddove mirano a raccordare la dimostrazione di specifici atti che in tale abbrivio funzionale vadano ricondotti e realizzati.

Ecco allora che, quali che fossero le specifiche competenze del ricorrente, le indicazioni in fatto segnalate dal Tribunale valgono a confermare l'egida causale delle dazioni: il Vitiello infatti, veniva retribuito in ragione del suo ruolo istituzionale come confermato dall'insieme di vantaggi che garantiva al corruttore grazie alle sue competenze, in termini di evidenza diretta (il vantaggio, soprattutto in termini di tempo, di non dover accedere alle formalità imposte per la consultazione dei registri) ma anche indiretta ( la sosta presso il porto di Napoli e l'ormeggio presso quello turistico di Capri in fatto pacificamente favoriti dall'interessamento del Vitiello).

Da qui l'inconferenza delle doglianze difensive.

8. Avuto riguardo alle posizioni dei ricorrenti coinvolti nelle imputazioni scrutinate in precedenza, il provvedimento gravato non merita censure con riguardo all'argomentare speso in relazione alla riscontrata sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso ravvisate oltre che guardando al rischio di recidivanza, anche al pericolo di inquinamento probatorio (penultimo capoverso pag. 152), anche quest'ultimo indifferentemente riferito alla posizione di tutti gli indagati coinvolti dalla misura.

8.1. In particolare, non sono fondati i rilievi addotti dalla difesa dello [OSCURATO:PERSONA], diretti a contestare concretezza e attualità in relazione al ritenuto rischio di recidiva.

Il Tribunale ha coerentemente messo in evidenza l'allarmante serialità degli agiti illeciti ascritti al ricorrente, diretti a disvelare un sistema di corruttela tutto destinato a ruotare intorno al ricorrente e messo in atto grazie alle evidenti disponibilità finanziarie garantite dalle situazioni illecite già fatte oggetto del precedente intervento cautelare, sfociato nella condanna del ricorrente per la significativa evasione fiscale ivi accertata in danno dello [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali.

Condotte seriali che si sono dipanate lungo un arco temporale affatto indifferente ( tra il 2014 e il 2019), così da descrivere in termini particolarmente intensi il pericolo da cautelare alla luce della personalità del ricorrente, le cui connotazioni di negatività, già rassegnate dalle emergenze del precedente procedimento (connotanti una non indifferente tendenza a delinquere), risultano ancor più nitidamente emergere alla luce dei fatti a giudizio, secondo canoni di valutazione, incontrovertibilmente coerenti, che mirano a sottolineare ambiti di disvalore ben più marcati rispetto alle precedenti condotte illecite, di matrice solo tributaria.Tanto rende marcatamente recessivi i rilievi difensivi legati alla distanza nel tempo delle condotte a giudizio, peraltro non cosi risalenti.

Al contempo depriva di rilievo la revoca della misura cautelare disposta nel pregresso procedimento per evasione tributaria, per forza di cose resa senza che fossero state prese in considerazione le condotte orma ricomprese nella odierna regiudicanda cautelare, destinate a dare un quadro ben più chiaro del portato criminale del ricorrente.

Né il giudizio di concretezza del pericolo, coerentemente ricavato dal quadro di pericolosità del ricorrente reso evidente dalle condotte in contestazione, connotate da incontrovertibile gravità per numero e consistenza specifica dei singoli fatti e vieppiù implementato dal complessivo circuito criminale nel quale i reati ora in contestazione vengono ad inserirsi grazie al collegamento logico garantito dalle condotte delittuose riscontrate in matria di indebite compensazioni tributarie ( di sensibile rilievo e non solo suggestivo deve ritenersi il sintetico ma non contrastato riferimento reso nel provvedimento impugnato alla recente iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di cui all'art. 648 ter cod. pen.), viene messo in crisi dal contegno collaborativo rivendicato dalla difesa, prospettato in termini coerenti al medesimo rilievo articolato innanzi al Tribunale e puntualmente affrontato dal giudice dell'appello offrendo una risposta immune da fratture logiche e non fatta oggetto di specifiche e analitiche indicazioni critiche dalla difesa. 8.2.Sono inammissibili, per la genericità che le connota, le censure esposte sul tema dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].

L'impugnazione difetta di un confronto specifico con le motivazione spese dal Tribunale a sostegno della misura adottata.

L'unico effettivo elemento addotto a sostegno della insussistenza del requisito della attualità della misura è quello del trasferimento ad altro incarico del ricorrente, non più in servizio presso lo scalo di Capodichino.

La genericità del rilievo (non si evidenzia quale sia la nuova sede e genericamente si evidenzia che svolge un non meno identificato ruolo di piantone) non mette tuttavia in crisi il grave giudizio speso nel provvedimento impugnato sulla tendenza a delinquere rassegnata dalle vicende a giudizio e dunque sulla possibilità che effettivamente il trasferimento disposto possa influire concretamente sulla possibila ripetizioni di condotte intimamente legate ad una funzione che comunque risulta mantenuta.

8.3. Parimenti generici sono, sul tema delle esigenze cautelari, i ricorsi prospettati nell'interesse di Abate e Vitiello, che, non diversamente dal [OSCURATO:PERSONA], difettano nel contrastare con specificità l'argomentare svolto dal rbunale a sostegno dei relativi giudizi.

E anche sul punto, rispetto all'unico argomentare svolto dotato di specifici contenuti, quello relativo alla odierna impossibilità, per l'Abate, di accedere alle banche dati SDI, né va rimarcata la manifesta inconferenza quanto al rilievo da ascrivere a siffatta circostanza rispetto alla possibilità di elidere in radice il rischio di reiterazione: l'accesso abusivo, nel caso, non rileva ( solo) in sè ma fa da sfondo contenutistico alla corruzione, parimenti ritenuta, destinata essenzialmente a fondare il rischio di reiterazione ben oltre la specifica connotazione dell'incombenza funzionale immediatamente posta al centro della reiterata vicenda corruttiva.

9. Venendo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (appuntato della Guardia di Finanza con compiti di autista), coinvolto nelle imputazioni di cui ai capi 3) e 4) della rubrica per fatti commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (tenente colonnello del medesimo corpo, al vertice del Nucleo operativo al quale partecipava il [OSCURATO:PERSONA]), rileva la Corte, quanto al profilo della gravità indiziaria riferita alle dette imputazioni, per un verso l'inconsistenza dei rilievi difensivi e per altro verso, d'ufficio, la inadeguatezza del motivare avuto riguardo alla configurabilità della falsità ideologica descritta al capo 3).

9.1. Ai danni del citato ricorrente si contesta (capo 3) la violazione del disposto di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen. avuto riguardo a più attestazioni mendaci rese in relazione ad attività di servizio in realtà mai resa: in particolare il [OSCURATO:PERSONA] redigeva le scritture di servizio false relative ad attività di servizio mai rese per determinati giorni indicati nella contestazione; il Vitale ne attestava l'effettivo svolgimento così garantendo al [OSCURATO:PERSONA] di lucrare le correlate indennità.

Fatti questi poi valorizzati quale presupposto della condotta di truffa ex art 640 comma 2, parimenti ascritta ad entrambi gli indagati in concorso (capo 4).

9.2. Il ricorso contrasta la gravità indiziaria delle due imputazioni limitando i rilievi critici alla ritenuta inadeguatezza degli elementi indicati a supporto della valutazione spesa sui fatti di cui al capo 3).

Rilievi che tuttavia non colgono nel segno, perché aspecifici rispetto al motivare contrastato.

