CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 27092del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), “Assuntore” del [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45E22 G337Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50E30 F914A) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore Ric. n. 27092/2022– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. già [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore MONTAGNER Wally (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45M55 F205L) SCORNAJENGHI Luigi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46D16 D086D) [OSCURATO:PERSONA] 1702 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), quale pro- curatore speciale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 556/2022, pronunciata in data 29 aprile 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta depositata in atti; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società ricorrente. Fatti di causa All’esito di un processo di espropriazione forzata immobiliare promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (successivamente deceduto), nel quale vi era stato l’intervento di una pluralità di altri creditori, tra cui l’agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione: [OSCURATO:PERSONA]), il giudice dell’esecuzione ha approvato un piano di riparto parziale, nell’ambito del quale ha escluso il riconoscimento, in favore dell’agente della riscossione, del privilegio richiesto, ai sensi de- gli artt. 2752 e 2776 c.c., per i crediti aventi ad oggetto tributi erariali. Ric. n. 27092/2022– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 9 L’Agenzia delle Entrate –Riscossione ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Parma. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo. 1.1La copia (duplicato informatico) della sentenza impugnata che è stata depositata dalla società ricorrente all’atto della sua costituzione, avvenutain modalità telematica, unitamente alla comunicazione della Cancelleria relativa alla sua pubblicazione, è priva di una attestazione della Cancelleria stessa in ordine alla sua effettiva data di pubblicazione. 1.2La sentenza (non notificata) risulta pronunciata in data 29 aprile 2022; la comunicazione della Cancelleria della sua avve- nuta pubblicazione, che peraltro non indica affatto la data di tale pubblicazione, risulta notificata in data 6 maggio 2022; il ricorso è stato notificato in data lunedì 7 novembre 2022 (quindi esso è da ritenersi tardivo rispetto ad una pubblicazione anteriore al 5 maggio 2022). L’Agenzia controricorrente afferma che la data di pubblicazione della decisione sarebbe, in realtà, quella del 2 maggio 2022 e che, di conseguenza, il ricorso sarebbe tardivo ai sensi dell’art.327 c.p.c., essendo il cd. termine lungo per impugnare previsto da tale disposizione scaduto il 2 novembre 2022 (non è, infatti, applicabile nel presente giudizio, avente ad oggetto una Ric. n. 27092/2022– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 9 opposizione esecutiva, la sospensione feriale dei termini pro- cessuali). 1.3La società ricorrente, anche di fronte a tale specifica ecce- zione,non documenta l’esatta data di pubblicazione del prov- vedimento impugnato, né contesta espressamente l’afferma- zione della controricorrente secondo la quale tale pubblicazione sarebbe avvenuta in data 2 maggio 2022 , ma , nel ricorso, si limita ad indicare la data di «registrazione» della sentenza e, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.,sost i ene che,ai fini del termine per l’impugnazione , avrebbe rilievo « la registrazione corrispondente al deposito telematico e conte- stuale inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del numero identificativo e consegna attraverso la comunicazione telematica il tutto avvenuto il 6/5/2022». In realtà, però, di tanto essa non offre alcun riscontro docu- mentale, neanche in merito all’assunto di fatto relativo alla data del deposito telematico della sentenza. In ogni caso, la tesi in diritto sostenuta nella memoria è mani- festamente infondata: ai fini della decorrenza del termine cd. lungo per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c., ha, infatti, esclu- sivo rilievo la data di pubblicazione del provvedimento impu- gnato, non certo quella della sua “registrazione” e, tanto meno, quella della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione da parte della Cancelleria. 1.4Poiché, per principio processuale generale, l’onere di dimo- strare la tempestività dell’impugnazione grava sempre sulla parte che impugna, il ricorso dovrebbe, in definitiva, dichiararsi inammissibile in quanto tardivo, non essendo stata dimostrata dalla ricorrente la sua tempestività. 2.È, peraltro, in realtà assorbente il pregiudiziale rilievo della improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se Ric. n. 27092/2022– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 9 questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve, peraltro, trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleriadi avvenuta pubblicazione del provvedimento , nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. 2.1 S econdo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte (come nella specie) in formato nativo digitale e depositate in modalità telematica si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attri- buire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019,Rv. 652618 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018, Rv. 650663 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 21192 del 23/07/2021, non massimata). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del prov- vedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero in caso di produzione di un duplicato informatico del provvedimento medesimo), mancante dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numeroidentificativo, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per disco- starsi (cfr. Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ri- corso,cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14875 del 31/05/2019 , nella cui motivazione si chiarisce altresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. Ric. n. 27092/2022– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 9 a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giu- dice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di atte- stazione di conformità all’originale”»attribuisce «al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed an- che informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa ri- servata alfunzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasentenza»; più di recente, esattamente in termini, cfr. an- che: Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023 , Rv. 666908 - 01 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 5923 del 27/02/2023 ; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24885 del 21/08/2023, Rv. 668844 –02). 2.2 I n altri termini, da una parte, la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esi- stenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuit i dal sistema informatico numero identificativo e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione. D’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di Cassazione ha certamente l’onere di verificare i sud- detti datiesaminandouna “ copia ” autentica del provvedimento , senza quindi potersi rimetterea quanto semplicemente dichia- rato in proposito dalle partio attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde),che sono privi del potere di attestare tali circostanze e tali dati,e ciò anche perché non possono sussisteredubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato og- getto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrrein giudizio copi e o duplicati del provvedimento impu- gnato estratt i dal fascicolo telematico, eventualmente Ric. n. 27092/2022– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 7 di 9 attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c.deve comun- que trattarsi di copie o duplicatirecanti l’attestazione di Can- celleria della pubblicazione del provvedimento , l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario, sarebbe impossibile per la Corte di Cassa- zione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo, senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimentoimpugnato (e impugnabile), cioè quellooggetto di avvenuta regolare pub- blicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, di regola, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ri- tenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la for- mulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coor- dinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. 2.3 Poiché, nella specie, l’unica copia (duplicato informatico) della sentenza impugnata che risulta prodotta (in modalità te- lematica, come già precisato), è priva di tali dati e, d’altronde, la data di pubblicazione non emerge neanche dalla comunica- zione di cancelleria in ordine alla pubblicazione, il che impedisce di poter ritenere il ricorso tempestivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (il che ne determinerebbe inevitabilmente l’inammissibi- lità), il ricorso stesso non può che essere dichiarato improcedi- bile. 3.Quanto sin qui osservato rende in realtà superfluo anche l’ul- teriore seguente rilievo di inammissibilità del ricorso, che si ef- fettua comunque, anchea fini di completezza. Ric. n. 27092/2022– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 8 di 9 3.1In caso di proposizione del ricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensa- bile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostan- ziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto av- viene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva diret- tamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a speci- fiche forme di pubblicità)e non basta che colui che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 , Rv. 636620 –01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012 , Rv. 622651 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1 , Sentenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 –01). 3.2Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in personadi [OSCURATO:PERSONA] , che si qua- lifica procura tore (quindi rappresentante volontario) della stessain virtù di procura autenticata dal notaio C.M. Canali di Parma in data 18 luglio 2019 (rep. n. 66631/29288); in tale Ric. n. 27092/2022– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 9 di 9 qualità la Corsi ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. Il ricorso sarebbe pertanto da ritenere inammissibile anche sotto tale profilo..Il ricorso è dichiarato improcedibile . Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, li- quidandole in complessivi € 18.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari