CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Vercelli, in data 28 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta meramente assertivo circa la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della insussistenza dei presupposti per procedere al proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tanto, peraltro, a fronte di motivi di appello relativi al solo trattamento sanzionatorio e, comunque, senza alcuna precisazione delle ragioni, in fatto e in diritto, in ordine all'esistenza di eventuali cause di proscioglimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef492 alla .71 IN