9.3. In particolare, rispetto alla ritenuta incompletezza dei dati richiamati (secondo la difesa unicamente funzionali a descrivere il posizionamento del ricorrente nel contesto temporale delle attestazioni false senza poter escludere che in quel determinato momento il ricorrente fosse comunque impegnato in attività di servizio), la difesa trascura di considerare che il Tribunale (pagina 82 del provvedimento impugnato) ha dato compiuta risposta e lineare risposta al rilievo, segnalando che la documentazione acquista dava atto che nei frangenti temporali coperti dall'imputazione provvisoria il ricorrente aveva in uso la propria autovettura privata (il che, considerando anche le relative mansioni, mette di per sè in dubbio l'espletamento dell'attività di servizio in quei determinati momenti); che in relazione a quei determinati contesti, non emergevano relazioni o annotazioni di servizio per attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] fuori sede, neppure indicate nei fogli di servizio o nei prospetti di straordinario recanti la falsa attestazione; che tali ragioni di servizio non risultavano mai indicati neppure dal [OSCURATO:PERSONA], valutazione certamente riferibile anche all'impugnazione in esame; che a supporto della gravità indiziaria andava altresì valorizzata l'attività di pedinamento e osservazione resa nel corso dell'indagine, dalla quale era emerso , per almeno tre delle situazioni in contestazione, l'evidente distonia tra quanto rassegnato nelle attestazioni tacciate di falsità e quanto riscontrato in quei determinati frangenti.

9.4. La difesa, inoltre, lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni che sarebbero state evocate a supporto della gravità indiziaria perché, a fronte della assenza di connessione con i reati posti a fondamento delle relative richieste autorizzative, sarebbero in conflitto con l'art. 270 cod. proc. pen..

Anche questo rilievo è inammissibile: il ricorso difetta nel precisare quale sia l'incidenza delle captazioni rispetto al complessivo materiale indiziario posto a supporto della decisione, soprattutto a fronte di una valutazione complessiva che assegna spazio dirimente a risultanze, per quanto già evidenziato, fondate su altre fonti indiziarie.

9.5. Piuttosto rileva la Corte che il motivare speso nel provvedimento gravato a conforto della configurabilità in punto di diritto della falsità ideologica contestata non si pone in Ite9sWlin la corretta esegesi della fattispecie di riferimento.

In disparte il tema della fede privilegiata da ascrivere alle attestazioni non veritiere yeribili all'indagato, priva di alcuna precisazione argomentativa, pare opportuno evidenziare che le valutazioni rese dal Tribunale sul capo 3) mettono essenzialmente in rilievo la strumentalità della dichiarazione mendace nell'ottica della indebita percezione dei relativi emolumenti non dovuti.

In particolare, si mette in evidenza come in nessuno dei documenti tacciati di falsità vi siano spazi per coinvolgere e sfalsare in alcun modo l'attività del corpo di riferimento.

Vero è che l'imputazione fa un cenno ad un profilo diverso ( una sorta di pianificazione a monte della distribuzione del lavoro da parte del Vitale destinata a coincidere poi con le successive attestazioni mendaci del [OSCURATO:PERSONA]).

Ma un tale aspetto in fatto non appare in alcun modo valorizzato dal Tribunale in direzione della fattispecie di reato privilegiata dalla contestazione provvisoria.

Ferma una siffatta ricostruzione della vicenda in fatto, giova evidenziare che secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423) non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei fogli di presenza ma anche nell'ambito di dichiarazioni relative a «"missioni" fuori sede», in quanto si tratta di documenti che hanno natura di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, e che «in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione».

E laddove siffatte indicazioni di principio sono state meglio dettagliate dalla successiva giurisprudenza della Sezioni semplici di questa Corte, rintracciando i costituti della falsità ideologica in situazioni analoghe, si è sempre precisato che al fine di integrare il reato in contestazione occorre che la falsa attestazione dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell'azione della P.A. (cfr. in particolare, Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, dep. 2015, Rv. 262649; Sez. 5, n. 19 del 13/11/2009, dep. 2010, Rv. 245732).

Aspetti questi che non emergono dal motivare steso dal Tribunale nell'occasione e che dunque allo stato inadeguatamente supportano la relativa configurazione in punto di diritto.

