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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19781/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2023, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contravvenzionali di cui ai capi B) e C) per i reati di cui agli artt. 650 cod. pen. e 75, co. 1, d.lgs. 159 del 2011 e, ritenuto di qualificare il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo A) in quanto tale reato, pure a prescindere dall'erronea qualificazione effettuata dalla Corte territoriale nell'ipotesi di cui all'art. 75, co. 2, d.lgs 159/2011 in presenza della sola impugnazione della difesa, sarebbe comunque contravvenzionale e, quindi, si sarebbe prescritto in data antecedente la pronuncia della sentenza di secondo grado; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto nella data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello non era prescritto poiché i termini di prescrizione dello stesso, pure nell'ipotesi contravvenzionale già qualificata dal giudice di primo grado, non era interamente decorso; Considerato, infatti, che l'art. 1

I. n. 103 del 2017 stabilisce che il termine di prescrizione per i reati commessi dal 10 agosto 2017 è sospeso, fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio, tra la data in cui decorre il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna (di primo o di secondo grado) e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva, si deve ritenere che il termine di prescrizione per il reato di cui al capo a), commesso il 12 settembre 2018, sia maturato solo in data 12 marzo 2025, in data quindi posteriore alla pronuncia della sentenza di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consiglie estensore Il Presidente /[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] 29 '2026 1#1 ft onz • Aill ,,,, -...,-::,t',',,Liz4i-ks? e .iiilin 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2023, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contravvenzionali di cui ai capi B) e C) per i reati di cui agli artt. 650 cod. pen. e 75, co. 1, d.lgs. 159 del 2011 e, ritenuto di qualificare il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo A) in quanto tale reato, pure a prescindere dall'erronea qualificazione effettuata dalla Corte territoriale nell'ipotesi di cui all'art. 75, co. 2, d.lgs 159/2011 in presenza della sola impugnazione della difesa, sarebbe comunque contravvenzionale e, quindi, si sarebbe prescritto in data antecedente la pronuncia della sentenza di secondo grado; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto nella data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello non era prescritto poiché i termini di prescrizione dello stesso, pure nell'ipotesi contravvenzionale già qualificata dal giudice di primo grado, non era interamente decorso; Considerato, infatti, che l'art. 1 I. n. 103 del 2017 stabilisce che il termine di prescrizione per i reati commessi dal 10 agosto 2017 è sospeso, fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio, tra la data in cui decorre il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna (di primo o di secondo grado) e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva, si deve ritenere che il termine di prescrizione per il reato di cui al capo a), commesso il 12 settembre 2018, sia maturato solo in data 12 marzo 2025, in data quindi posteriore alla pronuncia della sentenza di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MIl Consiglie estensore Il Presidente /[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] 29 '2026 1#1 ft onz • Aill ,,,, -...,-::,t',',,Liz4i-ks? e .iiilin 2
Sentenza Cassazione n. 19781/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris