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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 26309/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale TOMASOEPIDENDIO, che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per ilrigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che siriporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.1.

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazioneal reato di furto in abitazione aggravato, in rubrica ascrittogli, avente a oggetto lasomma di denaro di 400,00 euro, un orologio e un paio di orecchini in oro bianco,sottratti a [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) violazionedi legge e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della prova indiziariae al mancato rispetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio; 2) violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta certezza scientificadell’accertamento dattiloscopico; 3) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Con requisitoria e conclusioni scritte del 5.3.2026, da valere come memoria,essendo stata chiesta, nelle more, dal difensore dell’imputato la discussione informa orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte diCassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato.4.

Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.Al riguardo si osserva che l’affermazione di responsabilità dell’imputato si fondasulla identificazione, nella persona del ricorrente, del soggetto che, pacificamente,si introdusse nell’abitazione della persona offesa, impossessandosi dei beni inprecedenza indicati, dopo avere rotto il vetro di una finestra, lasciando in cucinaun frammento di vetro dal quale gli organi investigativi avevano prelevatoun’impronta palmare, “risultata riconducibile all’imputato, attraverso lacomparazione con i dati contenuti nella banca dati APFIS” (cfr. p. 2 della sentenzadi appello).Sul punto il ricorrente lamenta che, difettando agli atti traccia dell’analisicomparativa effettuata dalla polizia giudiziaria e l’indicazione del numero di puntidi coincidenza riscontrati, tale lacuna non può considerarsi colmata dall’escussionein qualità di teste dell’agente operante, che ha svolto l’attività di comparazione, lecui dichiarazioni si risolvono in una mera formula assertiva e tautologica (“hotrovato i punti necessari”), senza indicare in dettaglio l’iter tecnico seguito,circostanza che ha di fatto impedito alla difesa ogni possibilità di contestazione nelmerito dell’accertamento.Si tratta di un rilievo non condivisibile.In disparte la violazione da parte del ricorrente del principio della cd.autosufficienza del ricorso, per non avere allegato all’atto di impugnazione otrascritto nel corpo di esso in forma integrale il contenuto delle dichiarazionitestimoniali di cui egli eccepisce la genericità (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020,Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432), il rilievo difensivonon coglie nel segno.Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato, con motivazione né manifestamenteillogica, né contraddittoria, come il teste Scimone, proprio rispondendo alledomande del difensore in sede di controesame abbia riferito “di avere operatounitamente al collega firmatario della relazione dattiloscopica in atti, la selezionedei “candidati” presentati dall’interrogazione APFS, banca dati specifica per leimpronte palmari, individuando il numero minimo di punti di coincidenza richiesto,ai fini dell’identificazione univoca del soggetto al quale ricondurre l’improntastessa” (cfr. p. 3 della sentenza di appello).La decisione della corte territoriale appare del tutto conforme al costante econdivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui lacomparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della poliziagiudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in unmero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. (cfr., trale altre, Sez. 5, 09/02/2010, n. 16959, Rv. 246872; Sez. 1, 11/6/2009, n. 28848,Rv. 244295; Sez. 5, 17/3/2004, n. 23319, Rv. 228864).Con la conseguenza che, ove colui che abbia svolto attività di comparazione siasentito, come nel caso in esame, in dibattimento e riferisca in ordine allamedesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alleemergenze esposte dal dichiarante (cfr. Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Rv.275196).Nessuna violazione del diritto di difesa appare configurabile, in quanto la difesadell’imputato è stata messa in condizioni di contrastare il contenuto delladeposizione del teste, chiedendo allo Scimone di indicare in dettaglio l’iter tecnicoseguito, anche alla luce del contenuto della relazione dattiloscopica, che, come hadichiarato il teste, era presente in atti.Sul valore probatorio dell’accertamento dattiloscopico effettuato dai competentiorgani di polizia, si osserva che secondo quello che risulta essere l’orientamentodominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il risultatodelle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituirefonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siarelativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassettepunti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza chela persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogoin cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente èutilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazionio prova contraria su detta presenza (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 54493 del28/09/2018, Rv. 274167 – 01; Sez. 5, n. 12792 del 26/02/2010, Rv. 246901 –01).Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso,nessuna violazione dei principi del processo indiziario o della regola valutativadell’oltre ogni ragionevole dubbio è configurabile nel caso in esame, in quanto ilrisultato delle indagini dattiloscopiche fa piena prova della presenza dell’imputatoall’interno dell’abitazione della persona offesa nel momento in cui l’autore (o gliautori) del furto vi penetrarono dopo avere rotto il vetro di una finestra, portandoa compimento l’azione predatoria per cui si procede, senza che il ricorrente abbiafornito alcun reale argomento che potesse giustificare la sua presenza nel luogodel commesso delitto, sicché non può che condividersi l’affermazione della Corteterritoriale sulla natura meramente speculativa, cioè del tutto assertiva,dell’ipotizzata natura passiva di tale presenza.Manifestamente infondati appaiono i motivi di ricorso sintetizzati sub n. 3).Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, come è noto, ilgiudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133,c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimentodel beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultareall'uopo sufficiente (cfr., fra le molte, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549).In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento,ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generichesi giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedentipenali o giudiziari dell’imputato (cfr., fra le molte, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172;Sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.271269; Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200).A tali principi si è uniformata la corte territoriale, che ha correttamente individuatonella sussistenza a carico del prevenuto di reiterati precedenti penali, sulla basedei quali è stata ritenuta la sussistenza della contestata recidiva reiterata nelquinquennio, e nella circostanza che egli ha commesso un altro furto in epoca dipoco successiva a quella in cui venne consumato il furto per cui si procede, unostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., inquanto significative di una non contenuta capacità a delinquere del colpevole, cheha dimostrato di non avere operato una rivisitazione critica del proprio operato,facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.Tale valutazione appare sufficiente, risultando ultronee le altre considerazionisvolte al riguardo dal giudice di appello sulla mancanza di collaborazioneprocessuale da parte dell’imputato, oggetto dei rilievi difensivi, con cui, peraltro,nemmeno si indicano gli elementi a sostegno dell’invocato riconoscimento, nonconsiderati dalla Corte di appello.5.

Al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616,c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale TOMASOEPIDENDIO, che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per ilrigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che siriporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazioneal reato di furto in abitazione aggravato, in rubrica ascrittogli, avente a oggetto lasomma di denaro di 400,00 euro, un orologio e un paio di orecchini in oro bianco,sottratti a [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza della Corte di appello, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) violazionedi legge e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della prova indiziariae al mancato rispetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio; 2) violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta certezza scientificadell’accertamento dattiloscopico; 3) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Con requisitoria e conclusioni scritte del 5.3.2026, da valere come memoria,essendo stata chiesta, nelle more, dal difensore dell’imputato la discussione informa orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte diCassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato.4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.Al riguardo si osserva che l’affermazione di responsabilità dell’imputato si fondasulla identificazione, nella persona del ricorrente, del soggetto che, pacificamente,si introdusse nell’abitazione della persona offesa, impossessandosi dei beni inprecedenza indicati, dopo avere rotto il vetro di una finestra, lasciando in cucinaun frammento di vetro dal quale gli organi investigativi avevano prelevatoun’impronta palmare, “risultata riconducibile all’imputato, attraverso lacomparazione con i dati contenuti nella banca dati APFIS” (cfr. p. 2 della sentenzadi appello).Sul punto il ricorrente lamenta che, difettando agli atti traccia dell’analisicomparativa effettuata dalla polizia giudiziaria e l’indicazione del numero di puntidi coincidenza riscontrati, tale lacuna non può considerarsi colmata dall’escussionein qualità di teste dell’agente operante, che ha svolto l’attività di comparazione, lecui dichiarazioni si risolvono in una mera formula assertiva e tautologica (“hotrovato i punti necessari”), senza indicare in dettaglio l’iter tecnico seguito,circostanza che ha di fatto impedito alla difesa ogni possibilità di contestazione nelmerito dell’accertamento.Si tratta di un rilievo non condivisibile.In disparte la violazione da parte del ricorrente del principio della cd.autosufficienza del ricorso, per non avere allegato all’atto di impugnazione otrascritto nel corpo di esso in forma integrale il contenuto delle dichiarazionitestimoniali di cui egli eccepisce la genericità (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020,Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432), il rilievo difensivonon coglie nel segno.Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato, con motivazione né manifestamenteillogica, né contraddittoria, come il teste Scimone, proprio rispondendo alledomande del difensore in sede di controesame abbia riferito “di avere operatounitamente al collega firmatario della relazione dattiloscopica in atti, la selezionedei “candidati” presentati dall’interrogazione APFS, banca dati specifica per leimpronte palmari, individuando il numero minimo di punti di coincidenza richiesto,ai fini dell’identificazione univoca del soggetto al quale ricondurre l’improntastessa” (cfr. p. 3 della sentenza di appello).La decisione della corte territoriale appare del tutto conforme al costante econdivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui lacomparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della poliziagiudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in unmero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. (cfr., trale altre, Sez. 5, 09/02/2010, n. 16959, Rv. 246872; Sez. 1, 11/6/2009, n. 28848,Rv. 244295; Sez. 5, 17/3/2004, n. 23319, Rv. 228864).Con la conseguenza che, ove colui che abbia svolto attività di comparazione siasentito, come nel caso in esame, in dibattimento e riferisca in ordine allamedesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alleemergenze esposte dal dichiarante (cfr. Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Rv.275196).Nessuna violazione del diritto di difesa appare configurabile, in quanto la difesadell’imputato è stata messa in condizioni di contrastare il contenuto delladeposizione del teste, chiedendo allo Scimone di indicare in dettaglio l’iter tecnicoseguito, anche alla luce del contenuto della relazione dattiloscopica, che, come hadichiarato il teste, era presente in atti.Sul valore probatorio dell’accertamento dattiloscopico effettuato dai competentiorgani di polizia, si osserva che secondo quello che risulta essere l’orientamentodominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il risultatodelle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituirefonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siarelativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassettepunti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza chela persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogoin cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente èutilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazionio prova contraria su detta presenza (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 54493 del28/09/2018, Rv. 274167 – 01; Sez. 5, n. 12792 del 26/02/2010, Rv. 246901 –01).Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso,nessuna violazione dei principi del processo indiziario o della regola valutativadell’oltre ogni ragionevole dubbio è configurabile nel caso in esame, in quanto ilrisultato delle indagini dattiloscopiche fa piena prova della presenza dell’imputatoall’interno dell’abitazione della persona offesa nel momento in cui l’autore (o gliautori) del furto vi penetrarono dopo avere rotto il vetro di una finestra, portandoa compimento l’azione predatoria per cui si procede, senza che il ricorrente abbiafornito alcun reale argomento che potesse giustificare la sua presenza nel luogodel commesso delitto, sicché non può che condividersi l’affermazione della Corteterritoriale sulla natura meramente speculativa, cioè del tutto assertiva,dell’ipotizzata natura passiva di tale presenza.Manifestamente infondati appaiono i motivi di ricorso sintetizzati sub n. 3).Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, come è noto, ilgiudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133,c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimentodel beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultareall'uopo sufficiente (cfr., fra le molte, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549).In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento,ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generichesi giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedentipenali o giudiziari dell’imputato (cfr., fra le molte, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172;Sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.271269; Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200).A tali principi si è uniformata la corte territoriale, che ha correttamente individuatonella sussistenza a carico del prevenuto di reiterati precedenti penali, sulla basedei quali è stata ritenuta la sussistenza della contestata recidiva reiterata nelquinquennio, e nella circostanza che egli ha commesso un altro furto in epoca dipoco successiva a quella in cui venne consumato il furto per cui si procede, unostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., inquanto significative di una non contenuta capacità a delinquere del colpevole, cheha dimostrato di non avere operato una rivisitazione critica del proprio operato,facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.Tale valutazione appare sufficiente, risultando ultronee le altre considerazionisvolte al riguardo dal giudice di appello sulla mancanza di collaborazioneprocessuale da parte dell’imputato, oggetto dei rilievi difensivi, con cui, peraltro,nemmeno si indicano gli elementi a sostegno dell’invocato riconoscimento, nonconsiderati dalla Corte di appello.5. Al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616,c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
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