Si impone in coerenza l'annullamento del provvedimento impugnato in parte qua, con rinvio al giudice dell'appello cautelare perché, alla luce delle superiori indicazioni in diritto, integri la relativa motivazione o proceda a rivedere il giudizio di gravità indiziaria limitatamente al capo 3) della rubrica, se del caso procedendo anche a una eventuale riqualificazione del fatto ove riscontro i tratti costitutivi di altra fattispecie di reato ( ad esempio verificando la compatibilità del fatto con l'ipotesi di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Tanto finisce per incidere anche sulle valutazioni da rendere sulle esigenze cautelari, atteso che le valutazioni da rendere sulla configurabilità dell'ipo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 gennaio 1971 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 giugno 1974 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 dicembre 1966 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 maggio 1970 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 marzo 1972. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 29 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e solo con riguardo alle esigenze cautelari, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto; per la reiezione del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; per la inammissibilità di tutti gli altri ricorsi; sentiti gli avvocati dei ricorrenti, che hanno ribadito le conclusioni di cui ai rispettivi ricorsi e segnatamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per Abate; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per Vitiello; l'avvocato saccomanno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello interposto ex art 310 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo integrata la gravità indiziaria con riguardo a diverse imputazioni provvisorie mosse in danno dello stesso e in particolare in relazione a più fatti di concorso in corruzione propria (capi 1 e 5 della rubrica), impropria (capo 18) e di accesso abusivo ex ad 615-ter cod. pen. (capi 14, 16, 17). Con lo stesso provvedimento è stata altresì disposta la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici, diversificata nella rispettiva misura temporale, nei confronti dei concorrenti dello [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] (appuntato della Guardia di Finanza, all'epoca dei fatti in servizio presso l'aeroporto di Napoli-Capodichino) per la corruzione propria di cui al capo 1); di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla [OSCURATO:PERSONA]), per gli accessi abusivi di cui ai capi 14) e 17) e per la corruzione propria di cui al capo 16); di [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente della [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la capitaneria di Porto di Capri), per la corruzione impropria di cui al capo 18). Analoga misura, infine, è stata adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso 11 11 gruppo di Napoli) quanto alle condotte di falso ex artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen. e truffa ex art. 640, comma 2, cod. pen. rispettivamente descritte ai capi 3) e 4) della rubrica e realizzate in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Tanto a parziale riforma del provvedimento reso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale e con il quale era stata integralmente rigettata la relativa richiesta cautelare per la ritenuta insussistenza in sé della gravità indiziaria per tutti i fatti sopra accennati salvo quello di cui al capo 3), per il quale il diniego della misura trovava fondamento nella assenza delle esigenze cautelari. 2.L'indagine sfociata nel provvedimento impugnato trova spunto nell'originaria misura custodiale adottata nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], imprenditore indagato e poi condannato (in primo grado) per diversi illeciti di matrice tributaria che, per effetto di diverse frodi realizzate tramite indebite compensazioni, avrebbe evaso circa 70.000.000 di euro. Il sequestro di uno dei cellulari in uso allo [OSCURATO:PERSONA], realizzato in occasione della esecuzione della detta misura, grazie al portato conoscitivo offerto dai relativi dati, aveva consentito di dare il via ad una ulteriore attività di indagine, essenzialmente implementata tramite una conseguente attività di captazione ma anche da dichiarazioni rese non solo da soggetti informati sui fatti ma dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da soggetti coindagati dello [OSCURATO:PERSONA] in procedimenti connessi; attività che aveva disvelato, secondo la prospettazione accusatoria, ora validata dal Tribunale, il complessivo sistema di interessenze criminali posto in essere nel tempo dallo [OSCURATO:PERSONA] - dotato di significative capacità finanziarie proprio grazie alle disponibilità garantite dalle citate frodi fiscali- che, tramite regalie anche di valore non indifferente, aveva acquisito a libro paga la sistematica disponibilità di diversi soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, dimostratisi pronti ad asservire agli interessi del suddetto la propria funzione e in talune ipotesi si erano anche resi autori di condotte contrarie ai rispettivi doveri d'ufficio, talora omettendone l'esecuzione. L'indagine, inoltre, ha anche disvelato situazioni illecite realizzate dai soggetti coinvolti nelle iniziative dello [OSCURATO:PERSONA] (capi 3 e 4, per quel che qui interessa riferiti alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]) ma autonome dalle relative condotte, parimenti portate all'attenzione del giudice della cautela. Da qui le imputazioni provvisorie destinate a coinvolgere, sotto diversi versanti, i citati indagati, sottoposti alle misure coercitive e interdittive disposte dal Tribunale. 3. Hanno proposto autonomi ricorsi i citati indagati. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si adducono cinque diverse doglianze. 4.1. Con la prima si contesta, sotto il versante del difetto di motivazione, il giudizio inerente le esigenze cautelari, ritenute sub specie del rischio di recidivanza, non motivato in termini di concretezza e attualità del pericolo ritenuto malgrado la risalenza del tempo di esecuzione delle condotte; l'atteggiamento collaborativo prestato dal ricorrente; la presa di distanza dal contesto criminale che aveva fatto da cornice alle condotte illecite riscontrate in occasione della prima misura coercitiva applicata al ricorrente per i reati tributari sin dalla esecuzione della stessa; l'assenza di elementi concreti emersi nel corso delle indagini destinati a dare concretezza al rischio paventato; la sostanziale esautorazione del ricorrente, dopo l'esecuzione della prima misura cautelare, dai compiti e dalle interessenze imprenditoriali che avrebbero fatto da scaturigine anche alle condotte illecite oggetto della presente misura cautelare. 4.2. Con i successivi motivi, sotto il versante della ritenuta violazione di legge e del vizio di motivazione si contesta la gravità indiziaria relativamente:- alla corruzione propria di cui ai capi 1) e 5), sia perché mancherebbero gli estremi tipici dell'attività contraria ai doveri d'ufficio, sia per l'integrale assenza del sinallagma tra le utilità elargite ai pubblici ufficiali interessati e gli atti da questi ultimi compiuti in esecuzione dell'asserito patto illecito; - alla corruzione propria di cui al capo 16), anche qui per carenze argomentative riferite al sinallagma tra utilità e contegni del pubblico ufficiale contrari al relativo dovere, ancor più considerando la distonia temporale tra i due asseriti momenti costitutivi della fattispecie contestata; - alla corruzione impropria di cui al capo 18), perché mancherebbe l'indicazione delle ragioni per le quali le condotte ascritte al soggetto qualificato, assertivamente retribuite dalle utilità corrisposte dallo [OSCURATO:PERSONA], nel caso possano ritenersi diretta o indiretta estrinsecazione delle rispettive funzioni istituzionali, non potendo, del resto, valorizzarsi a tal fine le intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato, in premessa dichiarate inutilizzabili dallo stesso Tribunale per la ritenuta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; -all'accesso abusivo ex art 614-ter cod. pen. contestato al capo 14) malgrado il medesimo fatto sia stato oggetto di autonoma iniziativa penale da parte dello stesso ufficio di Procura e innanzi al medesimo Tribunale con conseguente violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., senza peraltro considerare l'inutilizzabilità delle attività di indagine sottese alla detta imputazione, acquisite una volta decorso il termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen. 5.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono due motivi. 5.1. Con il primo si pone in discussione la gravità indiziaria relativa alla corruzione propria ascritta al ricorrente (in concorso con lo [OSCURATO:PERSONA]) per la ritenuta erroneità logico giuridica nonché per la incompletezza e la travisata lettura delle emergenze indiziarie evocate a sostegno della affermata presenza di condotte contrarie ai doveri d'ufficio del ricorrente, sia in relazione ai controlli valutari e fiscali assertivamente omessi, sia con riguardo alla addotta facilitazione ai servizi aeroportuali presso lo scalo di Capodichino, assertivamente garantita ovviando alla effettività dei relativi controlli di sicurezza. 