CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14407/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto. È peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532-01), Muovendo da tale constatazione, la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01). Solo la negazione del diritto integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01). 2. Con riferimento al caso di specie, la normativa di ordinamento penitenziario (l'art. 8 della legge n. 354 del 1975, attuato dall'art. 8 del regolamento approvato con d.P.R. n. 230 del 2000) garantisce al recluso il diritto all'igiene personale, quale parte integrante del diritto costituzionale alla dignità umana, che deve essere sempre rispettata in costanza di detenzione, e in tale ambito appresta e disciplina il servizio di barberia, comprendente il taglio dei capelli. La circolare applicativa vigente, riguardante l'organizzazione delle sezioni destinate a ospitare i detenuti assoggettati al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., assicura la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, e ne precisa, nel dettaglio, i tempi e i modi, dettando apposite prescrizioni inerenti alla verifica, preventiva e successiva, degli strumenti in uso. La delimitazione di questi ultimi e l'eventuale limitazione, con l'esclusione di strumenti manuali da taglio ovvero – per ciò che qui interessa – di strumenti alimentati a cavo elettrico, rientra nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d'istituto, nell'esplicazione della discrezionalità amministrativa che a esse compete nell'esercizio delle potestà di organizzazione degli istituti stessi, e di regolamentazione delle attività ivi svolte, non esistendo al riguardo l'esigenza di assoluta uniformità di scelte e modelli. L'inibizione all'uso di tali strumenti risponde a finalità di sicurezza e di organizzazione delle risorse come chiarite dalla Direzione della casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], non arbitrariamente perseguite. Né il divieto frustra, sotto l'aspetto considerato, il diritto del detenuto all'igiene personale e alla salute, nel caso specifico di Martinelli comunque assicurato, venendo a incidere solo sulle concrete modalità dì esercizio del diritto stesso (in termini, Sez. 1, n. 21349 del 31/03/2021, Presta, n.m.). 3. Poiché il provvedimento impugnato si è indebitamente ingerito in tale ambito, riservato alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione penitenziaria, esso deve essere annullato senza rinvio, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto al 3 F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b