5.2. Con il secondo motivo si contrasta la ritenuta attualità del rischio di reiterazione delle condotte senza considerare che il ricorrente è stato trasferito da tempo in sede diversa da quella di esecuzione degli agiti illeciti contestati e con mansioni (attuale sarebbe quella di "piantone") che rendono inattuabili nuove condotte di segno analogo a quelle contestate. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il vizio di motivazione e la correlata violazione di legge si riferiscono, quanto alla corruzione propria contestata al capo 16), alla asserita assenza di elementi indiziari che consentano di ricondurre le utilità acquisite dal ricorrente alle condotte illecite descritte ai capi 14) e 17), anche in ragione della data di erogazione delle stesse, avvenuta a distanza di anni dalla prime, in linea del resto con le valutazioni spese nello stesso provvedimento impugnato per i co-indagati D'Aniello e Vaccaro, così da rendere intrinsecamente contraddittoria la motivazione, considerata la diversa soluzione assunta per i citati coindagati. Rispetto poi agli accessi abusivi, il Tribunale avrebbe integralmente trascurato di considerare che all'epoca degli accessi descritti al capo 17), mancava nel ricorrente la consapevolezza che lo [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte della Polizia di Stato, aspetto che aveva portato l'Abate a ritenere legittimato all'informazione lo [OSCURATO:PERSONA]. Prospettazione difensiva apoditticamente negata dal Tribunale a fronte di emergenze indiziarie che per contro non ne rendevano inverosimile il portato. Per contro, gli accesi di cui al capo 14) sono stati resi in esecuzione di richieste operate dallo [OSCURATO:PERSONA] allorquando era ancora appartenente al Nucleo operativo di protezione Campania, sì che almeno apparentemente se ne doveva presumere la finalità istituzionale. 6.1. Con riguardo alle esigenze cautelari, si lamenta difetto di motivazione perché le argomentazioni spese sarebbero tutte eccentriche rispetto alla posizione del ricorrente a fronte di una sostanziale insussistenza degli estremi della concretezza e attualità delle esigenze da cautelare, sia quelle di matrice probatoria (a fronte di un dato già adeguatamente consolidato), sia quelle inerenti il rischio di reiterazione (considerando che l'Abate non risulta più abilitato all'accesso informatico SDI sin dal novembre 2021). 7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Due motivi. 7.1. Con il primo motivo, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, si adduce l'inconsistenza delle argomentazioni spese a sostegno della presenza di un accordo corruttivo quale fonte dello scambio illecito delle prestazioni dirette a concretare l'illecito contestato, sia la correlazione sinallagmatica tra l'agire del soggetto qualificato e le utilità percepite a titolo di compenso e infine la stessa riconducibilità dell'azione ascritta al ricorrente e remunerata dallo [OSCURATO:PERSONA] alla funzione dallo stesso svolta, giacché le condotte realizzate dal Vitiello nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbero al più atti resi in occasione dell'ufficio rivestito e non atti del suo ufficio. 7.2. Con il secondo motivo si adduce una carenza di motivazione rispetto alle esigenze cautelari, valutate indistintamente per tutti gli indagati e senza un effettivo argomentare in termini di effettività, concretezza e attualità delle esigenze da cautelare. 8. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Due motivi. 8.1. Il primo motivo riguarda la gravità indiziaria relativa alla falsità ideologica (capo 3) e alla truffa in danno della pubblica amministrazione (capo 4) conseguente alle mendaci attestazioni che davano il ricorrente in servizio nelle occasioni di tempo e luogo in contestazione quando per contro sarebbe stato occupato in faccende personali. L'indicazione indiziaria emarginata dal Tribunale, ricavata dai sistemi di rilevamento della posizione dell'indagato, ad avviso della difesa, dovrebbe ritenersi insufficiente al fine perché non in grado di escludere che in quel determinato contesto spazio-temporale il [OSCURATO:PERSONA], certamente non presente in ufficio, non fosse comunque impegnato in attività di servizio, in coerenza con le ore di straordinario dichiarate. La gravità indiziaria, inoltre, riposerebbe sul dato offerto dalle intercettazioni, da ritenersi tuttavia inutilizzabili per violazione dell'ad 270 cod. proc. pen. perché autorizzate per reati non connessi con quelli contestati al ricorrente. 8.2. Con il secondo motivo si adduce vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari, argomentate facendo leva su condotte (quelle descritte al capo 2) rispetto alle quali è stata esclusa la gravità indiziaria. Si lamenta anche il difetto di proporzione rispetto alla misura, adottata in termini non diversi da altri indagati ([OSCURATO:PERSONA]) rispetto ai quali è stata riconosciuta la gravità indiziaria per ben più allarmanti ipotesi di reato. Ancora la contraddittorietà del ritenere nel raffronto con la posizione del concorrente Vitale (rimaste estraneo all'intervento cautelare) giustificata da una apodittica diversa intensità del dolo riscontrato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per le ragioni precisate di seguito, si impone l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. Per il resto, l'ordinanza merita conferma attesa l'infondatezza se non l'inammissibilità delle ragioni di doglianza prospettate dagli altri ricorsi. 2. La soluzione adottata, per un verso, e, per altro verso, la stessa autonomia ontologica della relativa posizione processuale (l'unica, tra quelle oggetto di scrutinio, che non vede coinvolto [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente degli altri ricorrenti per ciascuna delle imputazioni che li riguardano) portano la Corte, per ragioni di immediata intellegibilità, a trattare separatamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], posponendola alla disamina delle altre impugnazioni. 3. Venendo alla disamina di queste ultime, e sempre per garantire una migliore intellegibilità della presente motivazione, appare opportuno analizzare i motivi di ricorso relativi alla gravità indiziaria procedendo ala disamina dei motivi capo per capo, sovrapponendo ai rilievi ( della difesa) dello [OSCURATO:PERSONA] (coinvolto in tutte le imputazioni di interesse) quelle del singolo concorrente/ricorrente di volta in volta considerato. In esito a tale scrutinio poi si verificherà la tenuta della motivazione spesa sulle esigenze.4. Il capo 1) della rubrica riguarda la corruzione propria che coinvolge [OSCURATO:PERSONA] (appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], deputato in particolare, ai controlli valutari dei passeggeri in transito) il quale, secondo l'accusa, in cambio di determinate ed eterogenee utilità (spiccano una crociera, alcuni noleggi auto, viaggi e pernottamenti in alberghi di lusso), per un periodo di tempo compreso tra il 2017 e il 2019, avrebbe messo a disposizione dello [OSCURATO:PERSONA] il proprio ruolo istituzionale con l'obiettivo di consentire a quest'ultimo un trattamento "mordido e comunque agevolato" in occasione dei controlli di sicurezza operati presso il citato scalo. 4.1.Nel definire la qualificazione del fatto in termini di corruzione propria, il provvedimento impugnato mette in luce due tipologie diverse di agiti rilevanti al fine: l'omissione delle verifiche relative ai controlli valutari ai quali il [OSCURATO:PERSONA] era specificamente deputato nonchè le facilitazioni garantite al momento del passaggio del concorrente ai varchi di sicurezza aeroportuali avuto riguardo al controllo dei relativi bagagli a seguito. E si inquadrano siffatte dinamiche alla luce di determinate coordinate in fatto e dei conseguenti derivati logici che fanno da cornice alla vicenda a giudizio, tutti dotati di incontrovertibile rilievo. In particolare, viene messa in evidenza, in primo luogo, con considerazioni che possono di certo estendersi anche alle posizioni degli altri ricorrenti, una visione globale dell'insieme di condotte ascrivibili allo [OSCURATO:PERSONA] ricomprese nella regiudicanda, resosi protagonista, alla luce delle diverse imputazioni, di un sistema preordinato diretto a mettere a libro paga più appartenenti alle forze dell'ordine, variamente dislocati in settori di suo immediato interesse rispetto alle iniziative latamente imprenditoriali che lo riguardavano, comprandone la disponibilità al prezzo di diverse utilità, erogate a pioggia e in termini di consistente entità. Condotte lette dando rilievo anche alle emergenze della diversa e precedente indagine che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] (e che lo ha visto altrettanto protagonista principale di una significativa e prolungata nel tempo frode fiscale per la quale ha già riportato condanna per fatti di evasione accertati in misura di diverse decine di milioni di euro), valorizzate nella correlazione logica che lega le due vicende processuali soprattutto con riferimento alla significativa disponibilità di contanti che l'attività di evasione fiscale garantiva al detto concorrente (in parte qua, piace rimarcare la circostanza, messa in luce dal provvedimento impugnato, in forza della quale al momento dell'arresto operato in occasione della prima indagine, [OSCURATO:PERSONA] venne trovato nella disponibilità di 300.000 euro in contanti, confezionati sottovuoto, peraltro nell'imminenza di un viaggio da effettuare a Dubai: cfr pag 148). 4.2. Il Tribunale ha anche rimarcato:l'incontroversa sussistenza delle utilità incamerate da [OSCURATO:PERSONA], in termini non indifferenti lungo un arco temporale di circa due anni ( per un importo complessivo di poco superiore ai 20000 euro), mai altrimenti giustificate secondo canoni di accettabile verosimiglianza ( solo la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] in questa sede ribadisce il rapporto di amicizia quale chiave di lettura delle dazioni senza tuttavia supportare in alcun modo tale affermazione, prescindendo dalla relativa credibilità della tesi in ragione della significativa rilevanza di alcune voci di spesa: si veda in particolare il riferimento ai 5000 euro affrontati per la crociera regalata al [OSCURATO:PERSONA]); l'altrettanto pacifica disponibilità mostrata dal [OSCURATO:PERSONA] nello "scortare", con continuativa sistematicità, lo [OSCURATO:PERSONA] sino ai varchi di controllo, venendo spesso allertato in precedenza dal concorrente rispetto a una sua possibile presenza presso la struttura e curando anche di attivarsi in tal senso, coinvolgendo altri colleghi disponibili, quando non era in servizio (si vedano le emergenze segnate alle pagg. 63 e 64). 4.3. In questa cornice, i rilievi addotti dalle difese dei due indagati concorrenti perdono di effettiva consistenza. 4.3.1.Nel ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si sostiene in termini di significativa genericità l'assenza di motivazione in relazione alla sussistenza del pactum sceleris. Sul punto il provvedimento non merita censure, ancor più se si guarda al perimetro cognitivo della verifica sottesa all'iniziativa cautelare e al conseguenziale controllo che risulta demandato a questa Corte in sede di legittimità. La presenza del patto corruttivo appare adeguatamente disvelata infatti da una lettura complessiva delle emergenze indiziarie vieppiù implementate , con riguardo alla imputazione che occupa, dal significativo, e non altrimenti giustificato, portato delle utilità garantite, la cui cifra logica non può prescindere dal comparato confronto con la servente e sistematica disponibilità mostrata dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei transiti del concorrente da Capodichino. 4.3.2. Né può dubitarsi della mancanza di correlazione tra le dazioni e lo specifico compimento di atti rientranti all'interno delle funzioni di pertinenza del ricorrente, aspetto essenziale rispetto alla configurabilità della fattispecie corruttiva contestata, la quale presuppone che la dazione, acquisita o solo promessa, assuma i toni della illiceità rassegnata solo quando, nel quadro della fattispecie corruttiva, risulti collegata ai compiti istituzionalmente propri del corrotto. Anche sotto versante - che porta alla immediata disamina delle ragioni di doglianza prospettate dal ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] ( cui solo in parte si sovrappongono le censure dell'altro concorrente)- le dette emergenze in fatto, con i derivati logici che ne conseguono, possono bastare ad inquadrare nell'ottica corruttiva il rapporto occorso, atteso che non sono emerse altre possibili chiavi di lettura delle dette dazioni se non in ragione delle funzioni svolte dal ricorrente presso lo scalo di Capodichino, venendo lo stesso continuativamente allertato dallo [OSCURATO:PERSONA] ogni qualvolta si trovava a transitarvi, aspetto parimenti connotato da una sensibile frequenza in ragione degli impegni imprenditoriali del corruttore. 4.3.3. Semmai, va chiarito che mentre la motivazione adottata, con riguardo alle condotte dirette a blandire se non a neutralizzare i controlli ai varchi potrebbero non fare gioco sul punto, finendo solo per corroborare ulteriormente la conclusione logica della matrice corruttiva della causale delle dazioni, per altri versi già autonomamente consolidata; per contro, il riferimento alla omissione correlata ai controlli valutari, nel caso, permette sia di confermare ancora di più la stretta correlazione tra il compenso illecito pattuito e gli agiti di competenza funzionale del [OSCURATO:PERSONA], ma anche di validare la configurazione data al fatto dal Tribunale in termini di corruzione propria. 4.3.4. Quanto al primo profilo, può anche sostenersi che il controllo ai varchi ( se non per le verifiche valutarie eventualmente sollecitate dagli addetti) resti immediatamente estraneo ai compiti del [OSCURATO:PERSONA]: al più se ne potrebbe valorizzare una incidenza indiretta (perché se eluso, a sua volta consentiva di neutralizzare ex ante le verifiche valutarie di pertinenza anche del [OSCURATO:PERSONA]). Ma a prescindere da tale risvolto, non può mettersi in evidenza che la circostanza in fatto in forza della quale il soggetto qualificato, abusando della (e indirettamente neutralizzando la) sua competenza funzionale, abbia consentito allo [OSCURATO:PERSONA] (si veda la stringente considerazione logica sinteticamente espressa alla pagina 64, resa interpretando il messaggio del 16 ottobre del 2017), in talune occasioni, di oltrepassare il varco derogando ai controlli (secondo la prassi descritta alla pagina 60); o, ancora, quella di scortare lo [OSCURATO:PERSONA] sino al detto varco così da confidare in una verifica più blanda alla luce proprio della presenza del soggetto qualificato (diretta, nella migliore delle ipotesi, a tranquillizzare l'operante rispetto ai beni trasportati dal soggetto in transito); secondo canoni di condotta puntualmente descritti dal coindagato in procedimento connesso Barbarino ( cfr. pagg. 64 e 65); sono questi tutti elementi che valgono certamente a confermare la riconducibilità delle dazioni incassate dal [OSCURATO:PERSONA] al patto illecito contratto con il corruttore proprio in considerazione delle funzioni istituzionali rivestite dal concorrente qualificato, aspetti, come già detto, comunque altrimenti acquisiti alla prospettazione accusatoria. Tanto depriva di rilievo le osservazioni critiche poste dal ricorso del [OSCURATO:PERSONA], comunque smentite dal puntuale sovrapporsi, nei suoi snodi essenziali, del dato offerto dalle citate propalazioni del Barbarino, da quelle dell'addetto ai controlli Maione ( pagina 67) nonché dall'insieme delle emergenze indiziarie che danno atto della incontroversa prassi dell'accompagnamento ai varchi dello [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 4.3.5. Nella progressione criminosa che porta dalla corruzione impropria ( neppure presa in considerazione dal giudice per le indagini preliminari) a quella propria, fatta oggetto di contestazione e considerata dal Tribunale, assume piuttosto rilievo dirimente l'altro profilo in fatto valorizzato nel provvedimento impugnato, che invece deve ritenersi conferente alle specifiche competenze istituzionali del [OSCURATO:PERSONA]. Aspetto che deve ritenersi parimenti insensibile alle critiche sollevate dai ricorrenti, considerata l'assorbente puntualità del motivare e la linearità logica della valutazione resa in relazione alle relative emergenze indiziarie, non messa utilmente in crisi dai ricorsi. Sul punto è decisiva l'interpretazione data alla intercettazione del colloquio intervenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il collega Tortale (coinvolto nella analoga imputazione di cui al capo 5) riportata (negli ultimi due capoversi di pagina 57) dal provvedimento impugnato, dalla quale emerge la conferma (offerta dalle stesse affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]) che in occasione di alcuni transiti dello [OSCURATO:PERSONA] realizzati in sua presenza, il soggetto qualificato ebbe a constatare che il concorrente portava con sé provviste di denaro in contante e ciò malgrado omise di verificarne il portato quantitativo perché altrimenti avrebbe dovuto attivare i relativi controlli valutari. Sotto questo versante, non rileva l'affermazione difensiva secondo la quale in altro punto dello stesso colloquio captato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ebbe a minimizzare la vicenda, riferendo di somme in contanti irrisorie, non potendosi ritenere manifestamente illogica la valutazione spesa sul punto dal Tribunale nel depotenziarne il portato logico e in particolare rimarcando che, con tale indicazione verbale, l'intenzione del ricorrente in questione era quella di ridimensionare la vicenda agli occhi del suo interlocutore, il collega Tortale. Siffatta conclusione, del resto, risulta vieppiù supportata dal contenuto complessivo e piuttosto chiaro degli altri momenti rassegnati dal colloquio intercettato, coerente al significato privilegiato dal Tribunale; ma anche dal tenore di altra intercettazione (intervenuta qualche giorno dopo sempre tra gli stessi interlocutori) nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], secondo la lettura del dato favorita dal Tribunale, ebbe a confermare che in quella occasione violò i propri doveri ( cfr pag. 58). Aspetto, quest'ultimo, inadeguatamente attinto dal ricorso del [OSCURATO:PERSONA], all'uopo lamentando un travisamento per omissione della relativa emergenza indiziaria, assertivamente scrutinata senza tenere conto dell'intero tenore del dialogo senza che tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa, il dato pretermesso risulti dotato della necessaria evidenza probatoria che colora imprescindibilmente il vizio rilevato. 4.3.6. Né infine, assume rilievo significativo la rimarcata discrezionalità delle verifiche valutarie alle quali il ricorrente era tenuto in forza delle proprie competenze istituzionali. A ben vedere, pur seguendo l'assunto difensivo non si perviene a una soluzione interpretativa diversa da quella privilegiata dal Tribunale: la difesa, infatti, trascura di riconoscere l'immediata evidenza da ascrivere alla citata emergenza indiziaria, quali che potessero essere gli obblighi gravanti sul [OSCURATO:PERSONA] al verificarsi della situazione in fatto rappresentata dal colloquio captato e dunque prescindendo dalla formale legittimità dell'atteggiamento assunto sostanziatosi nella omessa verbalizzazione. Va infatti ribadito che secondo le indicazioni di principio di questa Corte configura il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, ma che si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (Sez. 5 , n. 34979 del 10/09/2020 ,Rv. 280321;Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020 dep. 2021 Rv. 280342). Ne consegue che nella specie, anche a voler ritenere, seguendo la prospettazione difensiva, che il ricorrente, accertata la presenza di contanti, non era necessariamente tenuto a dar corpo al relativo accertamento e alla eventuale verbalizzazione (perché si sarebbe trattato di una valutazione meramente discrezionale da rendere di volta in volta in presenza di somme non superiori alla soglia minima indicata dalla normativa di riferimento), ciò che rileva, piuttosto, come messo in evidenza dal Tribunale, è la scelta assunta a monte, una volta preso atto del denaro in contante che il passeggero in transito portava con sé: quella di non procedere comunque al relativo conteggio, così da evitare, ex ante, di dover dare corpo ai successivi, seppur eventuali, incombenti legati alla funzione. In tanto si consolida la situazione in fatto indicativa del tenore complessivo e prospettico del patto illecito raggiunto tra i soggetti interessati, destinato comunque a piegare, alle esigenze personali e private del corruttore, l'interesse collettivo sotteso all'esercizio della relativa competenza istituzionale del soggetto corrotto così da comprendere in sè anche atti contrari al dovere gravante sul soggetto corrotto, confermati dal tenore della detta intercettazione.Da qui la coerente valutazione in diritto relativa alla configurazione del fatto descritto al capo 1). 5. In relazione al capo 5), relativo alla corruzione propria inerente al relativa al patto illecito contratto dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti comandante della sezione operativa della Guardia di Finanza in servizio presso il citato aeroporto Capodichino (la cui impugnazione è stata separatamente trattata e dichiarato inammissibile perchè tardivo), le ragioni di doglianza manifestate dal ricorso sono all'evidenza inammissibili. Sia per la estrema genericità che le connota, in quanto mancano di puntuali riferimenti alla relativa vicenda in fatto siccome ricostruita nel relativo sviluppo argomentativo nell'ordinanza gravata; sia perché recuperano contenuti essenzialmente riferiti alla precedente contestazione di cui al capo 1), alla luce di una sostanziale sovrapponibilità dei relativi agiti illeciti. Su tale ultimo versante, in disparte la già rimarcata genericità dell'assunto critico espresso dal ricorso, va ribadita la manifesta infondatezza della tesi legata alla assenza del pactum sceleris (essendo incontroversa la dazione delle utilità descritte nel capo di imputazione e la presenza di condotte sostanzialmente analoghe a quelle realizzate dal collega [OSCURATO:PERSONA]); per altro verso va segnalato che nella parte relativa alla qualificazione del fatto in termini di corruzione propria, il ricorso risulta strutturato unicamente guardando alla posizione dell'altro indagato (il [OSCURATO:PERSONA]), senza mai fare cenno all'argomentare speso per la ipotesi di reato in questione in relazione al rapporto illecito occorso con il Tortale. Da qui la inammissibilità delle doglianze spese in relazione al capo 5). 6. I capi 14), 16) e 17) riguardano i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (in servizio presso la polizia Marittima e dotato delle credenziali di accesso alla banca dati Ced-Sdi). In particolare, i capi 14) e 17) riguardano diversi accessi abusivi alle dette banche dati realizzate dall'Abate su istigazione dello [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente: tra il maggio e l'ottobre del 2014 quanto alle condotte contestate nel capo 14 ( in concorso anche con altri indagati non attinti dal provvedimento impugnato) e tra il mese di novembre del 2016 e quello di febbraio del 2019 per il capo 17. La corruzione propria di cui al capo 16) si lega allo stabile asservimento delle funzione dell'Abate in favore degli interessi privati dello [OSCURATO:PERSONA] comprovata dagli accessi abusivi sopra indicati, remunerati attraverso il noleggio gratuito di alcune autovettura, il cui compenso è stato pagato dalla società del corruttore ( aspetto in fatto non contriverso). 6.1. In relazione al capo 14), la difesa di [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente solleva due temi pregiudiziali, uno dei quali ( la violazione del termine di cui all'ad 405 cod. proc. pen.) prospettato in termini di evidente genericità perché solo affermata e dunque inammissibile.La difesa ha anche rimarcato, ribadendo una eccezione prospettata anche nel corso del giudizio di appello, che il ricorrente, per la medesima imputazione, sarebbe stato già autonomamente portato a giudizio innanzi al medesimo Tribunale di Napoli e su iniziativa della stessa Procura che ora promuove l'odierna iniziativa cautelare. Da qui il rivendicato bis in idem, profilo integralmente trascurato dal provvedimento gravato. Prescindendo dalla possibilità di far valere innanzi al giudice del gravame cautelare un siffatto profilo ostativo, aspetto oggetto delle incertezze interpretative manifestate sul tema dalla giurisprudenza di legittimità puntualmente messe in evidenza dalla memoria trasmessa dalla Procura generale a sostegno delle conclusioni orali ribadite in udienza, è comunque incontrovertibile che, pur aderendo alla giurisprudenza favorevole allo scrutinio, in sede cautelare, di un siffatto possibile aspetto radicalmente ostativo al giudizio sulla gravità indiziaria ( Sez. 6, n. 8618 del 25/02/2016, Rv. 265847 da ultimo ribadita da Sez. 6, n. 1611 del 26/10/2021, dep. 2022, n.m.), resta da dire che il relativo rilievo deve consentire un'immediata verifica della reiterazione della imputazione siccome desumibile dall'identità testuale delle imputazioni a carico dello stesso soggetto nei diversi procedimenti o dalla formale continenza di una o alcune delle imputazioni in una o altre che sia riscontrabile senza necessità di valutazione dei dati fattuali. Giudizio questo che va rapportato alle allegazioni messe a disposizione del giudice della cautela, non potendosi valorizzare atti inammissibilmente prodotti solo in sede di legittimità. E nel caso, guardando alla produzione resa a sostegno della addotta eccezione con le memorie allegate nel corso del giudizio camerale di appello, emerge con evidenza che l'imputazione espressa dal decreto di citazione a giudizio prodotto nell'occasione, per se latamente compatibile con quella posta a fondamento della odierna contestazione mossa al capo 14) in relazione ai protagonisti soggettivi della vicenda e al torno temporale complessivamente considerato, non recava dettagliati e contestualizzati riferimenti ai singoli accessi abusivi presi in considerazione, impedendo, di fatto, siffatta verifica fattuale. 6.2. Per il resto le doglianze esposte dai due ricorsi te sembrano manifestamente infondate. 6.2.1.Rispetto agli accessi abusivi, è manifestamente inconferente il tema relativo al ruolo ricoperto in Polizia dallo [OSCURATO:PERSONA] (pacificamente non legittimato ad accedere alle citate banche dati) sino al 2016, anche nell'ottica legata alla addotta inconsapevolezza della relativa successiva dismissione in capo all'Abate: a prescindere dalla inverosimiglianza della tesi ( logicamente smentita dalla stretta contiguità tra i due tradita dalla stessa sistematicità delle condotte di cui al capo 17), non emerge in alcun modo che le richieste veicolate dallo [OSCURATO:PERSONA] e accolte dall'Abate siano mai state giustificate dalle ragioni istituzionali che legittimano l'accesso (aspetto che la difesa mai prospetta con concretezza e che del resto risulta immediatamente smentito dalle modalità della richiesta stessa, del tutto informale e atipica perchè realizzata tramite i messaggi whatsapp). 6.2.2. Parimenti è a dirsi per la corruzione propria. Le difese contestano l'assenza di una adeguata motivazione in ordine alla riconducibilità delle utilità garantite dallo [OSCURATO:PERSONA] alle prestazioni illecite dell'Abate descritte nei capi 14) e 17). Questo anche perchè le prime sarebbero state erogate a distanza di tempo dalle seconde, aspetto che avrebbe portato il Tribunale in modo incoerente a negare la gravità indiziaria del medesimo reato riferita ai coindagati D'Aniello e Vaccaro ( capo 13 e 15) per gli accessi abusivi di cui al capo 14). Non è in contestazione l'evidente asservimento della funzione del'Abate alle esigenze privatistiche e illecite dello [OSCURATO:PERSONA] in termini di stabilità e continuità : il provvedimento impugnato mette in evidenza, quantomeno dal 2016 al 2019, 38 diversi accessi realizzati dal primo su istigazione del secondo, in termini di stringente immediatezza dell'esito rispetto anche alla stringatezza e alla laconicità della sollecitazione, propri anche del mezzo utilizzato (si veda il provvedimento impugnato dalla pagina 128): il tutto a supporto di un accordo di base palesemente diretto alla sistematica presa in carico delle esigenze del corruttore da parte del corrotto in una ottica finalistica all'evidenza volta alla violazione dei relativi doveri (come fotografato dalle condotte di cui ai capi 14 e 17). Le utilità erogate dallo [OSCURATO:PERSONA], nella loro materiale percezione, sono altrettanto pacifiche. Giova solo precisare che il riferimento al portato finanziario delle stesse (di poco superiore ai 1000 euro) va riferito solo a quello quantificato in relazione ai noleggi ( in misura di due, pagati dalla società dello [OSCURATO:PERSONA]) consentiti nel solo anno 2018. Ma una analoga situazione viene riferita nel 2016, segno che già in quella data era invalsa la prassi dell'Abate di avvalersi (della società) dello [OSCURATO:PERSONA] per godere gratuitamente di auto noleggiate lungo periodi di tempo di sensibile rilevanza (nel 2016 per tre mesi). Né sono emerse ragioni giustificative valide per supportare altrimenti la gratuità di tali prestazioni che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, trovano anche un riscontro temporale con lo snodo essenziale del consolidarsi dell'accordo corruttivo ( essenzialmente dal 2016 in poi), a differenza di quanto messo in evidenza per gli indagati coinvolti dalle contestazioni di cui ai capi 13 e 15, per utilità acquisite molti anni dopo gli accessi abusivi descritti al capo 14 (pag 123). Né ancora può sostenersi che le utilità ricavate possano ritenersi talmente irrisorie da mettere in discussione, quantomeno in questa fase, sul piano logico la riconducibilità sinallagmatica delle stesse ad un accordo illecito in tal senso assunto. 7. Il capo 18 riguarda la corruzione impropria ascritta a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente della guardia costiera in servizio presso la capitaneria di porto di Capri): percependo utilità per circa641.000, il secondo avrebbe asservito la propria funzione agli interessi del primo comunicando allo stesso informazioni relative a determinate imbarcazioni da diporto ricavate dai registri tenuti presso l'ufficio di pertinenza nonchè attivandosi per garantire allo [OSCURATO:PERSONA] dei permessi di sosta all'interno del porto di Napoli o ancora per consentire l'ormeggio della barca di quest'ultimo presso il Porto turistico di Capri. 7.1. Nei due ricorsi si contesta l'assenza di motivazione sul pactum sceleris; ancora si contrasta la riconducibilità degli atti indicati resi in contropartita al compenso corruttivo siccome riferibili alle specifiche funzione istituzionale del ricorrente. 7.2. Il provvedimento impugnato cristallizza un dato incontroverso: è pacifico che Vitiello abbia goduto (quantomeno in risparmi di spesa per il noleggio di diverse auto) di utilità particolarmente significative ( i cui costi, affrontati dallo [OSCURATO:PERSONA], sono stati monetizzati in una cifra superiore a 40.000 euro). Dazioni, queste, non altrimenti giustificate, il cui portato quantitativo nonché la sistematica continuità, in linea con le indicazioni offerte dal Tribunale, assumono una valenza logica, soprattutto in siffatta fase cautelare, di indiscusso rilievo. Non può dunque censurarsi la conclusione logica diretta a valorizzare siffatto, particolarmente rilevante, momento indiziario in direzione della ritenuta gravità indiziaria riferita alla sussistenza del del patto illecito, soprattutto se letta anche alla luce dell'immediatezza attraverso la quale il soggetto qualificato rispondeva alle sollecitazioni del corruttore quanto alle informazioni da questi sollecitate rispetto ai dati di riferimento inerenti alle imbarcazioni da diporto, sintomo di una consolidata prassi negoziale pervasa da matrice illecita. 7.3. Quanto alla necessaria correlazione che deve correre tra le dazioni riscontrate e le funzioni dell'Abate illecitamente remunerate, va rimarcato che nel caso il reato contestato, a differenza di quello previsto dall'ad 319 cod. proc. pen., è un reato di pericolo: si contesta il mercimonio della funzione in quanto tale e non la specifica realizzazione di un determinato atto rientrante nella stessa, essenziale per contro nell'ottica della corruzione propria. Ecco allora che le indicazioni fattuali segnalate nel provvedimento trovano una coerente e assorbente giustificazione nella verifica causale della dazione, essendo invece indifferente al fine pervenire alla puntuale dimostrazione della immediata riconducibilità delle incombenze riscontrate alle precipue competenze del concorrente qualificato.In altre parole, il motivare speso nel provvedimento impugnato va valorizzato perché consente di verificare la causale delle utilità riconosciute da [OSCURATO:PERSONA] a Abate, dirette a compensare il ruolo del corrotto e la sua messa a disposizione del corruttore; sono invece superflue laddove mirano a raccordare la dimostrazione di specifici atti che in tale abbrivio funzionale vadano ricondotti e realizzati. Ecco allora che, quali che fossero le specifiche competenze del ricorrente, le indicazioni in fatto segnalate dal Tribunale valgono a confermare l'egida causale delle dazioni: il Vitiello infatti, veniva retribuito in ragione del suo ruolo istituzionale come confermato dall'insieme di vantaggi che garantiva al corruttore grazie alle sue competenze, in termini di evidenza diretta (il vantaggio, soprattutto in termini di tempo, di non dover accedere alle formalità imposte per la consultazione dei registri) ma anche indiretta ( la sosta presso il porto di Napoli e l'ormeggio presso quello turistico di Capri in fatto pacificamente favoriti dall'interessamento del Vitiello). Da qui l'inconferenza delle doglianze difensive. 8. Avuto riguardo alle posizioni dei ricorrenti coinvolti nelle imputazioni scrutinate in precedenza, il provvedimento gravato non merita censure con riguardo all'argomentare speso in relazione alla riscontrata sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso ravvisate oltre che guardando al rischio di recidivanza, anche al pericolo di inquinamento probatorio (penultimo capoverso pag. 152), anche quest'ultimo indifferentemente riferito alla posizione di tutti gli indagati coinvolti dalla misura. 8.1. In particolare, non sono fondati i rilievi addotti dalla difesa dello [OSCURATO:PERSONA], diretti a contestare concretezza e attualità in relazione al ritenuto rischio di recidiva. Il Tribunale ha coerentemente messo in evidenza l'allarmante serialità degli agiti illeciti ascritti al ricorrente, diretti a disvelare un sistema di corruttela tutto destinato a ruotare intorno al ricorrente e messo in atto grazie alle evidenti disponibilità finanziarie garantite dalle situazioni illecite già fatte oggetto del precedente intervento cautelare, sfociato nella condanna del ricorrente per la significativa evasione fiscale ivi accertata in danno dello [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali. Condotte seriali che si sono dipanate lungo un arco temporale affatto indifferente ( tra il 2014 e il 2019), così da descrivere in termini particolarmente intensi il pericolo da cautelare alla luce della personalità del ricorrente, le cui connotazioni di negatività, già rassegnate dalle emergenze del precedente procedimento (connotanti una non indifferente tendenza a delinquere), risultano ancor più nitidamente emergere alla luce dei fatti a giudizio, secondo canoni di valutazione, incontrovertibilmente coerenti, che mirano a sottolineare ambiti di disvalore ben più marcati rispetto alle precedenti condotte illecite, di matrice solo tributaria.Tanto rende marcatamente recessivi i rilievi difensivi legati alla distanza nel tempo delle condotte a giudizio, peraltro non cosi risalenti. Al contempo depriva di rilievo la revoca della misura cautelare disposta nel pregresso procedimento per evasione tributaria, per forza di cose resa senza che fossero state prese in considerazione le condotte orma ricomprese nella odierna regiudicanda cautelare, destinate a dare un quadro ben più chiaro del portato criminale del ricorrente. Né il giudizio di concretezza del pericolo, coerentemente ricavato dal quadro di pericolosità del ricorrente reso evidente dalle condotte in contestazione, connotate da incontrovertibile gravità per numero e consistenza specifica dei singoli fatti e vieppiù implementato dal complessivo circuito criminale nel quale i reati ora in contestazione vengono ad inserirsi grazie al collegamento logico garantito dalle condotte delittuose riscontrate in matria di indebite compensazioni tributarie ( di sensibile rilievo e non solo suggestivo deve ritenersi il sintetico ma non contrastato riferimento reso nel provvedimento impugnato alla recente iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di cui all'art. 648 ter cod. pen.), viene messo in crisi dal contegno collaborativo rivendicato dalla difesa, prospettato in termini coerenti al medesimo rilievo articolato innanzi al Tribunale e puntualmente affrontato dal giudice dell'appello offrendo una risposta immune da fratture logiche e non fatta oggetto di specifiche e analitiche indicazioni critiche dalla difesa. 8.2.Sono inammissibili, per la genericità che le connota, le censure esposte sul tema dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnazione difetta di un confronto specifico con le motivazione spese dal Tribunale a sostegno della misura adottata. L'unico effettivo elemento addotto a sostegno della insussistenza del requisito della attualità della misura è quello del trasferimento ad altro incarico del ricorrente, non più in servizio presso lo scalo di Capodichino. La genericità del rilievo (non si evidenzia quale sia la nuova sede e genericamente si evidenzia che svolge un non meno identificato ruolo di piantone) non mette tuttavia in crisi il grave giudizio speso nel provvedimento impugnato sulla tendenza a delinquere rassegnata dalle vicende a giudizio e dunque sulla possibilità che effettivamente il trasferimento disposto possa influire concretamente sulla possibila ripetizioni di condotte intimamente legate ad una funzione che comunque risulta mantenuta. 8.3. Parimenti generici sono, sul tema delle esigenze cautelari, i ricorsi prospettati nell'interesse di Abate e Vitiello, che, non diversamente dal [OSCURATO:PERSONA], difettano nel contrastare con specificità l'argomentare svolto dal rbunale a sostegno dei relativi giudizi. E anche sul punto, rispetto all'unico argomentare svolto dotato di specifici contenuti, quello relativo alla odierna impossibilità, per l'Abate, di accedere alle banche dati SDI, né va rimarcata la manifesta inconferenza quanto al rilievo da ascrivere a siffatta circostanza rispetto alla possibilità di elidere in radice il rischio di reiterazione: l'accesso abusivo, nel caso, non rileva ( solo) in sè ma fa da sfondo contenutistico alla corruzione, parimenti ritenuta, destinata essenzialmente a fondare il rischio di reiterazione ben oltre la specifica connotazione dell'incombenza funzionale immediatamente posta al centro della reiterata vicenda corruttiva. 9. Venendo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (appuntato della Guardia di Finanza con compiti di autista), coinvolto nelle imputazioni di cui ai capi 3) e 4) della rubrica per fatti commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (tenente colonnello del medesimo corpo, al vertice del Nucleo operativo al quale partecipava il [OSCURATO:PERSONA]), rileva la Corte, quanto al profilo della gravità indiziaria riferita alle dette imputazioni, per un verso l'inconsistenza dei rilievi difensivi e per altro verso, d'ufficio, la inadeguatezza del motivare avuto riguardo alla configurabilità della falsità ideologica descritta al capo 3). 9.1. Ai danni del citato ricorrente si contesta (capo 3) la violazione del disposto di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen. avuto riguardo a più attestazioni mendaci rese in relazione ad attività di servizio in realtà mai resa: in particolare il [OSCURATO:PERSONA] redigeva le scritture di servizio false relative ad attività di servizio mai rese per determinati giorni indicati nella contestazione; il Vitale ne attestava l'effettivo svolgimento così garantendo al [OSCURATO:PERSONA] di lucrare le correlate indennità. Fatti questi poi valorizzati quale presupposto della condotta di truffa ex art 640 comma 2, parimenti ascritta ad entrambi gli indagati in concorso (capo 4). 9.2. Il ricorso contrasta la gravità indiziaria delle due imputazioni limitando i rilievi critici alla ritenuta inadeguatezza degli elementi indicati a supporto della valutazione spesa sui fatti di cui al capo 3). Rilievi che tuttavia non colgono nel segno, perché aspecifici rispetto al motivare contrastato. 9.3. In particolare, rispetto alla ritenuta incompletezza dei dati richiamati (secondo la difesa unicamente funzionali a descrivere il posizionamento del ricorrente nel contesto temporale delle attestazioni false senza poter escludere che in quel determinato momento il ricorrente fosse comunque impegnato in attività di servizio), la difesa trascura di considerare che il Tribunale (pagina 82 del provvedimento impugnato) ha dato compiuta risposta e lineare risposta al rilievo, segnalando che la documentazione acquista dava atto che nei frangenti temporali coperti dall'imputazione provvisoria il ricorrente aveva in uso la propria autovettura privata (il che, considerando anche le relative mansioni, mette di per sè in dubbio l'espletamento dell'attività di servizio in quei determinati momenti); che in relazione a quei determinati contesti, non emergevano relazioni o annotazioni di servizio per attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] fuori sede, neppure indicate nei fogli di servizio o nei prospetti di straordinario recanti la falsa attestazione; che tali ragioni di servizio non risultavano mai indicati neppure dal [OSCURATO:PERSONA], valutazione certamente riferibile anche all'impugnazione in esame; che a supporto della gravità indiziaria andava altresì valorizzata l'attività di pedinamento e osservazione resa nel corso dell'indagine, dalla quale era emerso , per almeno tre delle situazioni in contestazione, l'evidente distonia tra quanto rassegnato nelle attestazioni tacciate di falsità e quanto riscontrato in quei determinati frangenti. 9.4. La difesa, inoltre, lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni che sarebbero state evocate a supporto della gravità indiziaria perché, a fronte della assenza di connessione con i reati posti a fondamento delle relative richieste autorizzative, sarebbero in conflitto con l'art. 270 cod. proc. pen.. Anche questo rilievo è inammissibile: il ricorso difetta nel precisare quale sia l'incidenza delle captazioni rispetto al complessivo materiale indiziario posto a supporto della decisione, soprattutto a fronte di una valutazione complessiva che assegna spazio dirimente a risultanze, per quanto già evidenziato, fondate su altre fonti indiziarie. 9.5. Piuttosto rileva la Corte che il motivare speso nel provvedimento gravato a conforto della configurabilità in punto di diritto della falsità ideologica contestata non si pone in Ite9sWlin la corretta esegesi della fattispecie di riferimento. In disparte il tema della fede privilegiata da ascrivere alle attestazioni non veritiere yeribili all'indagato, priva di alcuna precisazione argomentativa, pare opportuno evidenziare che le valutazioni rese dal Tribunale sul capo 3) mettono essenzialmente in rilievo la strumentalità della dichiarazione mendace nell'ottica della indebita percezione dei relativi emolumenti non dovuti. In particolare, si mette in evidenza come in nessuno dei documenti tacciati di falsità vi siano spazi per coinvolgere e sfalsare in alcun modo l'attività del corpo di riferimento. Vero è che l'imputazione fa un cenno ad un profilo diverso ( una sorta di pianificazione a monte della distribuzione del lavoro da parte del Vitale destinata a coincidere poi con le successive attestazioni mendaci del [OSCURATO:PERSONA]). Ma un tale aspetto in fatto non appare in alcun modo valorizzato dal Tribunale in direzione della fattispecie di reato privilegiata dalla contestazione provvisoria. Ferma una siffatta ricostruzione della vicenda in fatto, giova evidenziare che secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423) non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei fogli di presenza ma anche nell'ambito di dichiarazioni relative a «"missioni" fuori sede», in quanto si tratta di documenti che hanno natura di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, e che «in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione». E laddove siffatte indicazioni di principio sono state meglio dettagliate dalla successiva giurisprudenza della Sezioni semplici di questa Corte, rintracciando i costituti della falsità ideologica in situazioni analoghe, si è sempre precisato che al fine di integrare il reato in contestazione occorre che la falsa attestazione dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell'azione della P.A. (cfr. in particolare, Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, dep. 2015, Rv. 262649; Sez. 5, n. 19 del 13/11/2009, dep. 2010, Rv. 245732). Aspetti questi che non emergono dal motivare steso dal Tribunale nell'occasione e che dunque allo stato inadeguatamente supportano la relativa configurazione in punto di diritto. Si impone in coerenza l'annullamento del provvedimento impugnato in parte qua, con rinvio al giudice dell'appello cautelare perché, alla luce delle superiori indicazioni in diritto, integri la relativa motivazione o proceda a rivedere il giudizio di gravità indiziaria limitatamente al capo 3) della rubrica, se del caso procedendo anche a una eventuale riqualificazione del fatto ove riscontro i tratti costitutivi di altra fattispecie di reato ( ad esempio verificando la compatibilità del fatto con l'ipotesi di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tanto finisce per incidere anche sulle valutazioni da rendere sulle esigenze cautelari, atteso che le valutazioni da rendere sulla configurabilità dell'ipo
Sentenza Cassazione n. 42576/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris